Quantificazione danno estetico da cicatrice bambina
Buongiorno. La mia bambina di 3 anni ha subito un incidente presso l'istituto scolastico che frequenta. Dall'incidente ha subito una lacerazione transfossa sottolabbiale e l'intrusione vestibolare dei due denti incisivi decidui superiori.
Per la ferita ha subito un'operazione di sutura, che ha lasciato una vistosa cicatrice di circa 2 cm (orizzontale e non perfettamente lineare) sul mento. Mentre per l'intrusione dentale è sottoposta a visite periodiche per evitare il formarsi di anchilosi. Dalla data dell'incidente (circa 4 mesi fa) un dente è subito sceso nella sua sede originale, mentre l'altro è sceso solo parzialmente ma spostato rispetto alla sua posizione originaria. Dalle visite specialistiche effettuate ci è stato detto che, fino alla eruzione dei denti permanenti, non sarà possibile prevedere eventuali danni causati dal violento trauma.
Ora ci siamo affidati ad un legale ed ad un medico legale, vorremmo sapere, per valutare se le perizie sono in linea con gli standar:
1) il danno estetico dovuto alla cicatrice quanti punti può valere (considerando una perizia di parte) e quanto potrà al massimo scendere il punteggio rilasciato da una controperizia fatta per conto dell'assicurazione della scuola?
2) per i danni odontoiatrici, riscontrabili a quanto pare solo in futuro (tra 4-5 anni), cosà dovrà rapportare nella sua relazione il medico legale (le eventuali spese e menomazioni nella peggiore delle ipotesi)?
Ringrazio anticipatamente per la risposta che saprete darmi.
Per la ferita ha subito un'operazione di sutura, che ha lasciato una vistosa cicatrice di circa 2 cm (orizzontale e non perfettamente lineare) sul mento. Mentre per l'intrusione dentale è sottoposta a visite periodiche per evitare il formarsi di anchilosi. Dalla data dell'incidente (circa 4 mesi fa) un dente è subito sceso nella sua sede originale, mentre l'altro è sceso solo parzialmente ma spostato rispetto alla sua posizione originaria. Dalle visite specialistiche effettuate ci è stato detto che, fino alla eruzione dei denti permanenti, non sarà possibile prevedere eventuali danni causati dal violento trauma.
Ora ci siamo affidati ad un legale ed ad un medico legale, vorremmo sapere, per valutare se le perizie sono in linea con gli standar:
1) il danno estetico dovuto alla cicatrice quanti punti può valere (considerando una perizia di parte) e quanto potrà al massimo scendere il punteggio rilasciato da una controperizia fatta per conto dell'assicurazione della scuola?
2) per i danni odontoiatrici, riscontrabili a quanto pare solo in futuro (tra 4-5 anni), cosà dovrà rapportare nella sua relazione il medico legale (le eventuali spese e menomazioni nella peggiore delle ipotesi)?
Ringrazio anticipatamente per la risposta che saprete darmi.
[#1]
Gentile Signora,
nel Suo quesito non è precisato se la valutazione del danno estetico andrà effettuata in ambito responsabilità civile oppure in assicurazione privata.
Mi spiego meglio: è possibile che l'incidente cui Lei fa riferimento sia coperto da una polizza assicurativa contro gli infortuni il cui contraente è l'Istituto Scolastico, e la valutazione assume in tal caso determinate caratteristiche, che fanno riferimento esclusivamente alla polizza assicurativa.
Se invece si tratta di un evento correlato a responsabilità civile di altre persone o dell'Istituto, i canoni di una valutazione stragiudiziale del danno sono diversi.
Tenga infine presente che non esistono parametri di oscillazione dell'equa valutazione rispetto alla valutazione di parte, nel senso che quanto più la valutazione di parte è congrua, tanto minori saranno le differenze rispetto ad una valutazione "pro veritate".
Distinti Saluti.
nel Suo quesito non è precisato se la valutazione del danno estetico andrà effettuata in ambito responsabilità civile oppure in assicurazione privata.
Mi spiego meglio: è possibile che l'incidente cui Lei fa riferimento sia coperto da una polizza assicurativa contro gli infortuni il cui contraente è l'Istituto Scolastico, e la valutazione assume in tal caso determinate caratteristiche, che fanno riferimento esclusivamente alla polizza assicurativa.
Se invece si tratta di un evento correlato a responsabilità civile di altre persone o dell'Istituto, i canoni di una valutazione stragiudiziale del danno sono diversi.
