Danno Biologico INAIL
Sono un lavoratore artigiano (panettiere) sono 25 anni di tanto sacrificio e tanto lavoro manuale, ora ho dolore alle spalle questo il referto: spalla dx tendine del sovraspinato ridotto in spessore con una rottura di circa 2 cm.
Del terzo medio anteriore ed una probabile calcificazione dei tessuti molli, borsite subacromion-deltoida.
CLB tendinoso con tenosinovite.
tendinosi del sottoscapolare ed infraspinato.
presenza di midollo rosso e pseudocisti della testa omerale Spalla sx: tendine del sovraspinato ampiamente aumentato in spessore e tendinosico con un'area di tendinite/salminamento intratendineo di 8 mm al terzo medio e probabile calcificazione dello stesso.
CLB tendinosico regolare per sede.
Tendinosi del sottoscapolare ed infraspinato, le faccio questa domanda.
Possibile che mi venga riconosciuto una danno biologico come da tabella di 6 punti?
devo accontentarmi oppure no.
GRAZIE
Del terzo medio anteriore ed una probabile calcificazione dei tessuti molli, borsite subacromion-deltoida.
CLB tendinoso con tenosinovite.
tendinosi del sottoscapolare ed infraspinato.
presenza di midollo rosso e pseudocisti della testa omerale Spalla sx: tendine del sovraspinato ampiamente aumentato in spessore e tendinosico con un'area di tendinite/salminamento intratendineo di 8 mm al terzo medio e probabile calcificazione dello stesso.
CLB tendinosico regolare per sede.
Tendinosi del sottoscapolare ed infraspinato, le faccio questa domanda.
Possibile che mi venga riconosciuto una danno biologico come da tabella di 6 punti?
devo accontentarmi oppure no.
GRAZIE
[#1]
Spett.le Utente,
- Sì, è possibile.
- Se non si accontenta, deve percorrere la procedura del contenzioso fra assicurato ed INAIL, che Le sintetizzo di seguito.
Il lavoratore che non ritenga corretta la valutazione effettuata dall’Inail sulla percentuale di invalidità permanente può presentare un’opposizione contro l’Istituto entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
L’istanza di opposizione amministrativa, disciplinata dall’articolo 104 del Testo Unico, deve essere presentata presso la sede Inail competente (con consegna a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata), in base al domicilio del lavoratore.
All’interno dell’istanza devono essere presenti:
i dati anagrafici del danneggiato;
i riferimenti del caso in oggetto (numero del caso, data dell’infortunio e del provvedimento);
le motivazioni secondo il quale il lavoratore ritiene non giustificabili i provvedimenti dell’Istituto;
il certificato medico o la perizia medico legale di parte che giustificano l’opposizione.
Il lavoratore interessato può farsi assistere gratuitamente da un Ente di patrocinio, il quale designerà un medico di parte per partecipare alla collegiale medica.
L’opposizione amministrativa non può superare in nessun caso il termine di 150 giorni (210 in caso di revisioni), entro il quale il procedimento deve necessariamente concludersi con la notifica all’interessato delle decisioni prese in merito.
Qualora non si riceva una risposta entro tali termini, o l’istanza sia rigettata, oppure nel caso in cui venga accolta ma l’esito non sia soddisfacente, il danneggiato può presentare, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.
Il lavoratore che propone un’opposizione nei confronti dell’Istituto assicuratore è sottoposto alla cosiddetta visita "collegiale medica", nella quale i sanitari dell’Inail e il consulente medico legale incaricato dal patronato a cui l’interessato ha conferito delega, effettueranno una valutazione tecnica congiunta delle problematiche sanitarie oggetto di contestazione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sulle controversie.
La cosiddetta collegiale medica in realtà non è prevista da alcuna norma o disposizione; si tratta infatti di un Istituto privo di valenza giuridica ed efficacia vincolante.La sua utilità, come detto, consiste nella possibilità di risolvere in sede extragiudiziale e gratuitamente le controversie sulle valutazioni dell’Inail, senza quindi la necessità di dover ricorrere in giudizio.
Le visite mediche collegiali sono regolamentate dal Codice di Comportamento sottoscritto dall’Inail e dai Patronati nel 2012.
Anche qualora durante la visita congiunta si trovasse un accordo tra i sanitari, sarebbe comunque possibile per il lavoratore presentare successivamente ricorso presso l’autorità giudiziaria, con la possibilità di vedersi riconosciuta una valutazione differente rispetto a quanto concordato nella collegiale (in quanto, come detto, non ha efficacia vincolante).
Tuttavia non è possibile ottenere un giudizio davanti ad un giudice, se prima non si è proposta opposizione, in quanto questa costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (in caso contrario il giudizio viene sospeso per permettere al ricorrente di proporre ricorso in sede amministrativa).
