Pensione per tumore al polmone
Buongiorno , mia mamma ha un tumore al polmone di 7,3 cm.e sta per finire la sesta sessione di chemioterapia .Abbiamo gia fatto visita con commissione medica la quale formula invalidita' 100% fisica . Io come figlio in quanto porto mia mamma all'ospedale essendo l'unico guidatore e in quanto mia mamma non puo' camminare piu' di tanto mi hanno passato la 104 esibendomi copia del verbale di accertamento da presentare all'inps(da utilizzare al lavoro). Ma mi chiedevo ci devono richiamare avendo fatto anche domanda di pensione ?oppure visto che mia mammma è ancora mobile (ha anche diabete mellito,fatica respirare,ha avuto ischemia tempo fa ed ha fatto anche la totale ecc..)e vive con mio papa'(che ha varie problematiche di salute anche lui)e tira una pensione di 250 euro (mentre mio papa' con la sua da militare entra nella legge amato) che insieme a quella di mia papa' fa un reddito non sup. ai 36.000 ma buono quindi non ci danno piu' niente ???
grazie
Francesco
grazie
Francesco
[#1]
Preg.mo Sig. Francesco,
in genere le visite per accertamento di invalidità civile e Legge 104/92 vengono effettuate dalle medesima Commissione e contemporaneamente, fermo restando che per la Legge 104 la Commissione deve essere integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nella branca dell'infermità più rilevante ai fini dell'handicap.
Se è stato rilasciato un unico verbale di visita, dovreste controllare nel documento se risultano barrate, oltre alle voci relative all'handicap, anche quelle che indicano il grado di invalidità. In caso affermativo, dovrebbe essere indicata anche la percentuale di invalidità accertata.
Per quanto riguarda poi la concessione dei benefici economici, uno degli elementi che determina la concessione è il limite reddituale.
Prima di concedere o confermare pensioni o assegni di invalidità civile, viene verificato il reddito personale annuo dell’interessato.
Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale.
Il problema riguarda tuttavia il reddito al quale si deve far riferimento.
La normativa vigente per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell’IRPEF, oppure considerare il reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi che non siano esenti, cioé da terreni, da fabbricati, dalla prima casa, da lavoro e assimilati, da impresa ecc. Si tratta quindi del reddito totale, su cui solo successivamente si calcola il reddito imponibile deducendo il reddito della prima casa, gli oneri deducibili (es. spese di assistenza handicap) e le deduzioni per la progressività dell’imposta.
Il reddito imponibile è invece quello su cui si applica l’aliquota IRPEF, cioè su cui si calcolano le “tasse” dovute all’Erario, che risulta dalla sottrazione dal reddito complessivo degli oneri deducibili (spese e deduzione per la progressività dell’imposizione) e del reddito della prima casa.Viene cioè considerato il reddito che rimane effettivamente disponibile al contribuente e su cui, quindi, si applica l’IRPEF in sede di denuncia dei redditi o di dichiarazione sostitutiva. L’imponibile IRPEF è rilevabile dal modello Unico, dal modello 730, o dal Cud.
Interpretando letteralmente la norma del 1980 è a questo reddito che ci si dovrebbe riferire.
Purtroppo però la prassi amministrativa (INPS, e prima Ministero dell’Economia) ha assunto tutt’altra direzione assumendo invece il reddito complessivo come riferimento per il limite di reddito, il che rappresenta direzione molto diversa da quella prevista dal Legislatore.
Inoltre il 25 febbraio scorso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato una Sentenza (n. 4677) che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari di pensione o di assegno, cioè per gli invalidi totali e parziali (circa 850mila persone) e, a ricaduta, per i ciechi e i sordi parimenti titolari di pensione.
Va tuttavia precisato che le sentenze di Corte di Cassazione, soprattutto se non pronunciate a Sezioni Unite, rappresentano solo un orientamento giurisprudenziale, ma non hanno di per sè valore di Legge.
La Sentenza N° 4677 riguarda i limiti reddituali fissati per la concessione agli invalidi al 100% della pensione di invalidità civile (fissato nel 2011 a 15.305,79 euro).
A parere della Corte, il limite da tenere in considerazione non è solo quello personale, ma anche quello dell’eventuale coniuge, seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale.
La Corte non solo afferma che bisogna far riferimento anche al reddito del coniuge, ma che, dopo l’approvazione dell’art. 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, tali modalità e criteri valgono anche per la concessione dell’assegno agli invalidi parziali (il limite è attualmente a 4.470,70 euro lordi annuali).
