Danno biologico su persona già disabile
Salve, vorrei chiedere un consulto per quanto riguarda il calcolo del danno biologico in una persona già invalida.
In pratica diversi anni fa ho subito un grosso infortunio che mi ha procurato una invalidità del 70%.
Purtroppo due anni fa ho subito un ulteriore infortunio che mi ho provocato una plegia completa dell'arto superiore.
La perizia medico legale stabilisce un danno biologico del 50%, ma essendo io già invalido si deve riconoscere un'invalidità del 50% sui restanti 30% e quindi si deve riconoscere un indennizzo pari al passaggio dal 70% all'85%.
Questo in pratica cosa significa e come si quantifica?
Se io faccio questo ragionamento è giusto o stò sbagliando?
danno al 85% = 100.000€, danno al 70% 60.000€
indennizzo =100.000-60.000= 40.000€.
Naturalmente tutti i numeri sono messi a caso.
In attesa saluto cordialmente.
In pratica diversi anni fa ho subito un grosso infortunio che mi ha procurato una invalidità del 70%.
Purtroppo due anni fa ho subito un ulteriore infortunio che mi ho provocato una plegia completa dell'arto superiore.
La perizia medico legale stabilisce un danno biologico del 50%, ma essendo io già invalido si deve riconoscere un'invalidità del 50% sui restanti 30% e quindi si deve riconoscere un indennizzo pari al passaggio dal 70% all'85%.
Questo in pratica cosa significa e come si quantifica?
Se io faccio questo ragionamento è giusto o stò sbagliando?
danno al 85% = 100.000€, danno al 70% 60.000€
indennizzo =100.000-60.000= 40.000€.
Naturalmente tutti i numeri sono messi a caso.
In attesa saluto cordialmente.
[#1]
Spett.le Utente,
il caso sul quale Lei pone il quesito, dal momento che parla di "indennizzo", riguarda probabilmente il settore assicurativo privato, cioè l'invalidità permanente assicurata mediante polizza infortunistica.
In tale caso, non si considera il danno biologico, ma l'invalidità permanente (con riferimento alle tabelle ANIA od alle tabelle INAIL); inoltre la polizza stessa riporta le modalità di calcolo dell'invalidità permanente determinata, in maniera diretta ed esclusiva, dall'evento infortunio, con esclusione delle pre-esistenze.
Le faccio inoltre presente che in assicurazione privata le invalidità pre-esistenti debbono essere dichiarate dall'assicurato all'atto di sottoscrizione della polizza.
Distinti Saluti.
il caso sul quale Lei pone il quesito, dal momento che parla di "indennizzo", riguarda probabilmente il settore assicurativo privato, cioè l'invalidità permanente assicurata mediante polizza infortunistica.
In tale caso, non si considera il danno biologico, ma l'invalidità permanente (con riferimento alle tabelle ANIA od alle tabelle INAIL); inoltre la polizza stessa riporta le modalità di calcolo dell'invalidità permanente determinata, in maniera diretta ed esclusiva, dall'evento infortunio, con esclusione delle pre-esistenze.
Le faccio inoltre presente che in assicurazione privata le invalidità pre-esistenti debbono essere dichiarate dall'assicurato all'atto di sottoscrizione della polizza.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Salve Dr. Mascotti, la ringrazio per la gentile risposta.
Purtroppo non si tratta di polizza infortunio privata ma bensì di RC.
Il primo incidente è relativo a RCA poiché ho subito un incidente automobilistico.
Il secondo infortunio è di tipo RC poiché è stato causato dalla rottura di un traliccio che mi ha colpito in pieno provocandomi una plagia all'arto superiore.
Il comune ha già riconosciuto la responsabilità.
Dalla perizia CTU risulta quanto riportato, ossia che l'incidente/infortunio ha causato un danno biologico permanente del 50% ma essendo io già stato riconosciuto invalido al 70% per il pregresso incidente mi deve essere riconosciuto il 50% del restante 30% e quindi si deve riconoscere un indennizzo pari al passaggio dal 70% al 85%.
