Valutazione del danno estetico e accertamento tecnico preventivo

Avendo subìto un danno estetico derivante da cicatrici molto più estese (30 cm. per lato, per un totale di 60 cm. di cicatrici) di quelle concordate con il chirurgo plastico che nel 2009 mi operò di ginecomastia, ho effettuato con il mio avvocato e il mio medico legale un tentativo di mediazione con il chirurgo, il quale però ha disertato la mediazione lasciando a noi ora solo la possibilità di instaurare un giudizio civile per ottenere un risarcimento economico. A questo punto, non volendo aspettare i lunghi tempi di un giudizio civile per poter effettuare io un altro intervento a breve presso un altro chirurgo (perchè la ginecomastia è rimasta) mi chiedevo se conviene chiedere al giudice un Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. in modo da 'fotografare' la mia situazione fisica attuale con tutti i danni subìti, e avere così le mani libere di fare un altro intervento a breve senza compromettere le prove del danno da me subìto. Il mio avvocato mi ha invece suggerito che potrebbe bastare una semplice documentazione fotografica di come è attualmente il mio torace interessato da cicatrici in modo da potermi rioperare a breve senza bisogno di chiedere l'Accertamento Tecnico Preventivo, evitando i costi elevati della perizia del Consulente Tencnico d'Ufficio e il rischio che questi possa disconoscere il danno. Ma che valore potrebbe avere in giudizio questa documentazione fotografica eventualmente accompagnata da una relazione del mio medico legale? La relazione effettuata invece dal Consulente Tencnico d'Ufficio nominato dal giudice per l'Accertamento Tecnico Preventivo ha comunque un valore più rilevante e pregnante ai fini di prova in giudizio? La mia paura è che allegando solo delle foto senza fare l'Accertamento Tecnico Preventivo possa non servire a nulla in un giudizio civile, nel momento in cui tra qualche anno un perito in causa vorrà visitarmi e riscontrerà una situazione fisica mutata a seguito dell'intervento di ginecomastia che ho intenzione di rieffettuare a breve. Voi esperti in questa materia cosa ne pensate? Qual è la strada migliore da seguire? Rinunciando all'Accertamento Tecnico Preventivo, le possibilità di ottenere un risarcimento in giudizio basandosi solo sulle foto di "come ero" sono reali? Ringrazio quanti di voi vorranno gentilmente rispondere, e mi farebbe piacere ricevere più pareri.
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
Gentile Signore,

vi sono due forme di Accertamento Tecnico Preventivo.
1) ATP ex art. 696 cpc: serve solo a fotografare la situazione esistente e a permettere di affrontare, se del caso, ulteriori trattamenti chirurgici.
2) ATP ex art. 696-bis, che consente anche di tentare una composizione della lite.

Entrambe le forme possono comprendere anche le valutazioni in ordine alla causa del danno e alla quantificazione del danno stesso.
Nel suo caso, quindi, poiché la mediazione è stata rifiutata dalla controparte, potrebbe bastare un'ATP ex art. 696 cpc.

Il costo dell'ATP, che consiste prevalentemente nell'onorario per il Consulente Tecnico d'Ufficio (nominato dal giudice), è tutto a carico del ricorrente.
Il vantaggio del'ATP sta nel fatto che una valutazione del CTU favorevole al ricorrente può essere determinante in una eventuale successiva causa; una valutazione negativa dovrebbe dissuadere dal proseguire con una causa che potrebbe comportare un costo rilevante.

Non è nemmeno da scartare, nel suo caso, che consiste in un danno estetico, la proposta del suo avvocato, di fare una documentazione fotografica; l'importante è che tecnicamente le fotografie siano tecnicamente ineccepibili e che sia inoppugnabilmente dimostrabile la data in cui vengono effettuate.
Nel suo caso, infatti, la controparte, se ha rifiutato la mediazione, molto probabilmente non si presenterebbe nemmeno ad un'ATP; di conseguenza, è assai probabile che sia necessario adire ad una causa.

A parte l'ATP o la documentazione fotografica, non trascuri una terza ipotesi; dato che si tratta di un danno estetico, potrebbe adire subito alla causa civile, rinviando l'intervento chirurgico correttivo soltanto ad epoca successiva all'espletamento della CTU.

http://www.medico-legale.it/danno_biologico.html
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/163-il-danno-alla-persona.html
http://www.medico-legale.it/calcolo_del_danno_biologico.html

Cordiali saluti

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it

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Attivo dal 2011 al 2012
Ex utente
Egregio Dottore,
nel ringraziarla per la sua risposta molto competente le chiedo: se la controparte non si presenta all'ATP ex art. 696 c.p.c. (nella procedura 'normale' cioè non nella forma bis) può il CTU fare comunque una valutazione positiva del danno da me subìto utile poi in un futuro giudizio civile? Cioè l'operato del CTU dipende dalla collaborazione della controparte? O può il CTU comunque procedere ad una valutazione del mio danno utile in giudizio anche se la controparte non partecipa all'ATP?
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
L'assenza o il disaccordo della controparte non pregiudica nè l'effettuazione nè le conclusioni di un'ATP ex art. 696 cpc nella procedura non conciliativa.
Ma anche in un'ATP conciliativa ex art. 696 bis, che sottintende la partecipazione di entrambe le parti, se non si raggiunge la conciliazione, il giudizio del CTU ha un valore che può risultare determinante in una successiva causa.

Si tratta in entrambi i casi di un giudizio espresso da un medico nominato dal Giudice, cioè di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), perciò pubblico ufficiale perché ausiliario del Giudice, formalmente al di sopra delle parti.
Il giudizio del CTU può essere determinante in una successiva causa civile.
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Attivo dal 2011 al 2012
Ex utente
La ringrazio Dottore, ha chiarito tutti i miei dubbi in maniera molto completa ed esauriente.