Invalidita' permanente con tabella inail
Buonasera. Ho subito un infortunio in ambito privato che ha comportato l'amputazione completa di medio, anulare e mignolo della mano sinistra. Nel caso degli ultimi due anche parte del metacarpo. Sono destrorso. In corrispondenza dei monconi sono presenti neuromi molto sensibili. Ho difficolta' ad utilizzare una forchetta in maniera normale e impossibilitato a condurre auto o motoveicoli, oltre a tutta una serie di impedimenti di diversa entita' in moltissime operazioni di vita quotidiana (allacciarmi le scarpe, cucinare, eseguire attivita' fisica e cosi' via).
La mia polizza infortuni per quanto riguarda la valutazione del danno riporta la voce "TABELLA INAIL" con la seguente dicitura: "la tabella delle percentuali prevista si intende sostituita con quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (e successive modifiche della tabella stessa intevenute sino al 30 giugno 2000)."
Le mie domande sono le seguenti:
1 - Ragionevolmente, che tipo di danno permanente posso aspettarmi che mi venga riconosciuto?
2 - Che range di costi indicativo (min-max) puo' avere una perizia medico-legale nel mio caso?
3 - Dalla clausola indicata credo di capire che per la valutazione del mio danno di invalidita' permanente debba essere presa in considerazione la tabella INAIL in vigore FINO e non oltre il 30 giugno 2000. Esistono tabelle inail successive a quella data e, in caso affermativo, che variazione comporterebbero nel mio caso rispetto a quella presa in considerazione?
4 - La mia situazione prevede un riconoscimento di qualche tipo di invalidita' civile e con quali eventuali implicazioni (collocazione in categoria protetta, riconoscimento di indennizzo mensile, etc.)?
Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e per l'utilissimo servizio offerto.
La mia polizza infortuni per quanto riguarda la valutazione del danno riporta la voce "TABELLA INAIL" con la seguente dicitura: "la tabella delle percentuali prevista si intende sostituita con quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (e successive modifiche della tabella stessa intevenute sino al 30 giugno 2000)."
Le mie domande sono le seguenti:
1 - Ragionevolmente, che tipo di danno permanente posso aspettarmi che mi venga riconosciuto?
2 - Che range di costi indicativo (min-max) puo' avere una perizia medico-legale nel mio caso?
3 - Dalla clausola indicata credo di capire che per la valutazione del mio danno di invalidita' permanente debba essere presa in considerazione la tabella INAIL in vigore FINO e non oltre il 30 giugno 2000. Esistono tabelle inail successive a quella data e, in caso affermativo, che variazione comporterebbero nel mio caso rispetto a quella presa in considerazione?
4 - La mia situazione prevede un riconoscimento di qualche tipo di invalidita' civile e con quali eventuali implicazioni (collocazione in categoria protetta, riconoscimento di indennizzo mensile, etc.)?
Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione e per l'utilissimo servizio offerto.
[#1]
Spett.le Utente,
Tenuto conto della tabella di riferimento da Lei citata, che riporta:
Perdita di tutte le dita della mano: 65% (arto dominante)/ 55% (arto non dominante)
Perdita totale del medio: 12%
Perdita totale dell'anulare 8 %
Perdita totale del mignolo 12%
è ipotizzabile un'invalidità permanente intorno alla metà del valore riportato per la perdita di tutte le dita della mano non dominante.
Riporto per estratto il Tariffario 2012 SISMLA (Sindacato Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) nella parte di Suo interesse:
[C - Consulenze per valutazione del danno alla persona di rilevanza contrattuale (polizze infortuni e/o malattia)]
1. Per esame della documentazione sanitaria e circostanziale con riferimento all'epoca di denuncia di. infortunio o malattia
2. Raccolta anamnestica e visita diretta dell'assicurato
3. Analisi delle problematiche relative all'indennizzabilità e/o assicurabilità previo esame e studio del contratto assicurativo
4. Stima percentualistica del "danno" temporaneo e/o permanente indennizzabile, previo esame delle tabelle applicative previste dal contratto
5. Stesura relazione dattiloscritta
Onorario previsto tra un minimo di 500,00 Euro ed un massimo compreso entro il limite del 0,5% del massimale di polizza.
L'onorario riportato si intende al netto di IVA 21%, a cui è assoggettato
Successivamente alla data del 30 giorno 2000, è stata introdotta in ambito assicurativo INAIL una tabella, i cui valori percentuali non sono paragonabili a quelli della tabelle previgente, in quanto in un caso viene riportata la "perdita dell'attitudine al lavoro" e nell'altro il "danno biologico", che sono due valorizzazioni completamente differenti (per intenderci, così come non si possono paragonare i metri con i litri, così è improponibile un raffronto fra le due tabelle).
