Legge 104

Buongiorno,
per mia figlia 14 anni ,affetta da neuropatica ottica degenerativa residuo visivo 3 decimi, ho richiesto visita per la 104, visita che ha effettuato il 14 ottobre . Quando tempo ci impieghera la commissione per una risposta ? Mi trovo in difficolta con i permessi dell 'uffico per portarla nella varie strutture per le visite mediche, visite che si effettuano anche in altra regione.
Grazie
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,

Se non si è ancora in possesso della certificazione di handicap, l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap presso la ASL competente non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’ASL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata, che rilascerà appunto un "certificato provvisorio di handicap".
L’accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33 della Legge 104/92, fino all’emissione del verbale da parte della Commissione Medica.
L’INPS ha impartito nel tempo due diverse istruzioni operative in merito a tale certificato provvisorio.
La Circolare 32/2006 ha precisato chi sia il “medico specialista” che può rilasciare la certificazione provvisoria di handicap: il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica (aziende ospedaliere, strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche, policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati, presidi ASL, enti di ricerca).Tale Circolare poneva però il limite di validità temporale del certificato provvisorio a sei mesi, limite superato dalla successiva Circolare n. 53/2008 che, al punto 5, riconosce la validità della certificazione fino alla conclusione del procedimento di accertamento.
Né il Dipartimento Funzione Pubblica né l’INPDAP hanno fornito invece specifiche indicazioni su tali aspetti operativi: per i non assicurati INPS resta vigente dunque l’indicazione generale della norma di riferimento (Decreto Legge 324/1993).

Distinti Saluti.


Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]