Contrassegno invalidi
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Spett.le Utente,
il quesito che Lei pone ha necessità di una risposta articolata.
In primo luogo, il contrassegno "arancione" previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni è stato riservato alle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta".
http://www.handylex.org/schede/contrassegno.shtml
In un secondo tempo, il DPR 503/1996 art. 12, comma 3, ha esteso la possibilità di ottentere tale contrassegno anche alle persone "non vedenti", senza peraltro definire ulteriormente tale categoria.
La classificazione delle minorazioni dell'apparato visivo è stata poi definita nella Legge 3 aprile 2001, n. 138, nella quale risultano 5 categorie:
ciechi totali, ciechi parziali (ventesimisti), ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi ed ipovedenti lievi.
Il cieco parziale (ventesimista) a mio parere potrebbe rientrare nella categorie delle persone "non vedenti" in una interpretazione estensiva, mentre un criterio restrittivo ne limiterebbe l'appartenenza ai soli "ciechi totali".
A rigori, il cieco ventesimista ha un residuo visivo, anche se non superiore ad 1/20 in entrambi gli cchi e con correzione, e quindi potrebbe anche non essere considerato "non vedente", a differenza del cieco assoluto, in cui un residuo visivo è assente (mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, ovvero residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento).
Tale interpretazione, e quindi l'applicazione in concreto del DPR 381/92 art.13, è tuttavia demandata all'Ufficio Medico-Legale dell'ASL competente, che rilascia le necessarie certificazioni ai "non vedenti".
Distinti Saluti.
il quesito che Lei pone ha necessità di una risposta articolata.
In primo luogo, il contrassegno "arancione" previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni è stato riservato alle "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta".
http://www.handylex.org/schede/contrassegno.shtml
In un secondo tempo, il DPR 503/1996 art. 12, comma 3, ha esteso la possibilità di ottentere tale contrassegno anche alle persone "non vedenti", senza peraltro definire ulteriormente tale categoria.
La classificazione delle minorazioni dell'apparato visivo è stata poi definita nella Legge 3 aprile 2001, n. 138, nella quale risultano 5 categorie:
ciechi totali, ciechi parziali (ventesimisti), ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi ed ipovedenti lievi.
Il cieco parziale (ventesimista) a mio parere potrebbe rientrare nella categorie delle persone "non vedenti" in una interpretazione estensiva, mentre un criterio restrittivo ne limiterebbe l'appartenenza ai soli "ciechi totali".
A rigori, il cieco ventesimista ha un residuo visivo, anche se non superiore ad 1/20 in entrambi gli cchi e con correzione, e quindi potrebbe anche non essere considerato "non vedente", a differenza del cieco assoluto, in cui un residuo visivo è assente (mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, ovvero residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento).
Tale interpretazione, e quindi l'applicazione in concreto del DPR 381/92 art.13, è tuttavia demandata all'Ufficio Medico-Legale dell'ASL competente, che rilascia le necessarie certificazioni ai "non vedenti".
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 3k visite dal 14/09/2012.
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