Questo ha scritto il medico legale della CTU.
Questo in pratica cosa significa e come si quantifica?
Il calcolo spannometrico che ho fatto è giusto oppure no?
Se è sbagliato come devo fare per capire cosa mi aspetta per il solo danno biologico?
In attesa saluto cordialmente.
Purtroppo non si tratta di polizza infortunio privata ma bensì di RC.
Il primo incidente è relativo a RCA poiché ho subito un incidente automobilistico.
Il secondo infortunio è di tipo RC poiché è stato causato dalla rottura di un traliccio che mi ha colpito in pieno provocandomi una plagia all'arto superiore.
Il comune ha già riconosciuto la responsabilità.
Dalla perizia CTU risulta quanto riportato, ossia che l'incidente/infortunio ha causato un danno biologico permanente del 50% ma essendo io già stato riconosciuto invalido al 70% per il pregresso incidente mi deve essere riconosciuto il 50% del restante 30% e quindi si deve riconoscere un indennizzo pari al passaggio dal 70% al 85%.
Questo ha scritto il medico legale della CTU.
Questo in pratica cosa significa e come si quantifica?
Il calcolo spannometrico che ho fatto è giusto oppure no?
Se è sbagliato come devo fare per capire cosa mi aspetta per il solo danno biologico?
In attesa saluto cordialmente.
[#3]
Spett.le Utente,
in tale caso si tratta di un risarcimento del danno in responsabilità civile.
A mio parere, se il danno biologico che Lei ha subìto a causa del secondo evento lesivo è quantificato nella misura del 50%, Le spetta il risarcimento per 50 punti, indipendentemente dalla condizione preesistente.
Ove fra la preesistenza ed il danno biologico sopravvenuto vi fosse concorrenza (danno agli stessi apparati o sistemi organo-funzionali), in tale caso la misura del danno biologico dovrebbe essere proporzionalmente ridotta in funzione del grado di peggioramento effettivo rispetto allo stato anteriore.
Tuttavia secondo me tale calcolo riduzionistico dovrebbe essere fatto nella procedura di valutazione del danno biologico, e non successivamente, come Lei riferisce sia stato fatto nella CTU (che ha determinato prima il danno biologico, poi ha applicato la riduzione per la preesistenza). Questa metodologia è applicata in infortunistica INAIL per menomazioni concorrenti policrone nello stesso settore di tutela (Formula di Gabrielli); non l'ho peraltro vista mai applicare in responsabilità civile.
In tale senso anche il D.M. 3 luglio 2003, criteri applicativi, recita:
<Menomazioni preesistenti.
Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi.>
E' quindi il valore del danno biologico ad essere ridotto, in funzione di quello che è il peggioramento effettivamente riportato.
Mi spiego meglio.
Ammettiamo di avere un evento lesivo con menomazione del gomito destro in destrimane, ed esiti permanenti comportanti la riduzione del movimento di prono-supinazione della metà; tale menomazione è tabellata in misura del 5%, e questo sarà il danno biologico conseguente al primo evento lesivo.
In caso di ullteriore evento lesivo sullo stesso gomito destro, per cui residui una riduzione della flesso-estensione di 2/3, tale menomazione è tabellata in misura dell'8%.
Ma poiché il gomito era già limitato in misura del 5%, il danno biologico conseguente al secondo evento lesivo sarà [8%-5%]= 3%.
A mio parere sarebbe errato, nel caso che descrivo, considerare un danno biologico
pari all'8% , e poi applicare la formula riduzionistica calcolando l'8% del 95% (100%-5% della preesistenza), che comporterebbe infine il 7,5%.
Sottoponga il caso al Suo legale.
Distinti Saluti.
in tale caso si tratta di un risarcimento del danno in responsabilità civile.
A mio parere, se il danno biologico che Lei ha subìto a causa del secondo evento lesivo è quantificato nella misura del 50%, Le spetta il risarcimento per 50 punti, indipendentemente dalla condizione preesistente.
