Accompagnamento

Gentilissimo dottore,mio marito da circa dieci anni è affetto da morbo di parkinson.Abbiamo fatto richiesta per avere l accompagnamento,pur riconoscedogli l invalidità al 100/100 ma non l accompagnamento. Abbiamo fatto ricorso con il legale è l ha visitato un medico legale che pur al momento della visita non è riuscito a camminare perchè bloccato ed è stato lo stesso che l ha aiutato ad andare avanti questi nella perizia ha messo che non ha bisogno dell accompagnamento pur riconoscendo l inabilità al 100/100. Dottore mio marito pur facendo le sue poche cose quotidiane con difficoltà ,come lavarsi vestirsi è spesso l aiuto io su questo ha bisogno forzatamente di un accompagnatore,è quasi sempre sono io a sbrigare le sue faccende perchè oltre alle sue difficoltà non ha più la patente. Cosa devo fare? Devo andare avanti perchè l accompagnamento gli tocca di diritto o no? Grazie per la risposta e la saluto distintamente
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Gentile Signora,
l'indennità di accompagnamento nel settore dell'invalidità civile è prevista per due fattispecie, (oltre all'inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche), entrambe descritte nella Legge 11 febbraio 1980 N° 88, art.1 e nella Legge 21 novembre 1988, n. 508, art2, comma b):

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
- abbisognare di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

La valutazione sulla sussistenza o meno di tali requisiti presuppone un'anamnesi, un esame obiettivo ed un esame documentale (sulle certificazioni specalistiche e referti in atti), in base ai quali si formula la diagnosi clinica ed il conseguente giudizio medico-legale.

Ne consegue che per rientrare nella prima fattispecie "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" è necessario che la capacità di deambulare autonomamente sia abolita, e che sia gli spostamenti che i passaggi posturali avvengano obbligatoriamente con intervento di altra persona.

Invece per realizzarsi la seconda fattispecie è necessario che siano abolite le abilità che sono richieste per compiere gli atti quotidiani della vita (in termini semplici: per lavarsi, vestirsi, assumere il cibo e l'acqua, ed effettuare i fisiologici bisogni corporali) e che pertanto per tali necessità sia indispensabile un'assistenza continua (la presenza di una persona dedicata che possa garantire il complesso di tali attività).

Ciò premesso, il consiglio che Le posso dare è quello di far valutare la condizione del Suo consorte ad un Medico Legale del Patronato di Sua fiducia, onde verificare criticamente se esistono o meno i presupposti per un appello alla eventuale sentenza sfavorevole, ed in alternativa presentare istanza di aggravamento, quando una delle fattispecie di cui si è detto sia inconfutabile.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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