Fare un accertamento tecnico preventivo a distanza di due anni da un intervento chirurgico
Nel maggio 2009 ho effettuato privatamente un intervento di chirurgia plastica di ginecomastia che mi ha procurato cicatrici bruttissime.Ottenuta con molte difficoltà la cartella clinica dal chirurgo 'ostruzionista' e avuta una valutazione dei danni dal mio medico legale,ho tentato con il mio avvocato un procedimento di Mediazione nel maggio 2011,che è però fallito perché il chirurgo non vi si è presentato.Ora,volendo io a breve effettuare un altro intervento presso un altro chirurgo(perchè la ginecomastia è rimasta e le ghiandole mammarie non mi sono state rimosse nel precedente intervento nonostante fosse volto proprio a questo scopo)ho proposto al mio avvocato un Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 c.p.c. classico(non bis)non volendo aspettare i lunghi tempi di un giudizio civile.In tal modo potrei fotografare tramite CTU la mia situazione fisica attuale e farla valere come prova in un futuro giudizio civile,avendo le mani libere di fare un altro intervento in attesa del lungo giudizio civile.Il mio avvocato mi ha invece obiettato che nel mio caso non sarebbe possibile ricorrere per l'Accertamento Tecnico Preventivo classico(art. 696 c.p.c.)per due motivi:1) è solo un danno estetico e secondo lui non sarebbe dimostrabile il periculum in mora nè l'urgenza di fare un altro intervento;2) è passato molto tempo dall'effettuazione dell'intervento(maggio 2009)e secondo lui non ci sarebbero i requisiti dell'urgenza.Secondo lui posso solo chiedere una Consulenza Tecnica Preventiva(art. 696 bis c.p.c.).Io però sono contrario a questa consulenza conciliativa ritenendola inutile:dato che il chirurgo non si è presentato alla Mediazione,sicuramente non si presenterà nemmeno alla consulenza conciliativa davanti al CTU.E inoltre la rilevanza della relazione del CTU,se la controparte non vuole partecipare alla consulenza tecnica preventiva(art. 696 bis c.p.c.),è ridotta rispetto alla rilevanza della relazione del CTU in un accertamento tecnico preventivo classico(art. 696 c.p.c.).Insomma,in un futuro giudizio civile tale relazione del CTU 'conciliativa' sarebbe una mera acquisizione di atto se(come è molto probabile)la controparte osteggerà la conciliazione.Invece nell'ATP classico la relazione del CTU ha un'influenza maggiore sul giudizio civile successivo.Insomma,io ritengo di avere tutti i requisiti per chiedere un ATP classico ex art.696 c.p.c.:la mia intenzione di fare un altro intervento dovrebbe bastare a dimostrare al giudice il pericolo che le prove vengano distrutte e pertanto la necessità di 'fotografarle' adesso con un ATP classico.Inoltre, aspettare significherebbe far crescere maggiormente le mie ghiandole mammarie,di qui l’urgenza di operarmi subito ora e chiedere un ATP classico che attesti la mia situazione attuale.Ciò detto,avrei secondo voi i requisiti per chiedere un ATP classico?Il mio avvocato si sbaglia nel non ritenerlo possibile?
[#1]
Preg.mo Utente,
nella risposta al consulto di cui al link:
https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/220068-valutazione-del-danno-estetico-e-accertamento-tecnico-preventivo.html
il Collega Dott. Corcelli ha spiegato, in maniera chiara ed esauriente, quali possono essere le possibilità dell'Accertamento Tecnico Preventivo nel Suo caso.
Le consiglio di discuterne col Suo Avvocato di fiducia per stabilire quale possa essere la soluzione in concreto più idonea, anche considerato che è il Legale che dovrà formalizzare l'istanza.
Distinti Saluti.
nella risposta al consulto di cui al link:
https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/220068-valutazione-del-danno-estetico-e-accertamento-tecnico-preventivo.html
il Collega Dott. Corcelli ha spiegato, in maniera chiara ed esauriente, quali possono essere le possibilità dell'Accertamento Tecnico Preventivo nel Suo caso.
Le consiglio di discuterne col Suo Avvocato di fiducia per stabilire quale possa essere la soluzione in concreto più idonea, anche considerato che è il Legale che dovrà formalizzare l'istanza.
Distinti Saluti.
[#2]
Ex utente
Gentile Dottore,
qui si tratta del fatto che il mio avvocato contesta la possibilità di fare un ATP classico nel mio caso e mi lascia come unica possibilità la consulenza tecnica preventiva prevista dal 696 bis. Mi chiarite, per favore, se ho i requisiti per chiedere l'ATP classico ex 696 non bis?
Grazie
qui si tratta del fatto che il mio avvocato contesta la possibilità di fare un ATP classico nel mio caso e mi lascia come unica possibilità la consulenza tecnica preventiva prevista dal 696 bis. Mi chiarite, per favore, se ho i requisiti per chiedere l'ATP classico ex 696 non bis?
