Giustificazioni scolastiche
Ho già fatto un consulto ma con nessuna risposta quindi lo ripresento con la speranza di una risposta soddisfacente. Soffro di attacchi di panico da un anno ormai fino all’anno scorso andava tutto più o meno bene nel senso che se stavo male potevo stare in casa tranquillamente ormai con la nuova riforma Gelmini che ha limitato le ore d’assenza rischio di perdere l’anno perche spesso non riesco ad andare a scuola o esco prima per gli attacchi secondo voi ce modo di farmi giustificare le assenze fatte con un certificato in modo da non perdere l’anno (4 liceo)
[#1]
Gentile Utente,
come da Lei riportato, la cosiddetta "Riforma Gelmini"
pone dei limiti alle assenze effettuabili durante il corso di studi secondari ("A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale" = art. 14 comma 7).
Tuttavia a tale regola sono ammesse deroghe, “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Ne consegue che eventuali periodi di assenza prolungati, oltre che certificati dallo Specialista (Le consiglio di una struttura pubblica, e non privato), dovranno essere sottoposti al giudizio discrezionale del Consiglio di Classe per ottenere la deroga e non gravare sul computo complessivo delle assenze.
Può esserle utile anche consultare il seguente articolo della "la Repubblica" del 11-11-2010:
http://www.repubblica.it/scuola/2010/11/11/news/tetto_assenze-9010239/
Distinti Saluti
come da Lei riportato, la cosiddetta "Riforma Gelmini"
pone dei limiti alle assenze effettuabili durante il corso di studi secondari ("A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale" = art. 14 comma 7).
Tuttavia a tale regola sono ammesse deroghe, “per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Ne consegue che eventuali periodi di assenza prolungati, oltre che certificati dallo Specialista (Le consiglio di una struttura pubblica, e non privato), dovranno essere sottoposti al giudizio discrezionale del Consiglio di Classe per ottenere la deroga e non gravare sul computo complessivo delle assenze.
Può esserle utile anche consultare il seguente articolo della "la Repubblica" del 11-11-2010:
http://www.repubblica.it/scuola/2010/11/11/news/tetto_assenze-9010239/
Distinti Saluti
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 4.6k visite dal 18/04/2011.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.