In invalidità civile i riferimenti tabellari si trovano in allegato al D.M. 5 febbraio 1992:
7403 AMPUTAZIONE 3° DITO MANO 14%
7404 AMPUTAZIONE 4° DITO MANO 8%
7405 AMPUTAZIONE 5° DITO MANO 6%
Tali percentuali, con eventuale coefficiente maggiorativo per invalidità semispecifica rapportata a lavoro manuale, consentirebbero al più il riconoscimento delle condizione di "invalido civile", ma senza benefici nei riguardi del collocamento al lavoro, nè benefici economici.
Distinti Saluti.
Tenuto conto della tabella di riferimento da Lei citata, che riporta:
Perdita di tutte le dita della mano: 65% (arto dominante)/ 55% (arto non dominante)
Perdita totale del medio: 12%
Perdita totale dell'anulare 8 %
Perdita totale del mignolo 12%
è ipotizzabile un'invalidità permanente intorno alla metà del valore riportato per la perdita di tutte le dita della mano non dominante.
Riporto per estratto il Tariffario 2012 SISMLA (Sindacato Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) nella parte di Suo interesse:
[C - Consulenze per valutazione del danno alla persona di rilevanza contrattuale (polizze infortuni e/o malattia)]
1. Per esame della documentazione sanitaria e circostanziale con riferimento all'epoca di denuncia di. infortunio o malattia
2. Raccolta anamnestica e visita diretta dell'assicurato
3. Analisi delle problematiche relative all'indennizzabilità e/o assicurabilità previo esame e studio del contratto assicurativo
4. Stima percentualistica del "danno" temporaneo e/o permanente indennizzabile, previo esame delle tabelle applicative previste dal contratto
5. Stesura relazione dattiloscritta
Onorario previsto tra un minimo di 500,00 Euro ed un massimo compreso entro il limite del 0,5% del massimale di polizza.
L'onorario riportato si intende al netto di IVA 21%, a cui è assoggettato
Successivamente alla data del 30 giorno 2000, è stata introdotta in ambito assicurativo INAIL una tabella, i cui valori percentuali non sono paragonabili a quelli della tabelle previgente, in quanto in un caso viene riportata la "perdita dell'attitudine al lavoro" e nell'altro il "danno biologico", che sono due valorizzazioni completamente differenti (per intenderci, così come non si possono paragonare i metri con i litri, così è improponibile un raffronto fra le due tabelle).
In invalidità civile i riferimenti tabellari si trovano in allegato al D.M. 5 febbraio 1992:
7403 AMPUTAZIONE 3° DITO MANO 14%
7404 AMPUTAZIONE 4° DITO MANO 8%
7405 AMPUTAZIONE 5° DITO MANO 6%
Tali percentuali, con eventuale coefficiente maggiorativo per invalidità semispecifica rapportata a lavoro manuale, consentirebbero al più il riconoscimento delle condizione di "invalido civile", ma senza benefici nei riguardi del collocamento al lavoro, nè benefici economici.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Egregio Dottore, grazie per l'esaustiva e velocissima risposta. Mi resta tuttavia oscuro un punto: la somma dei valori della perdita' delle tre dita citate da sola da' un risultato del 32% (12+8+12), mentre la meta' del valore per la perdita di tutte le dita della mano sinistra solamente il 27,5%. Per quale motivo mi verrebbe riconosciuto il valore minore, dato che comunque l'esatta descrizione del mio infortunio sarebbe piu' vicina al primo caso?
[#3]
Spett.le Utente,
sapevo che avrebbe posto questa domanda, che appare logica, almeno per chi non ha dimestichezza con le valutazioni in ambito medico-legale.
Se Lei legge la tabella in questione, ed osserva i valori delle amputazioni delle singole dita, e li somma aritmeticamente, ottiene per l'arto dominante 75% (68% per il non dominante).
Se invece considera la voce che riguarda la perdita di tutte le dita della mano, questa vale "soltanto" 65% (55 per il non dominante).
Il motivo è che l'amputazione del singolo dito ha, nella tabella, un coefficiente di menomazione maggiorativo rispetto all'amputazione di due dita insieme, ed anche di tre dita insieme.
Questo aspetto particolare, che può meravigliare, si definisce "valutazione complessiva" (cioè del complesso) delle menomazioni.
Come può constatare, la Medicina Legale è una delle materie in cui 1 +1 non fa sempre 2, perché le somme non sono quasi mai aritmetiche, bensì utilizzano formule correttive.
Ancora Distinti Saluti.
sapevo che avrebbe posto questa domanda, che appare logica, almeno per chi non ha dimestichezza con le valutazioni in ambito medico-legale.
Se Lei legge la tabella in questione, ed osserva i valori delle amputazioni delle singole dita, e li somma aritmeticamente, ottiene per l'arto dominante 75% (68% per il non dominante).
Se invece considera la voce che riguarda la perdita di tutte le dita della mano, questa vale "soltanto" 65% (55 per il non dominante).
