Medico legale
buongiorno,il 22 novembre 2010 ho avuto un incidente sul lavoro con coseguenze di ustioni di II° e II° grado profondo sul 50% del corpo.Ora a distanza di quasi un anno l'inail ha chiuso dandomi un punteggi di 11, non tenendo conto che a seguito dell'incidente ho fatto 10 gg. di coma indotto a seguito di uno shock settico da acinetobacter baumani.A causa sempre dell'incidente dopo un salto di 4 metri mi hanno riscontrato anche una frattura composta dell'anca, vertebre schiacciate, due piccole ernie.Tutte queste cose non dovevano essere tenute in considerazione visto che ho presentato la mia cartella clinica e tutti i referti degli esami effettuati?Adesso a questo punto altre che a farmi fare una controperizia privata posso fare qualcos'altro? grazie
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Spett.le Utente,
per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, il lavoratore che non condivide il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi. (art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto, è necessaria la collaborazione di un Ente di Patronato, al quale Le suggerisco fin d'ora di rivolgersi.
E' possibile effettuare la codiddetta "collegiale medica", che dà la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico del Patronato per il lavoratore, e peraltro non ha valore vincolante (non essendo prevista nessuna norma, ma creata dalla prassi) né per il lavoratore, né per l'Istituto.
È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi l'accordo, presentare successivamente ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 giorni oppure in 210, nel caso di revisione delle rendite ed è disciplinato dall'art. 111 Testo Unico.
Il termine di prescrizione dell'azione è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL contestato..
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 Testo Unico ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l'opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può convenire in giudizio l'Istituto.
L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Distinti Saluti.
per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, il lavoratore che non condivide il provvedimento adottato dall'INAIL in ordine all'indennizzabilità del caso, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione della rendita fatta dall'INAIL, può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi. (art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Per avviare l'opposizione nei confronti dell'Istituto, è necessaria la collaborazione di un Ente di Patronato, al quale Le suggerisco fin d'ora di rivolgersi.
E' possibile effettuare la codiddetta "collegiale medica", che dà la possibilità di effettuare un riesame congiunto del caso tra medico INAIL e medico del Patronato per il lavoratore, e peraltro non ha valore vincolante (non essendo prevista nessuna norma, ma creata dalla prassi) né per il lavoratore, né per l'Istituto.
È pertanto possibile, anche qualora nella collegiale medica si trovi l'accordo, presentare successivamente ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 giorni oppure in 210, nel caso di revisione delle rendite ed è disciplinato dall'art. 111 Testo Unico.
Il termine di prescrizione dell'azione è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL contestato..
Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 104 Testo Unico ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
Se l'assicurato non riceve risposta dall'INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l'opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può convenire in giudizio l'Istituto.
L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno in cui l'infortunio si è verificato o da quello della manifestazione della malattia professionale (art. 112 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.2k visite dal 17/10/2011.
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