Ove fra la preesistenza ed il danno biologico sopravvenuto vi fosse concorrenza (danno agli stessi apparati o sistemi organo-funzionali), in tale caso la misura del danno biologico dovrebbe essere proporzionalmente ridotta in funzione del grado di peggioramento effettivo rispetto allo stato anteriore.
Tuttavia secondo me tale calcolo riduzionistico dovrebbe essere fatto nella procedura di valutazione del danno biologico, e non successivamente, come Lei riferisce sia stato fatto nella CTU (che ha determinato prima il danno biologico, poi ha applicato la riduzione per la preesistenza). Questa metodologia è applicata in infortunistica INAIL per menomazioni concorrenti policrone nello stesso settore di tutela (Formula di Gabrielli); non l'ho peraltro vista mai applicare in responsabilità civile.
In tale senso anche il D.M. 3 luglio 2003, criteri applicativi, recita:
<Menomazioni preesistenti.
Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi.>
E' quindi il valore del danno biologico ad essere ridotto, in funzione di quello che è il peggioramento effettivamente riportato.
Mi spiego meglio.
Ammettiamo di avere un evento lesivo con menomazione del gomito destro in destrimane, ed esiti permanenti comportanti la riduzione del movimento di prono-supinazione della metà; tale menomazione è tabellata in misura del 5%, e questo sarà il danno biologico conseguente al primo evento lesivo.
In caso di ullteriore evento lesivo sullo stesso gomito destro, per cui residui una riduzione della flesso-estensione di 2/3, tale menomazione è tabellata in misura dell'8%.
Ma poiché il gomito era già limitato in misura del 5%, il danno biologico conseguente al secondo evento lesivo sarà [8%-5%]= 3%.
A mio parere sarebbe errato, nel caso che descrivo, considerare un danno biologico
pari all'8% , e poi applicare la formula riduzionistica calcolando l'8% del 95% (100%-5% della preesistenza), che comporterebbe infine il 7,5%.
Sottoponga il caso al Suo legale.
Distinti Saluti.
[#4]
Utente
Salve Dr. Mascotti, la ringrazio per la gentile risposta.
Molto probabilmente ho espresso male gli eventi in quanto non sono una persona molto istruita ma in compenso sono una persona molto sfortunata.
Questa è la mia situazione.
Nel 2005 ho subito un incidente automobilistico con frattura di entrambe le gambe e lesione midollare a livello L1.
Il mio medico legale ha stabilito un danno biologico permanente del 70% ed un danno alla capacità lavorativa specifica del 100%.
La CTU del tribunale ha confermato in toto la perizia del mio medico legale 70% danno biologico e 100% danno specifico.
Anche il medico legale dell'assicurazione della controparte ha confermato quanto espresso senza polemica.
Nel 2010 si rompe un traliccio che mi investe in pieno provocandomi la lesione del plesso brachiale e completa plegia del braccio (quindi lesione ad arto completamente estraneo all'evento del 2005 e fino a quel momento perfettamente funzionante).
Dopo 18 mesi tra visite e terapie il mio medico legale, non medico del tribunale, che è lo stesso del primo incidente nella perizia stabilisce quanto espresso in precedenza, ossia stabilisce un danno biologico del 50%, ma essendo io già invalido si deve riconoscere un'invalidità del 50% sui restanti 30% e quindi si deve riconoscere un indennizzo pari al passaggio dal 70% all'85%.
Questo è scritto nella mia perizia del mio medico legale.
Le chiedo quindi è giusta questa perizia oppure no essendomi lesionato un arto che nulla a che fare con l'incidente del 2005?
Posso mettermi in contatto con Lei per chiarire meglio la situazione?
In attesa saluto cordialmente.
Molto probabilmente ho espresso male gli eventi in quanto non sono una persona molto istruita ma in compenso sono una persona molto sfortunata.
Questa è la mia situazione.
Nel 2005 ho subito un incidente automobilistico con frattura di entrambe le gambe e lesione midollare a livello L1.
