Richiesta di invalidita
Salve, io vi volevo gentilmente chiedere se mia madre potrebbe avere la possibilità di ricevere l'invalidità ed anche sapere come ci dovremmo comportare per fare la richiesta!
Mia madre ha subito un intervento al menisco un anno fa, ma non riesce a camminare bene ed a causa di questo fattore le è venuta un'ernia alla schiena, la quale la impossibilita di muoversi normalmente dato che le fa molto male!
Ecco io quindi volevo sapere se, se facessi la richiesta d'invalidita le verrebbe riconosciuta?
Come devo comportarmi per fare la richiesta?
Grazie mille per la vostra cortese attenzione!
Mia madre ha subito un intervento al menisco un anno fa, ma non riesce a camminare bene ed a causa di questo fattore le è venuta un'ernia alla schiena, la quale la impossibilita di muoversi normalmente dato che le fa molto male!
Ecco io quindi volevo sapere se, se facessi la richiesta d'invalidita le verrebbe riconosciuta?
Come devo comportarmi per fare la richiesta?
Grazie mille per la vostra cortese attenzione!
[#1]
Gentile Signora,
per fornirLe una risposta sulle procedure per la presentazione di istanza di invalidità, ed indicazioni sui criteri di concessione dei benefici (Lei capirà che non si può in questa sede, senza esaminare analiticamente la documentazione e visitare direttamente l'interessato, pronosticare la percentuale di invalidità, che verrà poi riconosciuta dagli organismi competenti) è necessario che venga precisato a quale settore di invalidità si fa riferimento: invalidità civile (cittadino che non lavora) od invalidità INPS (lavoratore assicurato contro l'invalidità).
Distinti Ossequi.
per fornirLe una risposta sulle procedure per la presentazione di istanza di invalidità, ed indicazioni sui criteri di concessione dei benefici (Lei capirà che non si può in questa sede, senza esaminare analiticamente la documentazione e visitare direttamente l'interessato, pronosticare la percentuale di invalidità, che verrà poi riconosciuta dagli organismi competenti) è necessario che venga precisato a quale settore di invalidità si fa riferimento: invalidità civile (cittadino che non lavora) od invalidità INPS (lavoratore assicurato contro l'invalidità).
Distinti Ossequi.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Ex utente
La ringrazio vivamente per la risposta repentina e soprattutto per la gentilezza, capisco benissimo quello che mi ha detto, ma io volevo soltanto sapere se per questi motivi si poteva richiedere L'INVALIDITA CIVILE, mia madre non lavora, e cosa dovevo fare per fare la richiesta!
Grazie mille!
Grazie mille!
[#3]
I cittadini con infermità invalidanti possono ottenere alcuni benefici dal riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Il grado di invalidità civile viene definito in percentuale secondo le Tabelle di Legge di cui al D.M. 5 febbraio 1992, attualmente vigenti.
L'accertamento dell'invalidità civile viene effettuato in prima istanza da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Asl territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
L'istanza per il riconoscimento di invalidità civile va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), alla sede INPS territorialmente competente.
Dal gennaio dello scorso anno la presentazione della domanda avviene in maniera informatizzata, per cui è necessario rispettare le procedure di seguito descritte.
Innanzi tutto è necessario rivolgersi al Medico di Medicina Generale (medico certificatore) per il rilascio del "certificato introduttivo".
Utilizzando una maschera nel sito predisposto dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici (classificazione ICD-9).
Se sussistono, deve indicare le infermità elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, che riporta le patologie stabilizzate o ingravescenti che comportano la non rivedibilità della valutazione.
Infine, deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va inviato telematicamente all'INPS. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema INPS.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice, che il medico stampa e rilascia all’interessato, insieme alla copia del certificato introduttivo firmato in originale, che il richiedente esibirà alla Commisssione al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il richiedente deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta entro tale termine la domanda, il certificato decade e bisognerà nuovamente richiederlo al Medico di Medicina Generale.
Il secondo passo è la presentazione della domanda di accertamento all'INPS, effettuabile ora solo per via telematica.
Il richidente può farlo da sè, dopo essersi registrato al sito INPS ed aver ottenuto il proprio PIN (codice numerico personalizzato); oppure può delegare l'istanza agli Enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, ed altre organizzazioni territoriali).
Nella fase della presentazione della istanza, viene abbinato il certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale (già presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il richiedente può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” della pratica possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal richiedente che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene poi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera di convocazione viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - secondo l'articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico.
Il richiedente può farsi assistere – a sue spese- da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio di nuovo certificato da parte del medico curante.
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino da parte dell'INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili, e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Gli eventuali benefici economici, ove siano stati riconosciuti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
Spero che quanto riportato Le possa essere utile.
Distinti Saluti.
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Il grado di invalidità civile viene definito in percentuale secondo le Tabelle di Legge di cui al D.M. 5 febbraio 1992, attualmente vigenti.
L'accertamento dell'invalidità civile viene effettuato in prima istanza da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Asl territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
L'istanza per il riconoscimento di invalidità civile va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), alla sede INPS territorialmente competente.
Dal gennaio dello scorso anno la presentazione della domanda avviene in maniera informatizzata, per cui è necessario rispettare le procedure di seguito descritte.
Innanzi tutto è necessario rivolgersi al Medico di Medicina Generale (medico certificatore) per il rilascio del "certificato introduttivo".
Utilizzando una maschera nel sito predisposto dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici (classificazione ICD-9).
Se sussistono, deve indicare le infermità elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, che riporta le patologie stabilizzate o ingravescenti che comportano la non rivedibilità della valutazione.
Infine, deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va inviato telematicamente all'INPS. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema INPS.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice, che il medico stampa e rilascia all’interessato, insieme alla copia del certificato introduttivo firmato in originale, che il richiedente esibirà alla Commisssione al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il richiedente deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta entro tale termine la domanda, il certificato decade e bisognerà nuovamente richiederlo al Medico di Medicina Generale.
Il secondo passo è la presentazione della domanda di accertamento all'INPS, effettuabile ora solo per via telematica.
Il richidente può farlo da sè, dopo essersi registrato al sito INPS ed aver ottenuto il proprio PIN (codice numerico personalizzato); oppure può delegare l'istanza agli Enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, ed altre organizzazioni territoriali).
Nella fase della presentazione della istanza, viene abbinato il certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale (già presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il richiedente può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” della pratica possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal richiedente che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene poi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera di convocazione viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - secondo l'articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico.
Il richiedente può farsi assistere – a sue spese- da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio di nuovo certificato da parte del medico curante.
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino da parte dell'INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili, e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Gli eventuali benefici economici, ove siano stati riconosciuti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
Spero che quanto riportato Le possa essere utile.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.7k visite dal 11/07/2011.
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