Formule riduzionistiche danno biologico
Carissimi dottori, innanzitutto ringrazio tutti Voi per i preziosi consigli e delucidazioni che da sempre date.
Ancore nel ringraziarvi Vi pongo il problema di medicina legale in ordine alla percentuale di calcolo del danno biologico in sede RC
Leggendo il libero del PALMIERI " valutazioni medico - legale del danno biologico in responsabilità civile" edito da giuffrè, rilevo che in caso di menomazioni preesistenti interessanti organi già sede di patologie che le indicazioni della tabella possono variare a seconda dell'incidenza della menomazione sulla preesistenza ( esempio caso soggetto monocolo). Seguendo la letture rilevo che ogni valutazione del danno biologico deve essere conforme alla nuova realtà menomativa del soggetto.
L'autore continua facendo una critica i C.T.U che utilizzano le formule matematiche riduzionistiche scalari in presenza di lesioni policrone, dimenticando che queste, erano applicabili quando i, riferimento applicativo era rappresentata dalla capacità lavorativa generica, non lo sono più nei rispetti del danno biologico.
Orbene, seguendo il ragionamento chiedo a tutto Voi se sia giusto lil seguente ragionamento: UN UOMO SUBISCE A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE UNA LESIONE AI MUSCOLI SOVRASPINOSI con la presenza di un ernia a cervicale sopravvenuta a seguito dell'evento in concomitanza ad una preesistente.
La valutazione del danno biologico secondo tabella è del 16%, a questa percentuale, secondo il medico legale, si deve sottrarre la percentuale di preesistenza dovuta all'artrosi tipiche di un uomo di 59 anni. Orbene ritengo che nel caso in esame non possa procedersi sottraendo dal 15% la riduzione X della preesistenza, ma bisogna considerare la complessiva menomazione ( danno + preesistenza) che stima intorno al 21% e da questa sottrarre la percentuale di preesistenza. Considerato altresì che bisogna tenere conto dell'incidenza delle lesione sopravvenuta sulle lesioni preesistenti in relazione al grado evolutivo delle stesse.
CARISSIMI MEDICI, IN MERITO ASPETTO VS. RIFLESSIONI, CHI HA RAGIONE IO OD IL MEDICO LEGALE C.T.U
GRAZIE
saluti con stima a Voi tutti
Ancore nel ringraziarvi Vi pongo il problema di medicina legale in ordine alla percentuale di calcolo del danno biologico in sede RC
Leggendo il libero del PALMIERI " valutazioni medico - legale del danno biologico in responsabilità civile" edito da giuffrè, rilevo che in caso di menomazioni preesistenti interessanti organi già sede di patologie che le indicazioni della tabella possono variare a seconda dell'incidenza della menomazione sulla preesistenza ( esempio caso soggetto monocolo). Seguendo la letture rilevo che ogni valutazione del danno biologico deve essere conforme alla nuova realtà menomativa del soggetto.
L'autore continua facendo una critica i C.T.U che utilizzano le formule matematiche riduzionistiche scalari in presenza di lesioni policrone, dimenticando che queste, erano applicabili quando i, riferimento applicativo era rappresentata dalla capacità lavorativa generica, non lo sono più nei rispetti del danno biologico.
Orbene, seguendo il ragionamento chiedo a tutto Voi se sia giusto lil seguente ragionamento: UN UOMO SUBISCE A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE UNA LESIONE AI MUSCOLI SOVRASPINOSI con la presenza di un ernia a cervicale sopravvenuta a seguito dell'evento in concomitanza ad una preesistente.
La valutazione del danno biologico secondo tabella è del 16%, a questa percentuale, secondo il medico legale, si deve sottrarre la percentuale di preesistenza dovuta all'artrosi tipiche di un uomo di 59 anni. Orbene ritengo che nel caso in esame non possa procedersi sottraendo dal 15% la riduzione X della preesistenza, ma bisogna considerare la complessiva menomazione ( danno + preesistenza) che stima intorno al 21% e da questa sottrarre la percentuale di preesistenza. Considerato altresì che bisogna tenere conto dell'incidenza delle lesione sopravvenuta sulle lesioni preesistenti in relazione al grado evolutivo delle stesse.
CARISSIMI MEDICI, IN MERITO ASPETTO VS. RIFLESSIONI, CHI HA RAGIONE IO OD IL MEDICO LEGALE C.T.U
GRAZIE
saluti con stima a Voi tutti
[#1]
Gentile Utente,
le linee guida di Medicitalia dispongono che i consulti devono vertere su casi concreti personali.
Infatti, è scritto alla lettera 2d) di questa pagina https://www.medicitalia.it/consulti/linee-guida-consulto-online/
"non inserire richieste di consulto generiche tese solamente a soddisfare curiosità mediche".
Il suo quesito riguarda una dissertazione di concetti di medicina legale che non è possibile sviluuppare in questa sede perché richiederebbe un tempo assai lungo, oltre al fatto che questa sede sarebbe inappropriata per tale discussione.
Infatti, le discussioni tecnico-scientifiche non sono oggetto di questo forum, che, invece, deve riguardare esclusivamente i problemi concreti degli utenti.
Non se ne abbia.
Cordiali saluti.
le linee guida di Medicitalia dispongono che i consulti devono vertere su casi concreti personali.
Infatti, è scritto alla lettera 2d) di questa pagina https://www.medicitalia.it/consulti/linee-guida-consulto-online/
"non inserire richieste di consulto generiche tese solamente a soddisfare curiosità mediche".
Il suo quesito riguarda una dissertazione di concetti di medicina legale che non è possibile sviluuppare in questa sede perché richiederebbe un tempo assai lungo, oltre al fatto che questa sede sarebbe inappropriata per tale discussione.
Infatti, le discussioni tecnico-scientifiche non sono oggetto di questo forum, che, invece, deve riguardare esclusivamente i problemi concreti degli utenti.
Non se ne abbia.
Cordiali saluti.
Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 5.2k visite dal 30/10/2012.
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