Tenga infine presente che non esistono parametri di oscillazione dell'equa valutazione rispetto alla valutazione di parte, nel senso che quanto più la valutazione di parte è congrua, tanto minori saranno le differenze rispetto ad una valutazione "pro veritate".
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Ringrazio intanto per la tempestiva risposta.
L'istituto ha denunciato l'infortunio alla propria assicurazione ed è a quest'ultima che il mio avvocato presenterà la richiesta di risarcimento (pertanto presumo rientri nell'assicurazione privata).
Sono sicuro che, come dice lei, più la valutazione di parte è congrua, tanto minori saranno le differenze rispetto ad una valutazione "pro veritate". Certo è anche che se il medico legale di parte dovesse sottostimare il danno, sicuramente l'assicurazione non si opporrà per ottenere una stima maggiore contro i suoi interessi.
Io non sono in cerca di qualcuno che sovrastimi il danno, ma di una perizia corretta nei confronti della bambina che ha subito un trauma non da poco.
La perizia non è ancora stata redatta, ma a voce mi è stato detto che per la cicatrice rientreremo sui 5 punti. Volevo capire se una valutazione corretta o meno.
Per quanto riguardano i problemi odontoiatrici mi può aggiungere qualche informazione?
Grazie ancora per la disponibilità.
L'istituto ha denunciato l'infortunio alla propria assicurazione ed è a quest'ultima che il mio avvocato presenterà la richiesta di risarcimento (pertanto presumo rientri nell'assicurazione privata).
Sono sicuro che, come dice lei, più la valutazione di parte è congrua, tanto minori saranno le differenze rispetto ad una valutazione "pro veritate". Certo è anche che se il medico legale di parte dovesse sottostimare il danno, sicuramente l'assicurazione non si opporrà per ottenere una stima maggiore contro i suoi interessi.
Io non sono in cerca di qualcuno che sovrastimi il danno, ma di una perizia corretta nei confronti della bambina che ha subito un trauma non da poco.
La perizia non è ancora stata redatta, ma a voce mi è stato detto che per la cicatrice rientreremo sui 5 punti. Volevo capire se una valutazione corretta o meno.
Per quanto riguardano i problemi odontoiatrici mi può aggiungere qualche informazione?
Grazie ancora per la disponibilità.
[#3]
Spett.le Utente,
se la fattispecie è quella di un infortunio coperto da Assicurazione privata, l'indennizzo che la Compagnia Le proporrà fa riferimento alle garanzie previste dalla polizza, fra le quali è necessario verificare se è ricompreso anche il danno estetico.
Le polizze assicurative sono dei contratti e differiscono l'una dall'altra; nel Suo caso si tratta verosimilmente di polizza collettiva, stipulata non "ad personam" ma nei riguardi di tutto il personale, docente e discente, dell'Istituto Scolastico.
Sarà opportuno che il Suo legale richieda in visione copia della polizza, nella quale sono stabilite le modalità dell'indenizzo e le tabelle di riferimento per la valutazione delle menomazioni permanenti.
Per quanto attiene alla valutazione del danno estetico, in responsabilità civile si fa riferimento alle tabelle allegate al D.M. 3 luglio 2003 (anche se tali tabelle hanno valore di Legge solo nel caso di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti).
Le tabelle in questione riportano:
Danno estetico.
a)Il pregiudizio estetico lieve.
L'anormalita' e' limitata ad esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano in assoluto l'espressivita' del soggetto. Si tratta cioe' di esiti di minime alterazioni delle strutture di supporto del volto e/o alterazioni cutanee limitate. Rientrano in quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al volto, modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio facciale, perdita parziale di un padiglione auricolare, strabismo lieve (a parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.
b)Il pregiudizio estetico da lieve a moderato.
Il pregiudizio estetico complessivo e' piu' rilevante e si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Si tratta cioe' di esiti di perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o alterazioni cutanee poco importanti. Rientrano in quest'ambito: cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto, depressioni circoscritte della fronte o della guancia, modeste asimmetrie facciali, marcata deformazione della piramide nasale, perdita di un padiglione auricolare, strabismo evidente (a parte il pregiudizio disfunzionale), evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco o agli arti.
Le valutazioni tabellari sono:
DANNO ESTETICO
Se il pregiudizio estetico complessivo è lieve = 5%
Se il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato = 6-9%
Per quanto attiene al danno odontostmatologico, questo dovrà essere documentato da una dettagliata relazione clinica dello Specialista Odontoiatra, che descriva il danno presente, il danno futuro di previsione, con gli interventi stimati necessari per emendarlo, ed i relativi costi secondo il tariffario AMDI attuale.