Fino ad oggi l’INPS, cui è affidata la funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha valutato il limite reddituale secondo una prassi ed una giurisprudenza consolidata, riferendosi come già detto al reddito personale complessivo dell’invalido.
Se l'INPS applicasse il nuovo criterio, una percentuale rilevante di invalidi civili si vedrebbe revocare, oppure negare, come nel Suo caso, la provvidenza economica.
Se ciò dovesse avvenire, l'unica possibilità di ottenere la provvidenza economica per l'invalido che avesse un reddito superiore a 15.305,79 euro (cumulando i redditi del coniuge) resterebbe un eventuale ricorso giudiziale, che possa giungere a nuova sentenza con conclusioni differenti da quelle riportate nella citata Sentenza dela Corte di Cassazione.
Le consiglio quindi, per quanto riguarda il Suo caso, di far valutare tempestivamente la documentazione amministrativa ad un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
in genere le visite per accertamento di invalidità civile e Legge 104/92 vengono effettuate dalle medesima Commissione e contemporaneamente, fermo restando che per la Legge 104 la Commissione deve essere integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nella branca dell'infermità più rilevante ai fini dell'handicap.
Se è stato rilasciato un unico verbale di visita, dovreste controllare nel documento se risultano barrate, oltre alle voci relative all'handicap, anche quelle che indicano il grado di invalidità. In caso affermativo, dovrebbe essere indicata anche la percentuale di invalidità accertata.
Per quanto riguarda poi la concessione dei benefici economici, uno degli elementi che determina la concessione è il limite reddituale.
Prima di concedere o confermare pensioni o assegni di invalidità civile, viene verificato il reddito personale annuo dell’interessato.
Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale.
Il problema riguarda tuttavia il reddito al quale si deve far riferimento.
La normativa vigente per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell’IRPEF, oppure considerare il reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi che non siano esenti, cioé da terreni, da fabbricati, dalla prima casa, da lavoro e assimilati, da impresa ecc. Si tratta quindi del reddito totale, su cui solo successivamente si calcola il reddito imponibile deducendo il reddito della prima casa, gli oneri deducibili (es. spese di assistenza handicap) e le deduzioni per la progressività dell’imposta.
Il reddito imponibile è invece quello su cui si applica l’aliquota IRPEF, cioè su cui si calcolano le “tasse” dovute all’Erario, che risulta dalla sottrazione dal reddito complessivo degli oneri deducibili (spese e deduzione per la progressività dell’imposizione) e del reddito della prima casa.Viene cioè considerato il reddito che rimane effettivamente disponibile al contribuente e su cui, quindi, si applica l’IRPEF in sede di denuncia dei redditi o di dichiarazione sostitutiva. L’imponibile IRPEF è rilevabile dal modello Unico, dal modello 730, o dal Cud.
Interpretando letteralmente la norma del 1980 è a questo reddito che ci si dovrebbe riferire.
Purtroppo però la prassi amministrativa (INPS, e prima Ministero dell’Economia) ha assunto tutt’altra direzione assumendo invece il reddito complessivo come riferimento per il limite di reddito, il che rappresenta direzione molto diversa da quella prevista dal Legislatore.
Inoltre il 25 febbraio scorso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato una Sentenza (n. 4677) che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari di pensione o di assegno, cioè per gli invalidi totali e parziali (circa 850mila persone) e, a ricaduta, per i ciechi e i sordi parimenti titolari di pensione.
Va tuttavia precisato che le sentenze di Corte di Cassazione, soprattutto se non pronunciate a Sezioni Unite, rappresentano solo un orientamento giurisprudenziale, ma non hanno di per sè valore di Legge.
La Sentenza N° 4677 riguarda i limiti reddituali fissati per la concessione agli invalidi al 100% della pensione di invalidità civile (fissato nel 2011 a 15.305,79 euro).
A parere della Corte, il limite da tenere in considerazione non è solo quello personale, ma anche quello dell’eventuale coniuge, seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale.
La Corte non solo afferma che bisogna far riferimento anche al reddito del coniuge, ma che, dopo l’approvazione dell’art. 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, tali modalità e criteri valgono anche per la concessione dell’assegno agli invalidi parziali (il limite è attualmente a 4.470,70 euro lordi annuali).
Fino ad oggi l’INPS, cui è affidata la funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili, ha valutato il limite reddituale secondo una prassi ed una giurisprudenza consolidata, riferendosi come già detto al reddito personale complessivo dell’invalido.
