Omissione di soccorso e abbandono di incapace

mia figlia di 11 anni è stata colpita all'occhio da un detersivo spray spruzzatole dolosamente, durante l’orario scolastico, da una compagna che aveva già manifestato in altre occasioni comportamenti aggressivi e violenti. L'insegnante presente al momento dell'incidente non la ha soccorsa nè tantomeno ha informato i genitori in modo che potessimo accompagnarla direttamente noi al pronto soccorso oculistico (che dista 5 minuti a piedi dalla scuola.) Pertanto il soccorso non è stato tempestivo, ma fortunatamente nostra figlia non ha riportato lesioni gravi. Al momento dell'incidente la scuola non poteva però escludere che la sostanza con cui la ragazza era entrata in contatto non fosse pericolosa dato che non era in possesso della scheda di sicurezza della sostanza. Detta scheda ci è stata consegnata solamente 20 giorni dopo l’incidente e nella parte relativa al “contatto accidentale con gli occhi” c’è scritto che bisogna consultare un medico. Secondo voi si potrebbe ravvisare il reato di omissione di soccorso basandosi sulla potenzialità del danno al momento dell'incidente (e non invece sulle reali effettive conseguenze di esso?). Si potrebbe inoltre ravvisare il reato di abbandono di minore ai sensi dell’art 591 del c.p.?
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Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo attivo dal 2007 al 2010
Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo
Gentile utente
bisognerebbe conoscere la esatta diagnosi del P.S.
Chiaramente dalla diagnosi ci potremmo rendere conto se la maestra potesse o meno essere in possesso di cultura sufficiente in materia da farla soprassedere all'invio di un reparto oculistico oltre la scheda (una congiuntivite lieve ad esempio aiuterebbe la docente ad essere scagionata).
Anche la diagnosi, già da lei dichiara non grave, sarebbe illuminante per comprendere se solo un evento casuale ha impedito ben più gravi conseguenze o se quello che è accaduto fosse l'unico ed ovvio iter.
Resta chiaro che la maestra risponde in primis, con la struttura scolastica, della salute psico fisisca dell'alunno.
La mancanza della scheda è poco giustificabile perchè basterebbe chiamare il centro antiveleni o cercare la stessa su internet per ovviare.
Dia qualche maggior delucidazione e riceverà da me o da collegi una risposta più esaustiva.
Dando per scontato quel che lei riferisce ovvero che sulla sceda esista la dicitura " consultare imediatamente un medico" possiamo parlare, come medici legali, di omissione di soccorso solo nell'ottica degli esiti.In assenza di questi la diatriba diviene prettamente avvocatizia e si sposta sulla colpa in diligendi. Noi ci limitiamo alla descrizione ed alla quantizzazione degli esiti...se ve ne sono. I miei saluti Dott Funicello

