Etilometro e fattore di conversione
Gentili Signori,
vi faccio una domanda sull'etilometro.
Da legge il fattore di conversione richiesto per giungere dall'alcool nell'aria espirata all'alcool presente nel sangue è "convenzionalmente" stabilito in 2300.
Gli stessi etilometri sembrano utilizzare a volte un fattore di conversion 2100 a volte un fattore di 2300.
Si legge in molte sentenze americane e studi scientifici che il valore non è fisso, ma può variare tra 1100 e 3000, essedo dunque 2300 un buon valore medio ma pur sempre un valore non certo.
Come è stato stabilito tale valore? E' corretto dire che è un valore approssimativo e che quindi da dei valori indicativi? Se non fosse così potreste spiegarmi il perchè?
Grazie
vi faccio una domanda sull'etilometro.
Da legge il fattore di conversione richiesto per giungere dall'alcool nell'aria espirata all'alcool presente nel sangue è "convenzionalmente" stabilito in 2300.
Gli stessi etilometri sembrano utilizzare a volte un fattore di conversion 2100 a volte un fattore di 2300.
Si legge in molte sentenze americane e studi scientifici che il valore non è fisso, ma può variare tra 1100 e 3000, essedo dunque 2300 un buon valore medio ma pur sempre un valore non certo.
Come è stato stabilito tale valore? E' corretto dire che è un valore approssimativo e che quindi da dei valori indicativi? Se non fosse così potreste spiegarmi il perchè?
Grazie
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Medico legale, Medico delle dipendenze
Gentile utente,
mi occupo da anni di difesa di persone incriminate per guida in stato di ebbrezza da alcol o di "alterazione psichica da stupefacenti".Sono un medico legale con lunga e parallela esperienza clinica di medico delle dipendenze.
Certo che è corretto sostenere ciò che lei dice sull'etilometria !
Il problema è farlo capire a chi deve fare i rilievi e a chi poi deve concretamente giudicare in Tribunale. Le esigenze di giustizia hanno infatti da tempo condotto alla semplificazione ed alla approssimazione delle prassi di accertamento del reato di stato di ebbrezza da parte delle Forze dell'Ordine; e discostarsi da tali rassicuranti e relativamente rapide prassi è vissuto da molti come eccessivamente oneroso. Il rilievo dell'alcolemia attraverso l'etilometria diventa così una operazione categorica, o digitale se preferisce, con valore di presunzione relativa.
Certamente "comoda" per propositi pratici...
La valutazione analogica o meglio ancora "logica" del dato è ignorata, così come sono ignorate le regole tecniche (quelle della tossicologia forense intesa come applicazione della medicina legale e non meramente della chimica analitica) che dovrebbero essere seguite per accertare qual era l'alcolemia effettivamente sussistente in quel determinato caso al momento della violazione.
A mio parere l'attacco al verdetto etilometrico (che ha presunzione per l'appunto relativa e non assoluta...) dovrebbe essere sferrato, a difesa del malcapitato conducente incriminato sulla base della sola etilometria, solo dopo attento esame del fatto, dell'antefatto e soprattutto avendo esperito una valutazione delle caratteristiche anamnestiche, cliniche e psicologiche dell'interessato / imputato, così da risultare un intervento difensivo mirato e personalizzato.
Si dovrebbe in altri termini evitare di ridurre tutto a generiche "picconate" alla validità dell'etilometro.
Tornando al suo quesito iniziale e per concludere direi che il verdetto dell'etilometro è discutibile prima di tutto in quanto è il risultato del funzionamento di una macchina che per quanto omologata e ben tarata (e non sempre la sua manutenzione è stata perfetta e documentata...) è sempre una macchina e come tale può sbagliare; e poi perchè non è una prova assoluta della sussistenza del reato.
A me piace riassumere tae concetto così: l'etilometro non è nè necessario (un esame del sangue eseguito secondo le regole dell'arte è ancora più probante) nè sufficiente (vi sono casi di assoluzione o derubricazione del reato con etilometria positiva) ai fini della sussistenza o della connotazione del reato in questione.
Fulvio Fantozzi.
mi occupo da anni di difesa di persone incriminate per guida in stato di ebbrezza da alcol o di "alterazione psichica da stupefacenti".Sono un medico legale con lunga e parallela esperienza clinica di medico delle dipendenze.
Certo che è corretto sostenere ciò che lei dice sull'etilometria !
Il problema è farlo capire a chi deve fare i rilievi e a chi poi deve concretamente giudicare in Tribunale. Le esigenze di giustizia hanno infatti da tempo condotto alla semplificazione ed alla approssimazione delle prassi di accertamento del reato di stato di ebbrezza da parte delle Forze dell'Ordine; e discostarsi da tali rassicuranti e relativamente rapide prassi è vissuto da molti come eccessivamente oneroso. Il rilievo dell'alcolemia attraverso l'etilometria diventa così una operazione categorica, o digitale se preferisce, con valore di presunzione relativa.
Certamente "comoda" per propositi pratici...
La valutazione analogica o meglio ancora "logica" del dato è ignorata, così come sono ignorate le regole tecniche (quelle della tossicologia forense intesa come applicazione della medicina legale e non meramente della chimica analitica) che dovrebbero essere seguite per accertare qual era l'alcolemia effettivamente sussistente in quel determinato caso al momento della violazione.
A mio parere l'attacco al verdetto etilometrico (che ha presunzione per l'appunto relativa e non assoluta...) dovrebbe essere sferrato, a difesa del malcapitato conducente incriminato sulla base della sola etilometria, solo dopo attento esame del fatto, dell'antefatto e soprattutto avendo esperito una valutazione delle caratteristiche anamnestiche, cliniche e psicologiche dell'interessato / imputato, così da risultare un intervento difensivo mirato e personalizzato.
Si dovrebbe in altri termini evitare di ridurre tutto a generiche "picconate" alla validità dell'etilometro.
Tornando al suo quesito iniziale e per concludere direi che il verdetto dell'etilometro è discutibile prima di tutto in quanto è il risultato del funzionamento di una macchina che per quanto omologata e ben tarata (e non sempre la sua manutenzione è stata perfetta e documentata...) è sempre una macchina e come tale può sbagliare; e poi perchè non è una prova assoluta della sussistenza del reato.
A me piace riassumere tae concetto così: l'etilometro non è nè necessario (un esame del sangue eseguito secondo le regole dell'arte è ancora più probante) nè sufficiente (vi sono casi di assoluzione o derubricazione del reato con etilometria positiva) ai fini della sussistenza o della connotazione del reato in questione.
Fulvio Fantozzi.
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 5.9k visite dal 18/09/2010.
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