Parere su ricorso legge 210/92

Salve.Vorrei chiederVi un parere in merito alla risposta che ho ricevuto da parte del ministero della salute a fronte del ricorso presentato.
Premetto che purtroppo sono venuta in ritardo a conoscenza di questa possibilità di indennizzo. Solo nei primi anni 90 sono venuta a conoscenza del virus che inconsapevolmente avevo contratto dieci anni prima a fronte di una trasfusione. Circa 4 anni fa i valori ematici di riferimento erano fuori dai limiti pertanto ho effettuato una cura a base di interferone e rivabirina. In quel periodo,grazie all'ausilio del difensore civico regionale, ho presentato domanda di indennizzo. Dopo la visita medico legale alla ASL di appartenenza, la commissione ha risposto negativamente dicendo che: "Esiste nesso causale tra trasfusione e infermità/la domanda non è stata presentata nei termini di legge/
L’infermità non ascrivibile a tabella"
Quindi detto ciò ho presentato ricorso al Ministero della Salute ed ecco la loro sentenza: "Il ricorso è stato accolto solo per la tempestività della domanda. L'infermità è ascrivibile a nessuna categoria, tabella A, pertanto non procederanno al pagamento dell'indenizzo"
E adesso ? A VS.avviso cosa è consigliabile fare? Meglio lasciar perdere il tutto e rassegnarsi oppure a chi è meglio rivolgersi per ricevere assistenza in merito? Saranno maggiori i costi di un eventuale indennizzo che possa eventualmente mai ricevere?

Ringraziando per la Vs cortese collaborazione porgo cordiali saluti

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Gentile Signora,
la Legge 210/92 prevede indennizzi per varie fattispecie di persone che hanno subìto danno alla salute, fra le quali rientra quella dell'<epatite post-trasfusionale>.

L'indennizzo viene corrisposto qualora il danno subìto sia "ascrivibile alla tabella A" delle pensioni privilegiate di cui alla L.834/81.
Tale tabella è articolata in 8 categorie, di cui la prima categoria riporta le infermità più gravi, e l'ottava categoria le più lievi.

Se nel ricorso che Lei ha presentato l'epatopatia post-trasfusionale è stata riscontrata, e vi è stato riconoscimento del nesso causale, significa che la Commissione del Ministero ha ammesso che l'infermità che Lei ha riportato esiste ed è attribuibile, con buona probabilità (in questi casi la certezza non si può dimostrare) alla trasfusione che Lei ha effettuato, e che i termini per la presentazione dell'istanza possono essere ammessi.

Peraltro per ottenere l'indennizzo economico è necessario che l'infermità di cui Lei è portatrice sia di gravità tale da poter essere equiparata almeno alle infermità della 8a categoria della Tabella A.

Secondo quanto Lei ha riferito, sembrerebbe che la Commissione del Ministero abbia riscontrato una epatite post-trasfusionale, ma che le Sue condizioni cliniche attuali non presentino un grado di compromissione della funzione epatica tale da poter rientrare nei casi cui viene attribuito un indennizzo (e cioè quelli ascrivibili alla 8a categoria della tabella A).

In conclusione, Le consiglio di far valutare il Suo caso ad un clinico epatologo, per verificare se effettivamente (sulla base degli esami di funzionalità epatica, degli esami ecografici del fegato ed eventualmente del referto della biposia epatica, se è stata effettuata) la Sua condizione clinica è soltanto lievemente compromessa. come sembrerebbe dal giudizio che la Commissione Ministeriale ha formulato.
Ove non lo fosse, potrebbe presentare ricorso giudiziario, o più semplicemente istanza di aggravamento della patologia già riconosciuta, e par far ciò Le consiglio di farsi assistere da un Patronato di Sua fiducia.

Distinti Saluti.