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Utente
Utente
la diagnosi di pronto soccorso è stata di iperema congiuntivale. le è stata fatta una prima prognosi di un giorno. ma due giorni dopo mia figlia è ritornata al pronto soccorso perchè il dolore non passava. nella scheda di sicurezza del prodotto che la ha colpita c'è scritto che "i sintomi di avvelenamento possono presentarsi nelle 48 ore" quindi era necessario un controllo oculistico. ma tutto questo lo abbiamo saputo molti mesi dopo. infatti la scuola non ci ha fornito la scheda di sicurezza del detersivo che ha colpito mia figlia ma quella di un altro detergente. L'insegnante secondo noi genitori aveva il dovere di avvisare la famiglia su quanto accaduto. in questa mancata informazione secondo il nostro legale si ravvisa l'omissione di soccorso e l'abbandono di incapace.
Quello che dice lei "cercare la scheda su internet" oppure chiamare il centro antiveleni si può fare quando si hanno notizie certe. io avevo telefonato alla scuola e mi era stato fornito solo il nome del detersivo e nessuna altra informazione se non il fatto che conteneva sali quaternali di ammonio. Nei giorni successivi, nonostante le mie insistenze, nessuno è stato in grado di darmi maggiori chiarimenti. Io sono riuscita ad avere la scheda per averla fatta chiedere alla ditta di mio marito e l'abbiamo avuta dopo molte insistenze. So che voi medici legali siete abituati a valutare il danno in base agli esiti, ma io credo che in questo caso siamo stati fortunati e che la ragazza avrebbe potuto riportare una lesione grave, dato il ritardo nel soccorso. Il vero danno che mia figlia ha riportato è quello psicologico. Le è stato infatti diagnosticato disturbo dell'adattamento infatti lo spruzzo di detersivo era l'ennesima violenza che le somministravano i compagni. per 7 mesi è stata vittima di bullismo e ha dovuto cambiare scuola perchè stava rischiando la vita. Era infatti oggetto di violenza da parte di 7 compagni che la deridevano e la insultavano, le danneggiavano i suoi oggetti, le davano calci, pugni, sputi.
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Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo attivo dal 2007 al 2010
Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo
ora la facenda è piu' chiara.Cominciamo con il dire che abbandono di minore non è sinonimo di abbandono di incapace anche se in diritto seguono gli stessi articoli.
Continuiamo con il dire che quanto accaduto alla figliola, deprecabilissimo, per carità, è causato fa fatti in consecutio tra loro se vediamo i fatti nell'ottica di un eventuale discorso di bullismo.
Se analizziamo sic e simpliciter lo spray SIAMO OBBLIGATI a valutare SOLO gli esiti.
E valutando questi ultimi dobbiamo dimostrare nesso di casualità con l'evento.
Vede le parlavo della differenza con un discorso di bullismo (reato in diligendo ( e non diligendi mio refuso dattilografico nella precedente risposta)perchè i danni psicologici, in maniera mi creda molto generica, li vedo possibili nella cosecutio di quanto da lei scritto al termine della sua precisazione, molto meno, ma potrei sbagliare, se collegati al solo evento "spray".
Iperemia congiuntivale è sinonimo di congiuntivite.
Per quanto concerne la diagnosi (ceh tale è solo se certificata) di disturbo d'adattamento e conseguente cambio scuola il discorso è diverso.
Diviene di grande interesse, per me enorme, medico legale.
Se la ragazza era derisa o insultata perchè portatrice di handicap la cosa diviene ancor più grave.
Si badi bene l'evento si ritorce solo verso gli insegnanti e la presidenza e non verso i ragazzi se minori di anni 14 (non imputabili).
Lei scrive anche "per 7 mesi è stata vittima di bullismo e ha dovuto cambiare scuola perchè stava rischiando la vita" .
Questa frase da un'immagine di notevole gravità e, di conseguenza, sono certo che lei avrà già proceduto per vie legali civili e penali.
Concludo ribadendo il concetto di "spray" come ennesimo atto di violenza subita dalla ragazza indicato come atteggiamento violento di ragazzi e ragazze che le mettevano in pericolo la vita o almeno la qualità della stessa e non come episodio isolato.
FAtto salvo ciò...in ragione delle ultime righe del suo messaggio....dando per scontato che esso sia veritiero (non se ne abbia a male, ma non posso non prescindere) allora si che la scuola potrebbe commettere omissione di soccorso o, lo decida l'avvocato, addirittura complicità.
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Utente
Utente
trovo questo portale e il suo servizio semplicemente fantastico! quindi innanzittutto grazie per il suo competente e prezioso parere. Dato il suo interesse per l'argomento e la riservatezza del caso preferisco inviare maggiori informazioni alla sua email.
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Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo attivo dal 2007 al 2010
Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo
sergio.funicello@virgilio.it.
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Dr. Leonardo Donati Medico legale, Chirurgo d'urgenza 20
Saluto tutti e vorrei dire due parole. Innanzi tutto rimango allibito nel giudicare l'atteggiamento dell'insegnante di cui si parla e vorrei chiarire che il reato di omissione di soccorso (articolo 593 c.p." Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorita'...") non si perfeziona in quanto la ragazza non era nè abbandonata, nè smarrita. Si perfeziona, invece, secondo me, l'articolo 591 c.p. (ovvero abbandono di minori o incapaci: " Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni...") infatti l'articolo prevede il reo come soggetto che sul minore o l'incapace ha un potere-dovere di custodia. Il concetto di abbandono si intende, non solo in senso fisico, ma anche in senso psichico.
Ovviamente il caso è complesso e merita un approccio multidisciplinare che comprenda un medico legale, uno psicopatologo forense ed un avvocato.
Spero di essere stato utile.

Leonardo Donati

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Utente
Utente
Grazie per la sua risposta. un mio amico (medico del lavoro ma anche legale)ha ipotizzato che potrebbe invece raffigurarsi una omissione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Si trattava di un infortunio e sarebbe dovuto intervenire un addetto al primo soccorso. l'omissione poi potrebbe essere configurata nella mancata informazione alla famiglia.
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Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo attivo dal 2007 al 2010
Medico legale, Chirurgo d'urgenza, Ginecologo
l'omissione legata alla 626 la vedo un po' difficile. Non vedo il trait d'union o almeno vedo molto difficile dimostrarlo.
Lo sarebbe se la sostanza fosse stata parte integrante del materiale scolastico (ad esempioo . sostanza per lavare i vetri o quant'altro) e fosse stata mal custodita (ad esempio sgabuzzino non chiuso ) o non segnalata.
Lo sarebbe se fosse stata schizzata la polvere antincendio non collocata con le dovute precauzioni ecc ecc.
Signori miei questo caso va ben oltre quel che appare ad una lettura superficiale. Molto oltre, ma ....molto.
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Dr. Leonardo Donati Medico legale, Chirurgo d'urgenza 20
Sono pienamente d'accordo con il collega Funicello, il fatto deve essere analizzato in modo multidisciplinare da un legale esperto di cause penali e da un medico legale con un approfondito esame di tutti gli elementi.
Saluti
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