Infortunio in itinere - rimborso spese e indennità inail
Buonasera,
il mio compagno è stato vittima di un infortunio in itinere ed è tuttora in infortunio .
Vorremmo gentilmente sapere se le spese sostenute per le visite mediche specialistiche e per l'acquisto di presidi sanitari (stampelle, calze contenitive) verranno rimborsate e se oltre allo stipendio normale gli spetta una indennità temporanea da parte dell' inail (è dipendente comunale).
In arresa di vs. cortese riscontro ringrazio
il mio compagno è stato vittima di un infortunio in itinere ed è tuttora in infortunio .
Vorremmo gentilmente sapere se le spese sostenute per le visite mediche specialistiche e per l'acquisto di presidi sanitari (stampelle, calze contenitive) verranno rimborsate e se oltre allo stipendio normale gli spetta una indennità temporanea da parte dell' inail (è dipendente comunale).
In arresa di vs. cortese riscontro ringrazio
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Spett.le Utente,
ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 1124 30 giugno 1965, l'INAIL eroga in caso di infortunio le seguenti prestazioni:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Nel caso specifico, vanno considerate le prestazioni sub 1) 5) e 6).
1) L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea non è un'ulteriore somma che viene percepita dall'infortunato, bensì viene erogata al datore di lavoro, che corrisponde lo stipendio al lavoratore nei giorni di assenza per infortunio; il lavoratore percepisce direttamente l'indennità solo nel caso di mancata retribuzione delle giornate di infortunio.
5) e 6) Per quanto riguarda le cure mediche, gli esami diagnostici e la fornitura di protesi ed ausilii, il lavoratore infortunato può ottenere quanto necessario presso le strutture del S.S.N. con esenzione del pagamento del ticket (limitata al periodo di infortunio).
In caso di prestazioni sanitarie da fruire presso strutture non appartenenti al S.S.N., e quindi in assietnza indiretta, queste debbono essere preventivamente autorizzate dall'Istituto.
Distinti Saluti.
ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 1124 30 giugno 1965, l'INAIL eroga in caso di infortunio le seguenti prestazioni:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Nel caso specifico, vanno considerate le prestazioni sub 1) 5) e 6).
1) L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea non è un'ulteriore somma che viene percepita dall'infortunato, bensì viene erogata al datore di lavoro, che corrisponde lo stipendio al lavoratore nei giorni di assenza per infortunio; il lavoratore percepisce direttamente l'indennità solo nel caso di mancata retribuzione delle giornate di infortunio.
5) e 6) Per quanto riguarda le cure mediche, gli esami diagnostici e la fornitura di protesi ed ausilii, il lavoratore infortunato può ottenere quanto necessario presso le strutture del S.S.N. con esenzione del pagamento del ticket (limitata al periodo di infortunio).
In caso di prestazioni sanitarie da fruire presso strutture non appartenenti al S.S.N., e quindi in assietnza indiretta, queste debbono essere preventivamente autorizzate dall'Istituto.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 12.7k visite dal 22/11/2012.
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