Colpo di frusta

Salve, mi scuso in anticipo in quanto la mia domanda è di natura legale piuttosto che medica, ma il consulto di uno specialista medico è assolutamente necessario e pertinente.
Da pochi giorni sono stato coinvolto in un incidente stradale dove l'assicurazione e le forze dell'ordine hanno constatato la mia ragione.
La prognosi iniziale è stata di dover tenere il collare per 10 gg con eventuali massaggi dal fisioterapista.
Dal referto dei raggi non ho nessuna lesione alla rachide cervicale ho "soltanto" riportato un danno morale e il cosiddetto "colpo di frusta" che comunque è doloroso e fastidioso in tesi di ciò ho dolori al muscolo sottostante il collo (trapezio) e alla schiena.
Ora arriviamo alla mia domanda vorrei sapere, se possibile, se in questi casi mi spetta un risarcimento per i danni fisici oltre che alla restituzione per prestazioni mediche come massaggi.
Ho letto infatti che esistono tabelle denominate "tabelle di danno biologico di lieve entità" dove in base a un punto di invalidità viene stabilita la cifra da risarcire.
Ora vorrei chiedere ma questo punto di invalidità chi lo stabilisce?
Il colpo di frusta con correlato danno morale rientra in questa categoria?
Ricordo che dal referto non ho riportato lesioni ma devo comunque tenere il collare e ho i muscoli addolorati con probabile infiammazione di questi.
(Se occorre ho 19 anni).
Grazie in anticipo per l'attenzione colgo l'occasione per augurarvi buone feste!
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
Gentile Signore,

nel caso del cosiddetto "colpo di frusta cervicale", se non vi sono conseguenze più gravi (lussazione vertebrale, lacerazioni di legamenti, compromissione labirintica, eccetera), di solito residua soltanto una sindrome soggettiva (dolore), che viene valutata 1 o 2 punti percentuali.
La valutazione viene stabilita dal medico-legale.

Peraltro, il risarcimento di questo tipo di lesioni, a cui residua soltanto una sindrome soggettiva, rischia di essere annullato dalla legge 27/2012.
Infatti le cito l’art. 32, commi 3 – ter e 3 - quater, della legge n. 27 del 2012 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 1 del 21012., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, entrate in vigore dal 26 marzo.

Le norme citate stabiliscono:
“3- ter. Al comma 2 dell’art 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “in ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

“3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

So che le compagnie assicurative si stanno attrezzando per fare applicare questa legge.

Buona serata.

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it