D.p.r.n.3 10 gennaio 1957

Buongiorno, sono affetta da artrite psoriasica in fibromialgia con dolori
diffusi in particolare ai polsi e schiena-anche, per sacroileite. Da 3 mesi sono in terapia con Arava Clody i fl la settimana e algix.
Ho avuto intervento alla mitrale per insuff. in ottobre 2010 ed ho di nuovo
insuff. mitralica lieve-moderata.
Essendo in terapia con immunosoppressore ho diritto ai 45 gg in più l'anno da stare a casa in base al d.p.r. n. 3 del 10.01.1957 (la finanziaria '94) modificato dalla L: 537/93?
Non sono paziente oncologica, cmq ogni mese devo fare prelievo per controllo
emocromo+transaminasi, ogni 3 mesi altro prelievo completo+visita reumatologica di controllo, per cui ogni 3 mesi ho bisogno di 3 gg tra prelievo e visita e prendo sempre 3 gg di ferie.
Ho invalidità di 75% perchè ho altri problemi di salute.
Con questo caldo non riesco a stare in piedi e passo le giornate tra letto e divano. In questi gg sono a casa perchè ho pressione intorno agli 80/50 per cui sono k.o.
Ho diritto a questi gg esempio per quando devo fare prelievo e visita?
Ho scritto per altre cose e mi è stato gentilmente risposto.
Grazie anticipate e buona giornata.
[#1]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Gentile Signora,

dovrebbe precisare, in relazione al Suo quesito, se Lei si trova in attualità di lavoro, e quale attività lavorativa svolge (dipendente pubblico, dipendente privato, lavoratore autonomo od altro).

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
grazie per la sua immediata risposta, infatti fu Lei che gentilmente rispose ad altri miei quesiti.
Sto lavorando nel pubblico sono dipendente-infermiera presso l'Asl, ho fatto la seconda visita collegiale lunedì scorso e sto aspettano l'esito (per cambio reparto o limitazioni mansioni per problemi ai polsi, sono rimasti allibiti i componenti la commissione quando mi sono presentata alla visita, chiedendosi se non poteva risolvere il caso il medico di medic. prev. della mia asl senza farmi fare km col caldo...e senza una relazione, mah meno male che avevo la documentazione...).
Voglio continuare a lavorare almeno fino a quando posso, ma vorrei sapere se ho altri diritti (i doveri li so tutti..) visto che nessuno ci informa.
Il medico di med. prev. quando gli dissi che ero in terapia con Arava e che non sempre sto bene, a volte ho parestesie alle mani, a volte dissenteria e altri effetti collaterali, mi ha risposto che non sono paziente oncologica..
E riguardo alla mia artrite con problemi ai polsi in particolare, mi ha risposto che sono dolori momentanei...Mi chiedo come mai ad ogni visita non ci sia uno specialista, non voglio togliere niente a nessuno però se penso che questo medico è anche in commissione per l'invalidità ed ha dimostrato di non conoscere molto bene la mia patologia, ha sottovalutato il certificato del cardiologo, dello psichiatra l'elettromiografia ecc.., mi vengono seri dubbi. Tanto che la reumatologa ha dovuto sottolineare che sono affetta da artrite CRONICA (in fibromialgia). IL medico mi ha detto che la fibro non esiste, peccato che i dolori esistono..eccome!!:(
Mi scusi la polemica ma sono veramente stanca. ià è dal 2000 che ho dolori e mi è stata fatta diagnosi nel 2009, non sto in piedi per la pressione (mi ha sospeso il farmaco che prendevo altrimenti l'avevo veramente sotto i piedi)e forse la terapia che sto facendo, mi sento nullità perchè non sona mai stata assente al lavoro come in questo periodo, temo di tornare sotto i ferri visto che ho di nuovo l'insuff mitralica lieve-moderata...e se avessi diritto a questi altri giorni mi tranquillizzerei un pò senza il timore di sforare con la malattia
La ringrazio Dottore è molto Gentile
[#3]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Gentile Signora,

Non credo che le norme che Lei cita siano applicabili da parte delle ASL ai dipendenti, in quanto superate da altre successive disposizioni.

Esistono invece, per quanto ne so, due possibilità di ottenere permessi nell'attività lavorativa per effettuare terapie, che Lei potrebbe utilmente percorrere.

Il primo caso riguarda i lavoratori come Lei dipendenti pubblici, comparto sanità.
L'art. 11 CCNL integrativo del Comparto sanità del 7.4.1999 (stipulato il 20.9.2001), concede il beneficio della esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia per terapie salvavita e simili (che non vanno conteggiati entro i periodi massimi di conservazione del posto previsti) e sono retribuiti in misura intera.
Più precisamente, tale norma recita: "Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, e'inserito il seguente comma:
"6-bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come
ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilita'specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal
dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento".

Nel secondo caso, i benefici vengono concessi ai lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore di attività, a seguito del riconoscimento della condizione di "handicap in situazione di gravità" (art.3, comma 3 Legge 104/92).
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso appunto della certificazione di handicap con connotazione di gravità. Tale attestazione di handicap viene rilasciato da un'apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL e non va confuso con l'attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale.
Peraltro se si è richiesto l'accertamento ma non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa un'eccezione: l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’Azienda USL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. L'INPS ha impartito nel tempo due diverse istruzioni operative in merito al certificato provvisorio. Con la Circolare 32/2006 ha precisato chi sia il “medico specialista” che può rilasciare la certificazione provvisoria di handicap: il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica (aziende ospedaliere, strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca). La certificazione provvisoria è valida fino alla conclusione del procedimento di accertamento.
I lavoratori con "handicap con connotazione di gravità" (articolo 33 della Legge 104/1992)possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile.
Dopo una serie di pareri e sentenze di segno opposto, la Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha definitivamente chiarito (articolo 19) che i due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.
Sotto le sei ore di lavoro giornaliero spetta una sola ora di permesso lavorativo.

Le suggerisco comunque di chiedere ulteriore conferma sugli argomenti in questione ad un Ente di Patronato di Sua fiducia.


Ancora Distinti Saluti.

[#4]
Utente
Utente
Grazie, grazie mille mi è stato di una utilità
immensa. Grazie per tutto quello che fate per noi,
per le informazioni che ci date.
Grazie
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