Refertazione negata in seguito ad intervento.

Buongiorno.
Mia moglie ha subito un piccolo intervento chirurgico per l'asportazione di una piccola verruca alla cervice uterina. L'intervento è stato eseguito da una dottoressa ginecologa in ambulatorio privato e senza necessità di anestesia.
In seguito all'intervento è stato eseguito esame istologico della verruca asportata, presso un laboratorio distaccato dall'ambulatorio dove è stato eseguito l'intervento, ma suggerito dalla stessa dottoressa.
Il laboratorio ha esaminato la biopsia ed ha emesso regolare responso dell'esame (tutto ok). Mia moglie ha ricevuto le due fatture (ambulatorio e laboratorio) ed il responso del laboratorio. Ma non ha ricevuto alcuna documentazione clinica in merito al piccolo intervento da lei subito.
Su richiesta specifica quindi la dottoressa risponde: "Cosa le devo refertare, si è trattato di una sciocchezza" -e continua dicendo- " se vuole comunque le faccio una descrizione sul foglio che le ha dato il laboratorio" (ovviamente senza ne la sua firma ne il suo timbro).

Ora io mi chiedo, essendo molto indignato dalla cosa, ma è cosi che funziona?
Uno si fa un intervento ambulatoriale è non ha nemmeno il diritto di ricevere un stralcio di documentazione firmata e timbrata dal medico che l'ha eseguito, in merito a ciò che le è stato fatto?

A me pare che il codice di deontologia medica sia chiaro:

Art. 24 Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Ma cosa dice la legge a riguardo? Quali sono gli obblighi di legge che ha la dottoressa che ha eseguito l'intervento ?
Ho intenzione di andare a fondo a questa cosa e di adire, come ultima risorsa, anche alle vie legali (sempreche la legge me lo conceda)
Grazie anticipatamente dell'aiuto che vorrete darmi.
[#1]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

concordo pienamente con le Sue considerazioni relativamente alla congruità della richiesta di rilascio di relazione clinica formale sui trattamenti effettuati presso lo studio medico privato, alla quale il professionista non può esimersi dal fornire il dovuto riscontro, anche alla luce dell'art.25 del Codice Deontologico che di seguito riporto:

<"Documentazione clinica":Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.>

Ottenere il rilascio di una certificazione è un diritto dell'assistito, che può essere esercitato con richiesta verbale o scritta. Il dovere del medico di rilasciare una certificazione, su richiesta dell’interessato o del suo legale rappresentante, deriva oltre che dal precetto deontologico anche dalle norme consuetudinarie e dalla natura stessa della professione medica che costituisce un servizio di pubblica necessità, che deve essere espletato con diligenza, prudenza e perizia.

Sono considerate scritture private (art 2702 c.c.) le certificazioni redatte dal medico in qualità di libero professionista come esercente un servizio di pubblica necessità, come nel caso del medico che esercita in studio privato, la cui prestazione nei riguardi dell'assistito configura un rapporto di tipo contrattuale, con le conseguenze che da ciò derivano per quanto inerente agli obblighi del sanitario e ai diritti dell'assitito medesimo.

In conclusione, per il Suo caso Le suggerisco di inviare, mediante raccomandata A/R, una richiesta di certificazione, firmata da Sua moglie, ed indirizzata al medico presso cui è stato effettuato il trattamento, specificando che tale richiesta viene effettuata ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice Deontologico per i medici.
Tenga presente comunque che il rilascio delle certificazioni non è gratuito, ma soggetto al pagamento del relativo onorario al professionista, che ne deve rilasciare apposita quietanza.

Distinti Saluti.




Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
La ringrazio moltissimo Dottore per la sua cortese risposta.
Mi permetta una richiesta di chiarimento:

La dottoressa ha gia emesso fattura ed è stata regolarmente remunerata per l'operato svolto.
Da quello che ho capito per il rilascio di un certificato, nel quale il medico descrive ciò che ha eseguito su mia moglie, è previsto un ulteriore onore economico ?
Ho capito male?

Le chiedo inoltre:
L'obbligo del medico ad emettere regolare certificazione/refertazione per ciò che ha fatto in ambito privato, è sancito solo dal codice di deontologia medica o esiste un obbligo di legge? E se si quale è la legge di riferimento in materia?

Mi spiego meglio:
Se la dottoressa continua a rifiutare di emettere il referto (nel mio caso) quale articolo di legge trasgredisce?

Grazie ancora!
[#3]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

Per il rilascio di una certificazione non obbligatoria, come nel caso in questione, è previsto un onorario, che non è compreso in quello già corrisposto per l'esecuzione della prestazione sanitaria.

A mio parere, trattandosi di responsabilità contrattuale in ambito sanitario, l'articolo di Legge che determina l'obbligazione è il 1218 del Codice Civile: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

La fattispecie di prestazione dovuta, oltre alla prestazione sanitaria in sè, è quella del rilascio di certificazione medica ad uso privato, a richiesta dell'interessato.

Ancora Distinti Saluti.

[#4]
Utente
Utente
Grazie ancora Dottore.
Ad ogni modo forte della sua chiara e completa delucidazione in materia ed esprimendo una mia personalissima opinione a riguardo, mi rendo conto sempre di più, che questo è il paese delle meraviglie.

Incredibile, un artigiano quale può essere un idraulico o un elettricista è tenuto ad allegare sempre alla sua fattura regolare certificato di conformità delle opere che ha eseguito certificandole e relazionandole, ovviamente senza oneri aggiuntivi.

Un paziente, invece, su cui viene eseguito un intervento chirurgico in un ambulatorio privato, non ha diritto (per legge) a ricevere, se non dietro ULTERIORE remunerazione, una refertazione o certificazione o comunque uno stralcio di documento scritto e firmato, anche solo per avere una memoria clinica del suo stato di salute. Incredibile!

Grazie ancora Dottore!
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