Se l'INPS applicasse il nuovo criterio, una percentuale rilevante di invalidi civili si vedrebbe revocare, oppure negare, come nel Suo caso, la provvidenza economica.
Se ciò dovesse avvenire, l'unica possibilità di ottenere la provvidenza economica per l'invalido che avesse un reddito superiore a 15.305,79 euro (cumulando i redditi del coniuge) resterebbe un eventuale ricorso giudiziale, che possa giungere a nuova sentenza con conclusioni differenti da quelle riportate nella citata Sentenza dela Corte di Cassazione.
Le consiglio quindi, per quanto riguarda il Suo caso, di far valutare tempestivamente la documentazione amministrativa ad un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Buongiorno , garzie per la risposta ma da profano il problema è un po' ingarbugliato . La commissione presieduta dallo specialista mi ha dato copia del verbale da portare all'inps per la 104 . Risulta barrata la voce persona con handicap e barrata quella handicap assume connotazione di gravita' . barrata anche la menomazione di natura fisica . le principali disabilita' sono cardio-circolatorie e respiratorie e mentale. Tutto questo all'unanimita'.
Sono stato alla CISL che mi ha detto di aspettare fino al 14 luglio limite max.Mia mamma ha una pensione mensile di 250 euro (anzichè 650/700) perchè è condizionata dalla legge Amato in quanto mio papa' tira una pensione di 1700/1800 .Peroì mi sembra che il patronato mi avesse detto che la pensione di invalidita' non è legata a quella classica .(perchè le veniva per le tetapie chemio continuative )
Sono stato alla CISL che mi ha detto di aspettare fino al 14 luglio limite max.Mia mamma ha una pensione mensile di 250 euro (anzichè 650/700) perchè è condizionata dalla legge Amato in quanto mio papa' tira una pensione di 1700/1800 .Peroì mi sembra che il patronato mi avesse detto che la pensione di invalidita' non è legata a quella classica .(perchè le veniva per le tetapie chemio continuative )
[#3]
Spett.le Utente,
l'unica provvidenza economica che in invalidità civile viene erogata senza limiti di reddito è l'indennità di accompagnamento (€ 487,39 mensili), che riguarda solo il grado della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.
Tale indennità può essere concessa nei casi di neoplasia con necessità di trattamento chemioterapico invalidante, se durante il periodo del trattamento viene compromessa l'autonomia negli atti quotidiani della vita.
La concessione è tuttavia limitata al periodo in cui viene effettuato il trattamento chemioterapico.
Le suggerisco comunque di seguire le indicazioni dell'Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
l'unica provvidenza economica che in invalidità civile viene erogata senza limiti di reddito è l'indennità di accompagnamento (€ 487,39 mensili), che riguarda solo il grado della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.
Tale indennità può essere concessa nei casi di neoplasia con necessità di trattamento chemioterapico invalidante, se durante il periodo del trattamento viene compromessa l'autonomia negli atti quotidiani della vita.
La concessione è tuttavia limitata al periodo in cui viene effettuato il trattamento chemioterapico.
Le suggerisco comunque di seguire le indicazioni dell'Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
[#5]
Utente
Buongiorno , a giorni mi dovrebbe arrivare il verbale della visita fatta per k'invalidita' e la 104(gia' riconosciuta)cosi mi dice l'inps e l'uff. invalidi che dice anche che è stato riconosciuto il 100% ma senza indenizzo e casomai di fare ricorso dal patronato.
Chiedevo comè possibile cio' visto che sono stati fatti 6 cicli completi di chemio da gennaio a giugno ed è calata 10 Kg.
Grazie
Chiedevo comè possibile cio' visto che sono stati fatti 6 cicli completi di chemio da gennaio a giugno ed è calata 10 Kg.
Grazie
[#6]
Spett.le Utente,
è possibile che la documentazione riguardante la chemioterapia non sia stata adeguatamente valutata.
Le suggerisco ancora di verificare le certificazioni oncologiche e di rivolgersi al Patronato per valutare la possibilità di ricorso giudiziale.
Ancora Distinti Saluti.
è possibile che la documentazione riguardante la chemioterapia non sia stata adeguatamente valutata.
Le suggerisco ancora di verificare le certificazioni oncologiche e di rivolgersi al Patronato per valutare la possibilità di ricorso giudiziale.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 6 risposte e 12.5k visite dal 16/06/2011.
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