Invalidità
Buongiorno sono titolare di una pensione di invalidità e, un paio di anni fa, ho lavorato part-time come dipendente presso una ditta per 18 mesi; successivamente sono stato licenziato e non ho più lavorato. La mia domanda è la seguente:
- per i 18 mesi in cui ho lavorato mi è stata giustamente sospesa la pensione (in realtà mi è stata pagata ma ora dovrò restituire la somma); dal mese successivo al licenziamento dovrei aver nuovamente acquisito il diritto a percepire la pensione (così credevo io), invece mi è stato detto dall'INPS che la pensione è stata sospesa ancora per 18 mesi (cioè il periodo esatto in cui ho lavorato)e quindi calcolata a decorrere dal mese successivo. In sostanza mi è stata sospesa la pensione per 36 mesi (i 18 in cui ho lavorato ed i 18 successivi). Volevo sapere se è corretto e se, come dicono loro, esiste una legge che prevede questo meccanismo per il pagamento della pensione.
Grazie e cordiali saluti.
- per i 18 mesi in cui ho lavorato mi è stata giustamente sospesa la pensione (in realtà mi è stata pagata ma ora dovrò restituire la somma); dal mese successivo al licenziamento dovrei aver nuovamente acquisito il diritto a percepire la pensione (così credevo io), invece mi è stato detto dall'INPS che la pensione è stata sospesa ancora per 18 mesi (cioè il periodo esatto in cui ho lavorato)e quindi calcolata a decorrere dal mese successivo. In sostanza mi è stata sospesa la pensione per 36 mesi (i 18 in cui ho lavorato ed i 18 successivi). Volevo sapere se è corretto e se, come dicono loro, esiste una legge che prevede questo meccanismo per il pagamento della pensione.
Grazie e cordiali saluti.
[#1]
Gentile Signore,
può precisare di quale "pensione d'invalidità" si tratta?
Infatti, esistono queste forme:
- in ambito INPS a seguito di contributi lavorativi:
1) l'assegno d'invalidità (riduzione di 2/3) della capacità lavorativa, che è compatibile anche con la continuazione del lavoro e con qualsiasi reddito;
2) la pensione d'inabilità (assoluta impossibilità a qualsiasi lavoro), incompatibile con la continuazione di qualsiasi attività lavorativa.
L' assegno di invalidità, al compimento dei 65 anni, decade, trasformandosi in pensione di vecchiaia (se i contributi sono sufficienti) o in pensione sociale se non vi sono sufficienti contributi e se non vi sono redditi.
- in ambito di invalidità civile:
1) l'assegno mensile (con invalidità dal 74% al 99%)
2) la pensione d'invalidità (con invalidità del 100%).
Per avere diritto all'assegno il limite di reddito annuo è di circa 4.500 euro, per la pensione di circa 14.500 euro; ma anche queste due forme assistenziali decadono al compimento del 65° anno.
Dalla sua scheda mi risulta che lei ha 67 anni; perciò, non riesco a capire la sua domanda.
Può spiegarsi meglio?
Cordiali saluti.
può precisare di quale "pensione d'invalidità" si tratta?
Infatti, esistono queste forme:
- in ambito INPS a seguito di contributi lavorativi:
1) l'assegno d'invalidità (riduzione di 2/3) della capacità lavorativa, che è compatibile anche con la continuazione del lavoro e con qualsiasi reddito;
2) la pensione d'inabilità (assoluta impossibilità a qualsiasi lavoro), incompatibile con la continuazione di qualsiasi attività lavorativa.
L' assegno di invalidità, al compimento dei 65 anni, decade, trasformandosi in pensione di vecchiaia (se i contributi sono sufficienti) o in pensione sociale se non vi sono sufficienti contributi e se non vi sono redditi.
- in ambito di invalidità civile:
1) l'assegno mensile (con invalidità dal 74% al 99%)
2) la pensione d'invalidità (con invalidità del 100%).
Per avere diritto all'assegno il limite di reddito annuo è di circa 4.500 euro, per la pensione di circa 14.500 euro; ma anche queste due forme assistenziali decadono al compimento del 65° anno.
Dalla sua scheda mi risulta che lei ha 67 anni; perciò, non riesco a capire la sua domanda.
Può spiegarsi meglio?
Cordiali saluti.
Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it
[#2]
Ex utente
Buongiorno, innanzitutto la ringrazio per la chiarezza delle informazioni fornite; in realtà il quesito, anche se posto in prima persona per comodità di stesura, non è riferito a me ma a mia sorella che è nata nel 1948 quindi ha 62 anni. Il tipo di prestazione che percepisce è l'assegno mensile in ambito di invalidità civile essendole stata riconosciuta un invalidità del 74%. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, le chiedo cortesemente di fornirmi un suo parere in merito al quesito posto nel primo messaggio inviato e riguardante la sospensione della pensione.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti.
[#3]
L'assegno mensile di invalidità civile è compatibile con un attività lavorativa, purché non si abbia un reddito superiore a circa 4.500 euro all'anno.
Se per i 18 mesi in cui sua sorella ha lavorato, l'assegno è stato percepito ugualmente, è logico che l'INPS ne richieda la restituzione.
Non potendo esigere che la somma venga restituita in una sola volta, l'INPS pareggia il conto evitando di corrispondergli l'assegno per i successivi 18 mesi; non si tratta, quindi, di una sospensione dell'assegno di 36 mesi, ma solo del recupero della somma impropriamente corrisposta.
Se per i 18 mesi in cui sua sorella ha lavorato, l'assegno è stato percepito ugualmente, è logico che l'INPS ne richieda la restituzione.
Non potendo esigere che la somma venga restituita in una sola volta, l'INPS pareggia il conto evitando di corrispondergli l'assegno per i successivi 18 mesi; non si tratta, quindi, di una sospensione dell'assegno di 36 mesi, ma solo del recupero della somma impropriamente corrisposta.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.2k visite dal 10/08/2010.
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