Infine, consideri che la valutazione del medico fiduciario dell'Assicurazione non ha valore assoluto, ma le polizze delle assicurazioni private prevedono, in caso di discordanza, la procedura dell'arbitrato, che è onerosa per l'assicurato e non scevra da rischi.
Ancora Distinti Saluti.
se la fattispecie è quella di un infortunio coperto da Assicurazione privata, l'indennizzo che la Compagnia Le proporrà fa riferimento alle garanzie previste dalla polizza, fra le quali è necessario verificare se è ricompreso anche il danno estetico.
Le polizze assicurative sono dei contratti e differiscono l'una dall'altra; nel Suo caso si tratta verosimilmente di polizza collettiva, stipulata non "ad personam" ma nei riguardi di tutto il personale, docente e discente, dell'Istituto Scolastico.
Sarà opportuno che il Suo legale richieda in visione copia della polizza, nella quale sono stabilite le modalità dell'indenizzo e le tabelle di riferimento per la valutazione delle menomazioni permanenti.
Per quanto attiene alla valutazione del danno estetico, in responsabilità civile si fa riferimento alle tabelle allegate al D.M. 3 luglio 2003 (anche se tali tabelle hanno valore di Legge solo nel caso di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti).
Le tabelle in questione riportano:
Danno estetico.
a)Il pregiudizio estetico lieve.
L'anormalita' e' limitata ad esiti rilevabili ad un'osservazione generica, ma che non mutano in assoluto l'espressivita' del soggetto. Si tratta cioe' di esiti di minime alterazioni delle strutture di supporto del volto e/o alterazioni cutanee limitate. Rientrano in quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al volto, modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio facciale, perdita parziale di un padiglione auricolare, strabismo lieve (a parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.
b)Il pregiudizio estetico da lieve a moderato.
Il pregiudizio estetico complessivo e' piu' rilevante e si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Si tratta cioe' di esiti di perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o alterazioni cutanee poco importanti. Rientrano in quest'ambito: cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto, depressioni circoscritte della fronte o della guancia, modeste asimmetrie facciali, marcata deformazione della piramide nasale, perdita di un padiglione auricolare, strabismo evidente (a parte il pregiudizio disfunzionale), evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco o agli arti.
Le valutazioni tabellari sono:
DANNO ESTETICO
Se il pregiudizio estetico complessivo è lieve = 5%
Se il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato = 6-9%
Per quanto attiene al danno odontostmatologico, questo dovrà essere documentato da una dettagliata relazione clinica dello Specialista Odontoiatra, che descriva il danno presente, il danno futuro di previsione, con gli interventi stimati necessari per emendarlo, ed i relativi costi secondo il tariffario AMDI attuale.
Infine, consideri che la valutazione del medico fiduciario dell'Assicurazione non ha valore assoluto, ma le polizze delle assicurazioni private prevedono, in caso di discordanza, la procedura dell'arbitrato, che è onerosa per l'assicurato e non scevra da rischi.
Ancora Distinti Saluti.
[#4]
Utente
Grazie, gentilissimo e molto esauriente.
Quindi, se ho capito bene, ricapitolando:
1) se tra le garanzie previste dal contratto assicurativo non è previsto il danno estetico, l'unico modo per ottenere un risarcimento sarebbe di citare il Comune in sede civile (la scuola è comunale)?
2) per quanto riguarda il danno estetico per la cicatrice mi sembra di capire che potrebbe quindi rientrare nella tabella B (da 6 a 9%), in quanto in quest'ambito rientrano: "cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto";
3) per quanto riguarda il danno odontostomatologico, questo dovrà essere documentato da uno specialista odontoiatra e non quindi dalla stesso medico legale? Anche questa cosa non è semplice:ho girato 3 odontoiatri, tutti a voce mi hanno detto le stesse cose e le conseguenze che potrebbero accadere in futuro nella peggiore delle ipotesi, ma al momento di metterlo per iscritto, si sono tutti limitati a scrivere che "allo stato attuale non sono prevedibili esiti sugli elementi permanenti sottostanti, questi ultimi potranno essere valutati solo dopo l'eruzione degli stessi". Gli stessi mi hanno anche suggerito che una relazione dettagliata con le possibili conseguenze ed gli eventuali costi, avrebbe potuto farla solo il medico legale con l'ausilio, se necessario, di un consulente tecnico. Questo è vero? O mi consigla di rivolgermi ad altri odontoiatri?
