Invalidità lavorativa specifica
salve.guardando alcuni siti specifici,ho visto che l'invalidità lavorativa specifica si calcola moltiplicando il reddito medio per la percentuale di invalidità per il coefficiente di età.è giusta ?come faccio a trovare il coefficiente di età.ho 35 anni e sono uomo,sono stato vittima di incidente stradale mentre guidavo la mia moto,una macchina ha fatto inversione prendendomi in pieno.grazie
[#1]
Gentile Signora,
i coefficienti relativi all'età sono stati introdotti già con il Regio Decreto del 9 ottobre 1922 nr 1403, applicabili alle rendite vitalizie.
Bisogna però anche tenere conto, considerando quelle tabelle risalgono ad un censimento del 1911, dell'aumento della vita media che vi è stata nel corso dei decenni a venire; perciò, il criterio tabellare di cui al RD 1403/1922 non è tassativo ma può essere sostituito dal Giudice con un criterio equitativo.
La formula per calcolare il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa è la seguente:
reddito fiscalmente accertato x coefficiente di età ex R.D. 9.10.1922 n. 1403 * % invalidità) - scarto vita fisica/vita lavorativa.
Lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa solitamente è calcolato nella misura del 10%.
Se non si dispone di un reddito, il calcolo va fatto sulla base del triplo della pensione sociale. In ogni caso il reddito da considerare non può essere inferiore al triplo della pensione sociale (Legge 26.2.1977 nr 39).
Una ultima annotazione devo farle: una riduzione della capacità lavorativa non si traduce necessariamente in un danno patrimoniale; occorre dimostrare il proprio reddito diminuisca in conseguenza della ridotta capacità lavorativa.
In questo link trova i coefficienti di sopravvivenza aggiornati al 2004:
http://www.centroconsumatori.it/44v959d59946.html
http://www.medico-legale.it/danno_biologico.html
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/163-il-danno-alla-persona.html
http://www.medico-legale.it/calcolo_del_danno_biologico.html
Cordiali saluti.
i coefficienti relativi all'età sono stati introdotti già con il Regio Decreto del 9 ottobre 1922 nr 1403, applicabili alle rendite vitalizie.
Bisogna però anche tenere conto, considerando quelle tabelle risalgono ad un censimento del 1911, dell'aumento della vita media che vi è stata nel corso dei decenni a venire; perciò, il criterio tabellare di cui al RD 1403/1922 non è tassativo ma può essere sostituito dal Giudice con un criterio equitativo.
La formula per calcolare il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa è la seguente:
reddito fiscalmente accertato x coefficiente di età ex R.D. 9.10.1922 n. 1403 * % invalidità) - scarto vita fisica/vita lavorativa.
Lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa solitamente è calcolato nella misura del 10%.
Se non si dispone di un reddito, il calcolo va fatto sulla base del triplo della pensione sociale. In ogni caso il reddito da considerare non può essere inferiore al triplo della pensione sociale (Legge 26.2.1977 nr 39).
Una ultima annotazione devo farle: una riduzione della capacità lavorativa non si traduce necessariamente in un danno patrimoniale; occorre dimostrare il proprio reddito diminuisca in conseguenza della ridotta capacità lavorativa.
In questo link trova i coefficienti di sopravvivenza aggiornati al 2004:
http://www.centroconsumatori.it/44v959d59946.html
http://www.medico-legale.it/danno_biologico.html
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/163-il-danno-alla-persona.html
http://www.medico-legale.it/calcolo_del_danno_biologico.html
Cordiali saluti.
Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it
[#2]
Utente
grazie dottore per avermi risposto.l'invalidità lavorativa specifica pari al 4,5% mi è stata data dal CTU e 18 punti di invalidità.adesso nella perizia il CTU ha messo per iscritto che dovrò subire altri interventi per la rimozione dei ferri e nella perizia è così scritto "Il danno prevedibile futuro, a carico dei segmenti lesi, richiederà, secondo un criterio specialistico di probabilità, trattamento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi degli arti superiori e fenomeni d’osteoartrosi a carico dei segmenti ossei ed articolari interessati dal trauma".questo è un danno futuro?come si deve calcolare?grazie
[#3]
quanto descritto dal CTU come "danno futuro" permanente dovrebbe essere già ricompreso nelle valutazioni fatte;
in previsione di interventi chirurgici futuri si dovrebbe stimare un ulteriore periodo di temporanea inabilità sia biologica che lavorativa
in previsione di interventi chirurgici futuri si dovrebbe stimare un ulteriore periodo di temporanea inabilità sia biologica che lavorativa
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 33.2k visite dal 19/12/2010.
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