Obbligo di reperibilità lavoratore invalido
Salve e grazie innanzitutto per la cortese attenzione.
L'art. 2 del D.P.C.M. 206/2009 prevede l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile, tra l'altro, a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Posto ciò vorrei sapere se il datore di lavoro può comunque richiedere la visita di controllo e se questa ultima risultasse infruttuosa per assenza del lavoratore, può chiedere al dipendente una giustifica, da quanto sopra sembrerebbe che il lavoratore invalido può quindi assentarsi dal domicilio durante la malattia senza dover giustificare nulla oppure ho interpretato male la norma?
Vi ringrazio
L'art. 2 del D.P.C.M. 206/2009 prevede l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile, tra l'altro, a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Posto ciò vorrei sapere se il datore di lavoro può comunque richiedere la visita di controllo e se questa ultima risultasse infruttuosa per assenza del lavoratore, può chiedere al dipendente una giustifica, da quanto sopra sembrerebbe che il lavoratore invalido può quindi assentarsi dal domicilio durante la malattia senza dover giustificare nulla oppure ho interpretato male la norma?
Vi ringrazio
[#1]
Spett.le Utente,
la norma in questione è contenuta nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 ("Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia"), che all'art. 2, comma 1, lettera d) riporta, fra le fattispecie che prevedono l'esclusione dall'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente assente per malattia, gli "stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita' riconosciuta".
Non risultano nel Decreto ulteriori precisazioni sulle procedure alle quali attenersi per l'effettuazione della visita fiscale nei casi previsiti dal citato art.2, derivandone che queste dovrebbero essere state stabilite dall'Amministrazione da cui Lei dipende, nel recepimento delle disposizioni in questione.
Distinti Saluti.
la norma in questione è contenuta nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 ("Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia"), che all'art. 2, comma 1, lettera d) riporta, fra le fattispecie che prevedono l'esclusione dall'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente assente per malattia, gli "stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita' riconosciuta".
Non risultano nel Decreto ulteriori precisazioni sulle procedure alle quali attenersi per l'effettuazione della visita fiscale nei casi previsiti dal citato art.2, derivandone che queste dovrebbero essere state stabilite dall'Amministrazione da cui Lei dipende, nel recepimento delle disposizioni in questione.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Egr. dottore, la ringrazio per la tempestiva risposta, restano però i miei dubbi dal momento che la mia amministrazione nulla ha mai stabilito in proposito o comunque mai ha dato indicazioni in merito ai propri dipendenti.
La norma a me sembra molto chiara e comunque l'Amministrazione non potrebbe stabilire procedure contrarie alla stessa che parla di "esclusione" dall'obbligo di reperibilità.
Di fatto, se mi ammalo e la malattia è riconducibile a quella riconosciutami come invlidante e risulto assente ad una visita di controllo disposta dall'amministrazione, sono in regola oppure no?
Premetto che già due volte, pur segnalando che la malattia era quella riconosciutami come invalidante, l'Amministrazione mi ha comunque mandato il controllo medico che, ovviamente, mi ha sempre trovata e confermata la prognosi, ma se risultassi assente per un qualsivoglia motivo, posso addurre a mia giustifica il succitato articolo normativo o sono tenuta a produrre elementi oggettivi di valida giustificazione? in caso affermativo, che significato ha e come si configura la citata "esclusione dall'obbligo" di reperibilità?
La ringrazio nuovamente
La norma a me sembra molto chiara e comunque l'Amministrazione non potrebbe stabilire procedure contrarie alla stessa che parla di "esclusione" dall'obbligo di reperibilità.
Di fatto, se mi ammalo e la malattia è riconducibile a quella riconosciutami come invlidante e risulto assente ad una visita di controllo disposta dall'amministrazione, sono in regola oppure no?
Premetto che già due volte, pur segnalando che la malattia era quella riconosciutami come invalidante, l'Amministrazione mi ha comunque mandato il controllo medico che, ovviamente, mi ha sempre trovata e confermata la prognosi, ma se risultassi assente per un qualsivoglia motivo, posso addurre a mia giustifica il succitato articolo normativo o sono tenuta a produrre elementi oggettivi di valida giustificazione? in caso affermativo, che significato ha e come si configura la citata "esclusione dall'obbligo" di reperibilità?
La ringrazio nuovamente
[#3]
Spett.le Utente,
le Amministrazioni Pubbliche sono solite recepire le norme di Legge con circolari o disposizioni interne che ne garantiscono l'applicazione in termini operativi.
In mancanza di ciò, Lei potrebbe chiedere formalmente, eventualmente tramite un rappresentate sindacale, ed ovviamente a tutela della propria situazione, che Le venisse applicata la norma in questione.
Distinti Saluti.
le Amministrazioni Pubbliche sono solite recepire le norme di Legge con circolari o disposizioni interne che ne garantiscono l'applicazione in termini operativi.
In mancanza di ciò, Lei potrebbe chiedere formalmente, eventualmente tramite un rappresentate sindacale, ed ovviamente a tutela della propria situazione, che Le venisse applicata la norma in questione.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 3.8k visite dal 04/12/2011.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.