4) l'avvocato mi consiglia di tenere aperto il caso assicurativo fino a quando non usciranno i denti definitivi e sarà possibile vedere le conseguenze effettive. Pensa sia possibile e fattibile tenere aperto il sinistro per 4-5- anni?
5) per quanto riguarda le spese legali non mi spaventano in quanto sono coperto da un'assicurazione di tutela legale.
Grazie ancora per la sua pazienza.
Cordiali saluti
Quindi, se ho capito bene, ricapitolando:
1) se tra le garanzie previste dal contratto assicurativo non è previsto il danno estetico, l'unico modo per ottenere un risarcimento sarebbe di citare il Comune in sede civile (la scuola è comunale)?
2) per quanto riguarda il danno estetico per la cicatrice mi sembra di capire che potrebbe quindi rientrare nella tabella B (da 6 a 9%), in quanto in quest'ambito rientrano: "cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto";
3) per quanto riguarda il danno odontostomatologico, questo dovrà essere documentato da uno specialista odontoiatra e non quindi dalla stesso medico legale? Anche questa cosa non è semplice:ho girato 3 odontoiatri, tutti a voce mi hanno detto le stesse cose e le conseguenze che potrebbero accadere in futuro nella peggiore delle ipotesi, ma al momento di metterlo per iscritto, si sono tutti limitati a scrivere che "allo stato attuale non sono prevedibili esiti sugli elementi permanenti sottostanti, questi ultimi potranno essere valutati solo dopo l'eruzione degli stessi". Gli stessi mi hanno anche suggerito che una relazione dettagliata con le possibili conseguenze ed gli eventuali costi, avrebbe potuto farla solo il medico legale con l'ausilio, se necessario, di un consulente tecnico. Questo è vero? O mi consigla di rivolgermi ad altri odontoiatri?
4) l'avvocato mi consiglia di tenere aperto il caso assicurativo fino a quando non usciranno i denti definitivi e sarà possibile vedere le conseguenze effettive. Pensa sia possibile e fattibile tenere aperto il sinistro per 4-5- anni?
5) per quanto riguarda le spese legali non mi spaventano in quanto sono coperto da un'assicurazione di tutela legale.
Grazie ancora per la sua pazienza.
Cordiali saluti
[#5]
Spett.le Utente,
Se il danno estetico e comunque l'indennizzo non sono soddisfacenti, il Suo legale dovrebbe valutare l'ipotesi di responsabilità civile dell'Istituto Scolastico.
Il danno estetico, valutato secondo i canoni che Le ho esposto, potrebbe rientrare nella categoria del danno lieve-moderato; tuttavia si tratta di una valutazione che è estremamente discrezionale (addirittura, secondo una certa dottrina esula dalle competenze medico-legali !).
Per una stima attendibile del danno odontostomatologico, è indispensabile essere in possesso di una relazione clinica rilasciata da uno Specialista in Odontoiatria, che si assuma la responsabilità di una stima dell'eventuale danno futuro di previsione. Ove ciò non fosse possibile, la valutazione definitiva del danno è rinviabile ad epoca successiva, previo accordo scritto con la Compagnia Assicurativa.
A mio parere il danno può essere quantificato sia dall'Odontoiatra (i professionsti sono bravissimi ad elaborare preventivi e parcelle!), che dal Medico Legale, ma con riferimento, come Le ho detto, alle tariffe AMDI, che sono abbastanza dettagliate ed eque.
Ancora Distinti Saluti.
Se il danno estetico e comunque l'indennizzo non sono soddisfacenti, il Suo legale dovrebbe valutare l'ipotesi di responsabilità civile dell'Istituto Scolastico.
Il danno estetico, valutato secondo i canoni che Le ho esposto, potrebbe rientrare nella categoria del danno lieve-moderato; tuttavia si tratta di una valutazione che è estremamente discrezionale (addirittura, secondo una certa dottrina esula dalle competenze medico-legali !).
Per una stima attendibile del danno odontostomatologico, è indispensabile essere in possesso di una relazione clinica rilasciata da uno Specialista in Odontoiatria, che si assuma la responsabilità di una stima dell'eventuale danno futuro di previsione. Ove ciò non fosse possibile, la valutazione definitiva del danno è rinviabile ad epoca successiva, previo accordo scritto con la Compagnia Assicurativa.
A mio parere il danno può essere quantificato sia dall'Odontoiatra (i professionsti sono bravissimi ad elaborare preventivi e parcelle!), che dal Medico Legale, ma con riferimento, come Le ho detto, alle tariffe AMDI, che sono abbastanza dettagliate ed eque.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 7 risposte e 46.5k visite dal 09/02/2012.
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