Indennità accompagnamento

Annone di Brianza 27/08/2010
Buongiorno.
In data 04/08/2010 mi avete inviato la seguente risposta:
Il giudizio della commissione invalidi civili è del 100% senza accompagnamento, altrimenti ci sarebbe stata un'altra dizione (impossibilità a deambulare autonomamente o impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
Pertanto se Lei ritiene che la mamma necessiti di accompagnamento, si rivolga al Patronato o ad un medico legale e faccia ricorso al giudice del Lavoro oppure presenti una domanda di aggravamento allegando nuove certificazioni specialistiche di struttura pubblica (geriatrica e fisiatrica con i test dell'autonomia).
Il quesito era:
in data 12/06/2010 è stato recapitato il verbale con la seguente certificazione della commissione: 18 invalido ultrasessantacinquenne con difficolta`gravi dd.l.vi 509/88-124/98 perecentuale invalidità 100 percentuale ai sensi della legge: dlgs 509/88 art. 6.
ho constatato che quest`ultimo articolo prevede l`indennità di accompagnamento per impossibiltà alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
ho chiesto chiarimenti all'inps e mi hanno negato che ci sia l`indennità di accompagnamento perche' il codice 18 non la prevede per cui cio' discorda con la legge dlgs 509/88 art. 6 che recita il contrario: "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Perchè non viene rilasciata l'indennità di accompagnamento se invece è prevista espressamente dal dlgs 509/88 art. 6 riportato nel verbale?
Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti.
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99

Gentile Signore,

probabilmente lei è incorso in un equivoco nel leggere l'art. 6 della Legge 509/88. Tale articolo, infatti, dispone 2 condizioni, non una sola: si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
1) ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria
2) e della concessione dell'indennità di accompagnamento.

La legge 124/98 ridefinisce il sistema dei ticket sanitari (farmaci, esami, assistenza termale, protesica e ospedaliera), inarticolate in relazione al grado di invalidità (art. 7 Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età).

La dizione usata per la sua mamma è stata la seguente: «ultra65enne invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.lgs 509/88 e D.lgs 124/99) di tipo grave (pari al 100% di invalidità).
Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico, ma ad altri benefici (vedasi il link http://www.handylex.org/schede/benefici/cod11.shtml)

Ad ogni buon conto, se lei ritiene che sua mamma necessiti di indennità di accompagnamento, può fare un ricorso giudiziario entro 6 mesi dal ricevimento formale del verbale della Commissione oppure fare una domanda di aggravamento.

Può specificare le patologie per le quali sua mamma ha richiesto la visita per l'invalidità civile?
Aveva fatto richiesta anche relativa alla Legge 104/92 ovvero cosa c'è nel verbale a riguardo?

invalidità civile
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/178-legge-104-92-l-handicap.html
https://www.medicitalia.it/minforma/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/177-invalidita-civile.html
http://www.medico-legale.it/invalidita'_civile.html
http://www.medico-legale.it/handicap_legge_10492.html

Cordiali saluti

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it