Il mio medico legale ha stabilito un danno biologico permanente del 70% ed un danno alla capacità lavorativa specifica del 100%.
La CTU del tribunale ha confermato in toto la perizia del mio medico legale 70% danno biologico e 100% danno specifico.
Anche il medico legale dell'assicurazione della controparte ha confermato quanto espresso senza polemica.
Nel 2010 si rompe un traliccio che mi investe in pieno provocandomi la lesione del plesso brachiale e completa plegia del braccio (quindi lesione ad arto completamente estraneo all'evento del 2005 e fino a quel momento perfettamente funzionante).
Dopo 18 mesi tra visite e terapie il mio medico legale, non medico del tribunale, che è lo stesso del primo incidente nella perizia stabilisce quanto espresso in precedenza, ossia stabilisce un danno biologico del 50%, ma essendo io già invalido si deve riconoscere un'invalidità del 50% sui restanti 30% e quindi si deve riconoscere un indennizzo pari al passaggio dal 70% all'85%.
Questo è scritto nella mia perizia del mio medico legale.
Le chiedo quindi è giusta questa perizia oppure no essendomi lesionato un arto che nulla a che fare con l'incidente del 2005?
Posso mettermi in contatto con Lei per chiarire meglio la situazione?
In attesa saluto cordialmente.
[#5]
Spett.le Utente,
a mio parere il calcolo, trattandosi di responsabilità civile, va effettuato con la metodologia che ho esposto nella precedente risposta, che è differente da quella che Lei mi descrive.
Certamente non è ammissibile che il danno biologico da lesioni policrone superi il valore del 100%.
Infatti per ovviare a tale problema, la bozza tabellare per il danno biologico fra 10 e 100% (che non ha valore di Legge, ma solo orientativo) recita:
<Menomazioni preesistenti:
Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie
od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio : il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con deficit visivo nell'occhio controlaterale ; viceversa, il valore tabellato per una anchilosi di caviglia andrà ridotto se la menomazione si realizza in un soggetto paraplegico).>
Nel Suo caso la lesione successiva incide in maniera importante sull'apparato locomotore, già menomato per le pregresse lesioni.
Ergo: la percentuale del danno biologico dell'infortunio successivo va modulata in funzione della preesistenza, in modo che, complessivamente valutati entrambi, si resti al disotto del 100%.
In tale senso è ammissibile che una menomazione, che è valutabile in misura del 50% in un soggetto senza preesistenze, comporti un danno biologico del 15% in caso di rilevanti preesistenze (70%) incidenti sul medesimo apparato, quello locomotore.
A mio parere è questa la metodologia corretta nel caso specifico.
Ribadisco comunque il consiglio di sottoporre il caso al Suo legale, che potrà eventualmente indicarLe la procedura da seguire.
Purtroppo non posso esserLe ulteriormente utile, in quanto per mia scelta rispondo ai quesiti esclusivamente sul sito.
Ancora Distinti Saluti.
a mio parere il calcolo, trattandosi di responsabilità civile, va effettuato con la metodologia che ho esposto nella precedente risposta, che è differente da quella che Lei mi descrive.
Certamente non è ammissibile che il danno biologico da lesioni policrone superi il valore del 100%.
Infatti per ovviare a tale problema, la bozza tabellare per il danno biologico fra 10 e 100% (che non ha valore di Legge, ma solo orientativo) recita:
<Menomazioni preesistenti:
Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie
od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio : il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con deficit visivo nell'occhio controlaterale ; viceversa, il valore tabellato per una anchilosi di caviglia andrà ridotto se la menomazione si realizza in un soggetto paraplegico).>
Nel Suo caso la lesione successiva incide in maniera importante sull'apparato locomotore, già menomato per le pregresse lesioni.
Ergo: la percentuale del danno biologico dell'infortunio successivo va modulata in funzione della preesistenza, in modo che, complessivamente valutati entrambi, si resti al disotto del 100%.