Il motivo è che l'amputazione del singolo dito ha, nella tabella, un coefficiente di menomazione maggiorativo rispetto all'amputazione di due dita insieme, ed anche di tre dita insieme.
Questo aspetto particolare, che può meravigliare, si definisce "valutazione complessiva" (cioè del complesso) delle menomazioni.
Come può constatare, la Medicina Legale è una delle materie in cui 1 +1 non fa sempre 2, perché le somme non sono quasi mai aritmetiche, bensì utilizzano formule correttive.
Ancora Distinti Saluti.
[#5]
Utente
Buonasera. A seguito degli sviluppi della situazione, torno a chiedere ragguagli in merito: su invito da parte della compagnia assicuratrice sono stato sottoposto a visita medica di parte, effettuata a poco meno di 5 mesi dall'infortunio. Il medico legale designato dall'assicurazione, tuttavia, non ha emesso una valutazione di invalidita' permanente, riservandosi di farlo a seguito di un ulteriore visita da effettuarsi tra non meno di 6 mesi, in quanto non ritiene che attualmente i postumi della mia lesione si siano stabilizzati. Io mi chiedo: puo' la compagnia assicuratrice prima inviarmi a visita medica e poi comunicarmi che per avere l'esito della perizia dovro' aspettare almeno 6 mesi e un ulteriore visita? Arrivo a capire una simile eventualita' di fronte ad un infortunio che possa comportare un recupero nel tempo della funzionalita' della parte in questione, tipo una frattura o una distorsione, ma per quanto riguarda la mia lesione (amputazione completa di medio, anulare e mignolo) che possibili cambiamenti possono intervenire? Le dita non ci sono e non possono certo essere sostituite, per cui che senso ha attendere gli ulteriori 6 mesi? Inoltre, se anche trascorso questo termine non venisse emessa una valutazione, per quanto tempo la compagnia puo' procrastinare la proposta di liquidazione? Faccio presente che alla visita presso il medico legale designato dall'assicurazione mi sono presentato con una prima visita ortopedica specialistica, una radiografia, un'ecografia ed una seconda visita ortopedica specialistica oltre ad una perizia medico legale di parte, in cui sono chiaramente evidenziati gli estremi della mia lesione.
Alla luce di quanto sopra l'impormi di attendere 6 mesi per la definizione di una situazione che in nessun modo puo' cambiare, ne' in meglio ne' in peggio, non puo' configurarsi come l'adozione una "clausola vessatoria" da parte dell'assicurazione o rientra nel diritto di quest'ultima ignorare gli esami oggettivi da me prodotti?
Come al solito ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Alla luce di quanto sopra l'impormi di attendere 6 mesi per la definizione di una situazione che in nessun modo puo' cambiare, ne' in meglio ne' in peggio, non puo' configurarsi come l'adozione una "clausola vessatoria" da parte dell'assicurazione o rientra nel diritto di quest'ultima ignorare gli esami oggettivi da me prodotti?
Come al solito ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
[#6]
Spett.le Utente,
la valutazione dell'invalidità permanente in ambito assicurativo privato è soggetta alle condizioni riportate dalla polizza, e sottoscritte dal contraente per accettazione al momento della stipula del contratto.
Ove nella polizza sia previsto "anticipo di indennizzi" per invalidità permanente, questo può essere richiesto formalmente.
[esempio di clausola:
Trascorsi centoventi giorni dalla data di accadimento dell’infortunio, l’Assicurato può richiedere, con idonea documentazione medico legale, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che:1) non esistano dubbi sull’indennizzabilità dell’infortunio; 2) sia prevedibile un grado di invalidità permanente superiore al 25%.Il pagamento dell’acconto non costituisce impegno definitivo della Società sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.]
Altrimenti, solitamente le polizze prevedono che, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sulle sue conseguenze, nonché
sulla valutazione del grado di invalidità permanente, si ricorra ad arbitrato irrituale mediante un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dall'Ordine dei Medici.
È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Distinti Saluti.
la valutazione dell'invalidità permanente in ambito assicurativo privato è soggetta alle condizioni riportate dalla polizza, e sottoscritte dal contraente per accettazione al momento della stipula del contratto.
Ove nella polizza sia previsto "anticipo di indennizzi" per invalidità permanente, questo può essere richiesto formalmente.
[esempio di clausola:
Trascorsi centoventi giorni dalla data di accadimento dell’infortunio, l’Assicurato può richiedere, con idonea documentazione medico legale, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che:1) non esistano dubbi sull’indennizzabilità dell’infortunio; 2) sia prevedibile un grado di invalidità permanente superiore al 25%.Il pagamento dell’acconto non costituisce impegno definitivo della Società sul grado percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.]
Altrimenti, solitamente le polizze prevedono che, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sulle sue conseguenze, nonché
sulla valutazione del grado di invalidità permanente, si ricorra ad arbitrato irrituale mediante un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dall'Ordine dei Medici.
È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 6 risposte e 11.4k visite dal 26/09/2012.
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