Valutazione invalidita'

Buona sera gentilissimi Dottori,
avrei bisogno di una delucidazione in merito l'invalidità civile.
io sono stata operata 6 anni fa di timpanoplastica aperta per OTITE MEDIA CRONICA COLESTEATOMATOSA BILATERALE!
Il risultato purtoppo è una perdita uditiva bilaterale di 40-50 db di media delle 3 frequenze! Devo utilizzare le protesi acustiche retroauricolari per poter vivere bene altrimenti vivo praticamente esclusa dal mondo con difficoltà di assistere ad una conversazione, impossibilità di guardare la tv etc.....
Lo specialista che mi segue mi ha consigliato ancora a suo tempo di provare ad ottenere un rimborso da parte della sanità tramite l'invalidità civile.
Effettuata la visita la commissione mi dice che la mia vita per loro è normalissima anche senza le protesi e mi giudicano non invalida!
Io mi chiedo una cosa: nella tabella per la valutazione dell'invalidità civile, una delle patologie(che tra l'altro assegna 20 punti) è OTITE CRONICA A TIMPANO APERTO!
La mia domanda è questa: devo essere valutata sia per l'otite cronica che per la perdita dell'udito o solamente per la perdita dell'udito(che mi aggiudicherebbe all'incirca 19-20 punti)
Vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione
Cordiali saluti

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Gentile Signora,

nella valutazione della percentuale di invalidità civile si deve tener presente l'allegato al D.M. 5 febbraio1992 (ohibò, son già passati vent'anni dall'entrata in vigore!), che riporta la metodologia da seguire per i casi specifici.

Il D.M. relativamente all'oggetto del Suo quesito riporta testualmente quanto segue:

<Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa
secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di
ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La
tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata
percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce
percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di
più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura
e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1) Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2
comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica
con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel
caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità
cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti
quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.

2) NEL CASO DI INFERMITÀ UNICA, la percentuale di BASE della invalidità permanente viene
espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado,
esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso");
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia
percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna "min-max");
c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al
criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub
b).

3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i
seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri
individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità
tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da
una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che
interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente
tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o
dell'apparato.
A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della
invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti
tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate
altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le
menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi,
dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO
RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita
del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda
(IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In
caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo
stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di
calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.
4) Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell'applicazione di
apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del
danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a
condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della
capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto)
e specifica.>

In conclusione, nel Suo caso, la Commissione ha dovuto applicare quanto segue:
- una valutazione complessiva (in quanto le infermità che riferisce incidono sullo stesso apparato, l'apparato uditivo)
- la possibilità di utilizzazione di protesi, come fattore di attenuazione della gravità

Spero di averLe dato spiegazioni esaurienti.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
La ringrazio infinitamente della sua spiegazione Dottore.
Posso quindi concludere di essere stata valutata correttamente e di non avere diritto ad un rimborso per le protesi?
Grazie e buona giornata
[#3]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Gentile Signora,

in effetti nella risposta al Suo quesito ho soltanto cercato di spiegarLe la metodologia valutativa, senza entrare nel merito della valutazione che Le è stata comunicata (soggetto "non invalido" singifica 33% o meno).
A mio parere, a livello di ipotesi, la valutazione del Suo caso potrebbe superare la soglia per il riconoscimento della condizione di "invalido civile", anche se con percentuale minima (34-35%).

Per quanto riguarda la concedibilità della protesi da parte del S.S.N., può consultare il seguente link:
http://www.handylex.org/schede/ntpiterfornitura.shtml

Ancora Distinti Saluti.