Ssn ed esenzione ticket

Gentile dottore,
ringraziando per la cortese risposta che vorrà fornire, le sottopongo il caso di un famigliare affetto da neoplasia:
atteso che deve sottoporsi ad un ciclo di radioterapia "di salvataggio", abbiamo effettuato numerose ricerche sui Centri di Radioterapia presenti sul territorio nazionale riscontrando che i criteri di valutazione adottati circa le priorità nelle liste di attesa, le attrezzature e le metodiche utilizzate per la specifica patologia, gli esami diagnostici propedeutici al trattamento vero e proprio risultano completamente disomogenei e, soprattutto, vengono comunicati al paziente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL TERMINE DI UNA VISITA SPECIALISTICA PRELIMINARE(esame del paziente e della storia clinica per valutare priorità, tempi di attesa, metodiche da utilizzare...etc).
Trattandosi di "terapie salvavita", il Servizio Sanitario Nazionale (cod.048)riconosce al paziente il diritto di effettuare più di una "visita radioterapica preliminare" e quindi di individuare la struttura che per tempi di attesa, condizioni logistiche, avanguardia nelle specifiche attrezzature e metodiche per la specifica patologia, possa effettivamente garantirgli il migliore risultato?
Esiste una normativa di riferimento?
Cordiali saluti.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

Il malato affetto da patologia oncologica ai sensi del D.M. Sanità 28.5.1999 n.329 ha diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami necessari per la cura del tumore e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Il codice di esenzione è 048 (SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO) e le prestazioni comprese sono:
<Secondo le condizioni cliniche individuali: LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI>.

La scelta della struttura ove effettuare le prestazioni (a condizione che vengano effettuate presso strutture pubbliche del S.S.N.) può essere effettuata liberamente dall'interessato.
Per quanto riguarda invece le prestazioni presso strutture convenzionate, esiste la sentenza della Corte Costituzionale N°200 del 26-05-2005, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, sollevata dal Tar Marche,riguardo all’articolo 37, comma 3, della Legge Regionale 26/ 96 della Regione Marche.
Tale norma prevede un’autorizzazione per farsi curare privatamente, concessa solo in caso di insufficienza della struttura pubblica, e quindi pone dei limiti al principio di libera scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove farsi curare, affermando che questo non è assoluto, ma va contemperato con altri interessi (realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario dopo l’enunciazione del principio di parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e private).

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Utente
Utente
Gentile dottore,
ringrazio per la dettagliata risposta.
Per fugare ogni dubbio, mi permetto di sottoporle un esempio:
dovendo sottoporsi a lungo trattamento radioterapico salvavita (ritardi o tecnologie desuete potrebbero compromettere il "salvataggio"), il paziente ha diritto di effettuare n. 3 visite specialistiche preliminari (cod. 048)in 3 diverse strutture pubbliche nazionali in modo da avere la possibilità di "scegliere" quella che per LISTA DI ATTESA, tecnologie e metodiche disponibili per la patologia, organizzazione logistica... risulti maggiormente vantaggiosa?
grazie.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Gentile Signora,

a mio parere, purchè la visita rientri nella fattispecie citata del codice 048 <PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DA CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI> a giudizio del clinico che prescrive la radioterapia, dovrebbe essere concessa l'esenzione dal ticket.

Distinti Saluti.

[#4]
Utente
Utente
gentile dottore,
torno a scriverle per un'informazionein merito all'esenzione dall'obbligo di reperibilità per visita fiscale.
Mio padre, dipendente Trenitalia, rientre tra le categorie di soggetti esenti in quanto affetto da "patologia grave che richiede terapia salvavita"?
Riepilogo storia clinica:
- 11 febbraio 2011 referto biopsia:neoplasia prostatica di elevata aggressività(Gleason 5+4);
- 10 maggio u.s. operato di prostatectomia radicale allargata ai linfonodi, con margini chirurgici positivi;
- in corso blocco androgenico totale (casodex + enantone)
- è in lista per iniziare un ciclo di radioterapia adiuvante.
E' tuttora in convalescenza (può immaginare i problemi post-intervento e quelli dovuti agli effetti collaterali della terapia ormonale).
Il blocco androgenico totale rientra tra le terapie "salvavita"?
Grazie.
[#5]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

a mio parere il "blocco androgenico" che Lei descrive non rientra fra le cosiddette "Terapie Salvavita", salvo diversa indicazione clinica. Vi consiglierei eventualmente di acquisire anche il parere dallo Specialista che segue il Vostro congiunto per tale terapia.

Per quanto attiene pure alla reperibilità per visita fiscale, ritengo che l'assenza sia giustificabile nel caso il Vostro congiunto necessiti, nelle fasce orarie previste per la reperibilità, di esami e/o cure per cui sia obbligato a spostarsi dal proprio domicilio.

Distinti Saluti.



[#6]
Utente
Utente
Gentile dottore,
grazie per la precedente risposta.
Siamo in procinto di avviare l'iter "telematico" per l’accertamento dello stato di invalidità civile (L.118/1971)e di handicap(L.104/1992).
Al riguardo le sarei grato se potesse anticiparci qualche informazione:
- per il caso di mio padre esiste un "protocollo oncologico" per cui è prevista una percentuale "minima" di invalidità da riconoscergli o è del tutto a discrezione della Commissione Medica ASL?
- Qual'è, per sua esperienza,la percentuale di invalidità che viene riconosciuta in questi casi?
Grazie per la preziosa opinione che vorrà esprimere.
[#7]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente

Relativamente agli ulteriori quesiti che pone, posso risponderle quanto segue:

-in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale per l'effettuazione della visita dopo la presentazione della domanda (che ordinariamente è di 30 giorni), scende a 15 giorni.

-per quanto sappia, non esiste un protocollo di metodologia valutativa al quale le Commissioni siano tenute ad attenersi in caso di infermità di tipo oncologico, come pure in questa sede non possono essere effettuati pronostici in merito a valutazioni ancora da effettuare; l'unica indicazione utile è il riferimento alle Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, che prevedono le seguenti voci valutative:
9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE =10%
9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE= 70%
9325- NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA =100%

-il beneficio dell'indennità di accompagnamento può essere riconosciuto anche a persone affette da malattie oncologiche, che, per effetto delle terapie specifiche, siano debilitate in modo tale da non poter effettuare autonomamente gli atti quotidiani della vita (lavarsi e curare l'igiene della persona, vestirsi, assumere il cibo) o la deambulazione; tale beneficio può essere riconosciuto anche per periodi limitati (sempre in funzione delle terapie da effettuarsi).

Distinti Saluti.
[#8]
Utente
Utente
gentile dottore,
avrei necessità di avere una delucidazione.
Il medico di base ha rilasciato il certificato medico per la presentazione della domanda di invalidità civile e benefici l. 104/92.
Quanto tempo abbiamo per provvedere alla presentazione della domanda vera e propria (on-line o tramite patronato)? Qualcuno sostiene 30 giorni dal rilascio del crtificato da parte del medico di base altri riferiscono che una nuova direttiva ne preveda 90.
Potrebbe dirimere questo dubbio?
Grazie
[#9]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

per quanto è a mia conoscenza la validità del certificato medico per la presentazione della domanda all'INPS è di 30 giorni.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2&NewsId=536

Ove vi fosse una norma differente, e venga a conoscenza degli estremi, La prego di volermi informare.

Distinti Saluti.