Grazie
[#3]
Gentile Utente,
la consulenza tecnica preventiva ex 696 bis è un'ATP
e dovrebbe essere contento se il suo avvocato la propone al posto dell'ATP semplice
il risultato sarebbe lo stesso anche se non si riuscisse a conciliare
perciò, non capisco dove sta il problema
Buona giornata.
la consulenza tecnica preventiva ex 696 bis è un'ATP
e dovrebbe essere contento se il suo avvocato la propone al posto dell'ATP semplice
il risultato sarebbe lo stesso anche se non si riuscisse a conciliare
perciò, non capisco dove sta il problema
Buona giornata.
[#4]
Preg.mo Utente,
come il Collega Le ha già spiegato, esiste la possibilità di richiedere entrambe le fattispecie di accertamento tecnico preventivo.
Tuttavia, se il Suo legale di fiducia, nel Suo caso specifico, ritiene sia applicabile solo l'ATP ex art.616 bis, deve chiedere a lui le motivazioni di tale scelta.
Le spiego meglio con un'analogia: se un chirurgo decide di operare secondo una tecnica particolare, piuttosto che in un'altra, fa parte della Sua professionalità scegliere quella che considera la soluzione migliore per la buona riuscita dell'intervento.
Ancora Distinti Saluti.
come il Collega Le ha già spiegato, esiste la possibilità di richiedere entrambe le fattispecie di accertamento tecnico preventivo.
Tuttavia, se il Suo legale di fiducia, nel Suo caso specifico, ritiene sia applicabile solo l'ATP ex art.616 bis, deve chiedere a lui le motivazioni di tale scelta.
Le spiego meglio con un'analogia: se un chirurgo decide di operare secondo una tecnica particolare, piuttosto che in un'altra, fa parte della Sua professionalità scegliere quella che considera la soluzione migliore per la buona riuscita dell'intervento.
Ancora Distinti Saluti.
[#5]
Ex utente
Gentile Dottor Corcelli,
il problema sarebbe che nel caso di fallimento della conciliazione ex 696 bis, una relazione del CTU a me favorevole non sarebbe assimilabile quanto agli effetti ad una relazione del CTU a me favorevole stilata in un ATP classico ex 696. Insomma sarebbe un mero atto acquisibile nel giudizio civile successivo, ma non avrebbe un'influenza determinante sulla decisione del giudice. Questi potrebbe ad esempio chiedere un altro ATP durante il giudizio civile e avendo nel frattempo eseguito io un altro intervento le prove del mio danno andrebbero distrutte?
il problema sarebbe che nel caso di fallimento della conciliazione ex 696 bis, una relazione del CTU a me favorevole non sarebbe assimilabile quanto agli effetti ad una relazione del CTU a me favorevole stilata in un ATP classico ex 696. Insomma sarebbe un mero atto acquisibile nel giudizio civile successivo, ma non avrebbe un'influenza determinante sulla decisione del giudice. Questi potrebbe ad esempio chiedere un altro ATP durante il giudizio civile e avendo nel frattempo eseguito io un altro intervento le prove del mio danno andrebbero distrutte?
[#7]
Ex utente
Mi fido di lei Dottore, ma leggevo qui http://www.altalex.com/index.php?idnot=34510 che ai fini giuridici ci sarebbe una valenza diversa delle due relazioni per il giudizio civile successivo, proprio ai fini della prova.
[#8]
Gentile Signore,
capisco le sue titubanze, ma consideri che si tratta sempre della valutazione di un CTU, ovvero di un pubblico ufficiale nominato dal Giudice come suo ausiliario.
In linea generale, ogni ATP che si esprima su nesso di causa e su quantum valutativo può essere accettata o rifiutata dal giudice in una causa successiva, indipendentemente se si tratta di ATP semplice o di ATP conciliativa; alla fine è sempre il Giudice, in qualità di peritus peritorum a decidere, e ciò dipende soprattutto da come viene redatta una relazione di ATP, se risulta ben motivata o carente sotto il profilo logico e quanto la controparte riesce a criticare efficacemente o meno.
capisco le sue titubanze, ma consideri che si tratta sempre della valutazione di un CTU, ovvero di un pubblico ufficiale nominato dal Giudice come suo ausiliario.
In linea generale, ogni ATP che si esprima su nesso di causa e su quantum valutativo può essere accettata o rifiutata dal giudice in una causa successiva, indipendentemente se si tratta di ATP semplice o di ATP conciliativa; alla fine è sempre il Giudice, in qualità di peritus peritorum a decidere, e ciò dipende soprattutto da come viene redatta una relazione di ATP, se risulta ben motivata o carente sotto il profilo logico e quanto la controparte riesce a criticare efficacemente o meno.
Questo consulto ha ricevuto 9 risposte e 9.8k visite dal 04/06/2011.
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