Infortunio al ginocchio sx
Buongiorno dottore.Ai primi di settembre a seguito di una distorsione al ginocchio sul lavoro,mi sono sottoposta a due RSM in due ospedali diversi e mi e'stato diagnosticato in entrambi una lesione al crociato da operare,edema focale della spongiosa ossea,una minima borsite,modesto tilt rotuleo. Da allora sono a casa dal lavoro perche'il ginocchio mi fa malissimo a piegarlo e a farci"peso".L'intervento e 'stato fissato alla fine di gennaio,nel frattempo l'inail della mia citta'mi ha fatto fare delle terapie al ginocchio ovvero laser ed ultrasuoni,ma non sono serviti a nulla.Il ginocchio mi fa molto male e mi si blocca spesso.L'inail mi puo'mandare al lavoro ugualmente anche se le terapie non hanno funzionato? o puo'decidere di tenermi a riposo fino alla data dell'intervento? premetto che lavoro in una cucina da sola,senza aiuti e quindi tra pentoloni,cestoni della lavastoviglie da alzare e faccio anche le pulizie e quindi il ginocchio e'molto sollecitato.Sono preoccupata perche' davvero mi fa male e sono limitata nei lavori domestici. La sett prox ho la visita inail ma ho persino paura a dire che le terapie non hanno funzionato....cosa succedera? la ringrazio...
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Gentile Signora,
se le condizioni cliniche del ginocchio infortunato sono tali da impedire la ripresa dell'attività lavorativa, probabilmente l'INAIL prorogherà l'inabilità temporanea, e ciò fin quando l'infermità non possa considerarsi cessata.
Qualora si verificasse il contrario, cioé dovesse permanere una condizione di inabilità tale da rendere impossibile la ripresa dell'attività lavorativa ed i sanitari dell'INAIL giudicassero cessata l'infermità, Lei dovrebbe far accertare tale condizione clinica da un medico, avendo cura di trasmettere il relativo certificato all'INAIL, per il tramite del datore di lavoro.
L'INAIL a questo punto, valutata la nuova certificazione, può decidere per la riapertura dell'infortunio, riconoscendo la nuova prognosi temporanea, oppure può sottoporre l'infortunato ad una ulteriore visita medica, oppure ancora, qualora la diagnosi non dovesse essere compatibile con l'infortunio subito, può ritenere il caso non più di propria competenza e segnalarlo all'INPS.
In ogni caso, il lavoratore che non condivida il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi. (art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto relativamente alla durata della temporanea, che è il Suo caso, è necessaria la collaborazione di un Ente di Patronato, al quale, se del caso, Le suggerisco di rivolgersi.
Distinti Saluti.
se le condizioni cliniche del ginocchio infortunato sono tali da impedire la ripresa dell'attività lavorativa, probabilmente l'INAIL prorogherà l'inabilità temporanea, e ciò fin quando l'infermità non possa considerarsi cessata.
Qualora si verificasse il contrario, cioé dovesse permanere una condizione di inabilità tale da rendere impossibile la ripresa dell'attività lavorativa ed i sanitari dell'INAIL giudicassero cessata l'infermità, Lei dovrebbe far accertare tale condizione clinica da un medico, avendo cura di trasmettere il relativo certificato all'INAIL, per il tramite del datore di lavoro.
L'INAIL a questo punto, valutata la nuova certificazione, può decidere per la riapertura dell'infortunio, riconoscendo la nuova prognosi temporanea, oppure può sottoporre l'infortunato ad una ulteriore visita medica, oppure ancora, qualora la diagnosi non dovesse essere compatibile con l'infortunio subito, può ritenere il caso non più di propria competenza e segnalarlo all'INPS.
In ogni caso, il lavoratore che non condivida il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi. (art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto relativamente alla durata della temporanea, che è il Suo caso, è necessaria la collaborazione di un Ente di Patronato, al quale, se del caso, Le suggerisco di rivolgersi.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.5k visite dal 26/11/2012.
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