In caso di disaccordo tra le parti (e come detto, anche in presenza di un accordo) o di rigetto dell’istanza di opposizione, il lavoratore può presentare ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro, così come stabilito dall’articolo 111 del D.P.R. n.1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Il procedimento giudiziario richiede l’assistenza di un legale che avrà il compito di redigere il ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente.
Anche per ottenere la prestazione Inail in via giudiziale, l’onere della prova spetta al lavoratore infortunato.
Il giudice durante il processo ha la possibilità di nominare un consulente tecnico (consulenza tecnica d’ufficio) e l'INAIL e l'assicurato un proprio consulente tecnico di parte per accertare e quantificare gli eventuali pregiudizi sofferti dall’infortunato.
Prima di procedere all'opposizione ed al ricorso, è utile che Lei si rivolga ad un Ente di Patronato, che provvederà ad indicarLe un Medico Legale che eventualmente, valutato il caso, La assisterà per quanto necessario.
Distinti Saluti.
- Sì, è possibile.
- Se non si accontenta, deve percorrere la procedura del contenzioso fra assicurato ed INAIL, che Le sintetizzo di seguito.
Il lavoratore che non ritenga corretta la valutazione effettuata dall’Inail sulla percentuale di invalidità permanente può presentare un’opposizione contro l’Istituto entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
L’istanza di opposizione amministrativa, disciplinata dall’articolo 104 del Testo Unico, deve essere presentata presso la sede Inail competente (con consegna a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata), in base al domicilio del lavoratore.
All’interno dell’istanza devono essere presenti:
i dati anagrafici del danneggiato;
i riferimenti del caso in oggetto (numero del caso, data dell’infortunio e del provvedimento);
le motivazioni secondo il quale il lavoratore ritiene non giustificabili i provvedimenti dell’Istituto;
il certificato medico o la perizia medico legale di parte che giustificano l’opposizione.
Il lavoratore interessato può farsi assistere gratuitamente da un Ente di patrocinio, il quale designerà un medico di parte per partecipare alla collegiale medica.
L’opposizione amministrativa non può superare in nessun caso il termine di 150 giorni (210 in caso di revisioni), entro il quale il procedimento deve necessariamente concludersi con la notifica all’interessato delle decisioni prese in merito.
Qualora non si riceva una risposta entro tali termini, o l’istanza sia rigettata, oppure nel caso in cui venga accolta ma l’esito non sia soddisfacente, il danneggiato può presentare, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.
Il lavoratore che propone un’opposizione nei confronti dell’Istituto assicuratore è sottoposto alla cosiddetta visita "collegiale medica", nella quale i sanitari dell’Inail e il consulente medico legale incaricato dal patronato a cui l’interessato ha conferito delega, effettueranno una valutazione tecnica congiunta delle problematiche sanitarie oggetto di contestazione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sulle controversie.
La cosiddetta collegiale medica in realtà non è prevista da alcuna norma o disposizione; si tratta infatti di un Istituto privo di valenza giuridica ed efficacia vincolante.La sua utilità, come detto, consiste nella possibilità di risolvere in sede extragiudiziale e gratuitamente le controversie sulle valutazioni dell’Inail, senza quindi la necessità di dover ricorrere in giudizio.
Le visite mediche collegiali sono regolamentate dal Codice di Comportamento sottoscritto dall’Inail e dai Patronati nel 2012.
Anche qualora durante la visita congiunta si trovasse un accordo tra i sanitari, sarebbe comunque possibile per il lavoratore presentare successivamente ricorso presso l’autorità giudiziaria, con la possibilità di vedersi riconosciuta una valutazione differente rispetto a quanto concordato nella collegiale (in quanto, come detto, non ha efficacia vincolante).
Tuttavia non è possibile ottenere un giudizio davanti ad un giudice, se prima non si è proposta opposizione, in quanto questa costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (in caso contrario il giudizio viene sospeso per permettere al ricorrente di proporre ricorso in sede amministrativa).
In caso di disaccordo tra le parti (e come detto, anche in presenza di un accordo) o di rigetto dell’istanza di opposizione, il lavoratore può presentare ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro, così come stabilito dall’articolo 111 del D.P.R. n.1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Il procedimento giudiziario richiede l’assistenza di un legale che avrà il compito di redigere il ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente.
Anche per ottenere la prestazione Inail in via giudiziale, l’onere della prova spetta al lavoratore infortunato.
Il giudice durante il processo ha la possibilità di nominare un consulente tecnico (consulenza tecnica d’ufficio) e l'INAIL e l'assicurato un proprio consulente tecnico di parte per accertare e quantificare gli eventuali pregiudizi sofferti dall’infortunato.
Prima di procedere all'opposizione ed al ricorso, è utile che Lei si rivolga ad un Ente di Patronato, che provvederà ad indicarLe un Medico Legale che eventualmente, valutato il caso, La assisterà per quanto necessario.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 3 visite dal 11/11/2024.
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