In tale senso è ammissibile che una menomazione, che è valutabile in misura del 50% in un soggetto senza preesistenze, comporti un danno biologico del 15% in caso di rilevanti preesistenze (70%) incidenti sul medesimo apparato, quello locomotore.
A mio parere è questa la metodologia corretta nel caso specifico.
Ribadisco comunque il consiglio di sottoporre il caso al Suo legale, che potrà eventualmente indicarLe la procedura da seguire.
Purtroppo non posso esserLe ulteriormente utile, in quanto per mia scelta rispondo ai quesiti esclusivamente sul sito.
Ancora Distinti Saluti.
[#6]
Utente
Salve,
la ringrazio perla risposta.
Quindi in definitiva se ho capito bene pur avendo un danno del 50% mi verrà riconosciuto solo un risarcimento pari ad un danno del 15%?
Perchè parla di peggioramento dell'apparato locomotore?
nel 2005 ho subito la frattura di entrambe le gambe e lesione midollare in L1. Da all'ora cammino con l'ausilio di un bastone e non posso più fare lo scaricatore, ma cammino.
L'incidente al braccio sx perchè peggiora il mio apparato locomotore?
Grazie.
la ringrazio perla risposta.
Quindi in definitiva se ho capito bene pur avendo un danno del 50% mi verrà riconosciuto solo un risarcimento pari ad un danno del 15%?
Perchè parla di peggioramento dell'apparato locomotore?
nel 2005 ho subito la frattura di entrambe le gambe e lesione midollare in L1. Da all'ora cammino con l'ausilio di un bastone e non posso più fare lo scaricatore, ma cammino.
L'incidente al braccio sx perchè peggiora il mio apparato locomotore?
Grazie.
[#7]
Spett.le Utente,
la Sua affermazione non è del tutto corretta, nel senso che Lei nel secondo infortunio non ha riportato un danno biologico del 50%, ma un grado minore, che potrebbe essere pari al 15%, e per tale punteggio dovrebbe ottenere il risarcimento.
Se la valutazione della Sue lesioni fosse pari al 50%, si verificherebbe il paradosso di un danno biologico che, nelle due menomazioni precedente e successiva, supera il 100%, il che non è ammissibile per la stessa definizione di danno biologico.
L'integrità psico-fisica corrisponde al 100% dello stato di salute, abolirla completamente (come nel caso di uno stato di coma) equivale al 100% di danno biologico; superare il 100% significa che le valutazioni sono errate in eccesso.
L'apparato locomotore è quel sistema che costituisce la struttura portante dell'essere umano e ne permette il movimento. Tale apparato è costituito da due componenti che funzionano in stretta correlazione: uno attivo, l'apparato muscolare, e uno passivo, l'apparato scheletrico.
Le menomazioni agli arti (alle braccia ed alle gambe) ed al rachide incidono quindi su questo apparato organo-funzionale.
Ancora Distinti Saluti.
la Sua affermazione non è del tutto corretta, nel senso che Lei nel secondo infortunio non ha riportato un danno biologico del 50%, ma un grado minore, che potrebbe essere pari al 15%, e per tale punteggio dovrebbe ottenere il risarcimento.
Se la valutazione della Sue lesioni fosse pari al 50%, si verificherebbe il paradosso di un danno biologico che, nelle due menomazioni precedente e successiva, supera il 100%, il che non è ammissibile per la stessa definizione di danno biologico.
L'integrità psico-fisica corrisponde al 100% dello stato di salute, abolirla completamente (come nel caso di uno stato di coma) equivale al 100% di danno biologico; superare il 100% significa che le valutazioni sono errate in eccesso.
L'apparato locomotore è quel sistema che costituisce la struttura portante dell'essere umano e ne permette il movimento. Tale apparato è costituito da due componenti che funzionano in stretta correlazione: uno attivo, l'apparato muscolare, e uno passivo, l'apparato scheletrico.
Le menomazioni agli arti (alle braccia ed alle gambe) ed al rachide incidono quindi su questo apparato organo-funzionale.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 7 risposte e 25.7k visite dal 05/05/2012.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.