Cumulo punteggio
buonasera percepisco una rendita inail del 23% per l amputazione di un dito da 20 anni, nel giugno scorso mi e stata riconosciuta un invalidita da malattia prof per problemi alla colonna vertebrale del 13 % con innalzamento dell invalidita al 36 per cento totale con conseguente iscrizione alle liste protette avvenuta, la mia domanda e questa: non dovrebbero adeguarmi anche la rendita?
[#1]
Spett.le Utente,
il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul lavoro, in caso di successivi infortuni potrà ottenere un aumento della valutazione del danno biologico sommando la percentuale relativa ai nuovi postumi con quella della preesistente menomazione già riconosciuta.
Quindi l'Istituto Assicuratore dovrà rivalutare l’indennizzo per danno biologico se il danno complessivo è compreso tra il 6% e il 15%, oppure rivalutare la rendita, se valutazione complessiva del danno biologico è pari o superiore al 16%.
Le suggerisco di richiedere formalmente all'INAIL tale rivalutazione, meglio se tramite un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul lavoro, in caso di successivi infortuni potrà ottenere un aumento della valutazione del danno biologico sommando la percentuale relativa ai nuovi postumi con quella della preesistente menomazione già riconosciuta.
Quindi l'Istituto Assicuratore dovrà rivalutare l’indennizzo per danno biologico se il danno complessivo è compreso tra il 6% e il 15%, oppure rivalutare la rendita, se valutazione complessiva del danno biologico è pari o superiore al 16%.
Le suggerisco di richiedere formalmente all'INAIL tale rivalutazione, meglio se tramite un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#3]
Spett.le Utente,
non mi risulta che esista il termine "cristallizzazione" applicato agli infortuni lavorativi ed alle malattie professionali, come può verificare nel "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" al seguente link:
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dpr112465.htm
Veda, in particolare, l'art.80 del T.U., che riguarda il Suo caso.
Distinti Saluti.
non mi risulta che esista il termine "cristallizzazione" applicato agli infortuni lavorativi ed alle malattie professionali, come può verificare nel "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" al seguente link:
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dpr112465.htm
Veda, in particolare, l'art.80 del T.U., che riguarda il Suo caso.
Distinti Saluti.
[#5]
Spett.le Utente,
Il Suo caso è spiegato nel sito INAIL:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Guide/Guida_alle_prestazioni/Guida_alle_prestazioni_-_Indice/info-753546538.jsp
In particolare riporto un estratto dal documento(la fonte è l'INAIL), di cui il Suo caso è alla lettera C 1):
<DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE
A) Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi, rientranti nella disciplina del danno biologico subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o di un indennizzo in capitale, corrispondente al grado complessivo delle menomazioni secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo.
L' importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
B) Nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa.
C) Nel caso in cui l'assicurato sia affetto invece da menomazioni preesistenti di origine lavorativa ricadenti nella precedente disciplina del Testo Unico:
C1)se sono indennizzate in rendita: il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Ciò in quanto l’assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuerà a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa.
C2)se non sono indennizzate in rendita: assumono rilevanza solo se concorrenti od aggravanti le menomazioni derivanti dal nuovo evento lesivo.>
In conclusione, Lei dovrebbe continuare a percepire la rendita per il precedente infortunio (23% perdita di attitudine al lavoro), alla quale sommerà il nuovo indennizzo (13%, danno biologico) che Le verrà erogato in capitale, in quanto inferiore al 16% (se fosse stato pari o superiore al 16%, avrebbe avuto un'ulteriore rendita).
Distinti Saluti.
Il Suo caso è spiegato nel sito INAIL:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Guide/Guida_alle_prestazioni/Guida_alle_prestazioni_-_Indice/info-753546538.jsp
In particolare riporto un estratto dal documento(la fonte è l'INAIL), di cui il Suo caso è alla lettera C 1):
<DISCIPLINA DELLE PREESISTENZE
A) Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi, rientranti nella disciplina del danno biologico subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o di un indennizzo in capitale, corrispondente al grado complessivo delle menomazioni secondo i criteri di applicazione della tabella di indennizzo.
L' importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
B) Nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa.
C) Nel caso in cui l'assicurato sia affetto invece da menomazioni preesistenti di origine lavorativa ricadenti nella precedente disciplina del Testo Unico:
C1)se sono indennizzate in rendita: il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Ciò in quanto l’assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuerà a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa.
C2)se non sono indennizzate in rendita: assumono rilevanza solo se concorrenti od aggravanti le menomazioni derivanti dal nuovo evento lesivo.>
In conclusione, Lei dovrebbe continuare a percepire la rendita per il precedente infortunio (23% perdita di attitudine al lavoro), alla quale sommerà il nuovo indennizzo (13%, danno biologico) che Le verrà erogato in capitale, in quanto inferiore al 16% (se fosse stato pari o superiore al 16%, avrebbe avuto un'ulteriore rendita).
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 16.7k visite dal 13/12/2011.
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