Invalidità lavorativa
[#1]
Spett.le Utente,
la valutazione dell'inabilità specifica in ambito peritale, ed in specie in una CTU per valutazione del danno in responsabilità civile, presuppone l'esistenza di un danno biologico, e quindi il giudizio circa l'incidenza di tale danno biologico anche sulla capacità produttiva del periziando.
A tal fine il medico legale terrà resente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata dal periziando, nonché quelle diverse, con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali;
Se il danno biologico è 18%, e l'inabilità specifica è stimabile nella misura di 1/4 del danno biologico, essa corrisponde percentualmente a 4,5%.
Le faccio presente tuttavia che in ambito medico-legale si tende a non effettuare una valutazione quantitativa dell'inabilità specifica, ma piuttosto una valutazione di compatibilità con l'attività lavorativa svolta dal periziando, e circa la prosecuzione della stessa senza limitazioni, ovvero con limitazioni lievi-medie-gravi, oppure ancora con pregiudizio circa la prosecuzione dell'attività corrente e di quelle simili ad essa.
In ogni caso comunque per il risarcimento dell'inabilità specifica sarà necessario che il periziando documenti in concreto una riduzione del reddito rispetto all'epoca precedente all'evento lesivo.
Distinti saluti.
la valutazione dell'inabilità specifica in ambito peritale, ed in specie in una CTU per valutazione del danno in responsabilità civile, presuppone l'esistenza di un danno biologico, e quindi il giudizio circa l'incidenza di tale danno biologico anche sulla capacità produttiva del periziando.
A tal fine il medico legale terrà resente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata dal periziando, nonché quelle diverse, con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali;
Se il danno biologico è 18%, e l'inabilità specifica è stimabile nella misura di 1/4 del danno biologico, essa corrisponde percentualmente a 4,5%.
Le faccio presente tuttavia che in ambito medico-legale si tende a non effettuare una valutazione quantitativa dell'inabilità specifica, ma piuttosto una valutazione di compatibilità con l'attività lavorativa svolta dal periziando, e circa la prosecuzione della stessa senza limitazioni, ovvero con limitazioni lievi-medie-gravi, oppure ancora con pregiudizio circa la prosecuzione dell'attività corrente e di quelle simili ad essa.
In ogni caso comunque per il risarcimento dell'inabilità specifica sarà necessario che il periziando documenti in concreto una riduzione del reddito rispetto all'epoca precedente all'evento lesivo.
Distinti saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#3]
Spett.le Utente,
come già detto nella precedente risposta, per ottenere il risarcimento dell'inabilità specifica è necessario provare una riduzione della capacità di produrre reddito in concreto.
Distinti Saluti.
come già detto nella precedente risposta, per ottenere il risarcimento dell'inabilità specifica è necessario provare una riduzione della capacità di produrre reddito in concreto.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.7k visite dal 19/10/2012.
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