Assistenza socio sanitari a > 65 anni
[#2]
Per il momento, le sole modifiche sono le seguenti.
Legge 3 agosto 2009 n. 102 articolo 20.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 le Commissioni Mediche della ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’Ente medesimo.
Nelle cause, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.
Cordiali saluti.
Legge 3 agosto 2009 n. 102 articolo 20.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 le Commissioni Mediche della ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.
In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’Ente medesimo.
Nelle cause, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.
Cordiali saluti.
Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it
[#3]
Gentile Utente,
deve scusarmi, ma ho dimenticato di dire una cosa importante.
Per i maggiori di anni 65 che abbiano difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età o necessitano di assistenza continua è prevista la cosiddetta INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.
Tale indennità è riconosciuta indipendentemente dal reddito.
Non è corrisposta se l'invalido è ricoverato in ospedale per più di un mese o in una casa di riposo.
La domanda va fatta all'ASL di residenza.
E' necessario che la certificazione medica da allegare alla domanda, contenga la seguente dicitura: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
In caso di diniego, il ricorso può essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della notifica; trascorso tale termine, è necessario inoltrare una nuova domanda.
Cordiali saluti.
deve scusarmi, ma ho dimenticato di dire una cosa importante.
Per i maggiori di anni 65 che abbiano difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età o necessitano di assistenza continua è prevista la cosiddetta INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.
Tale indennità è riconosciuta indipendentemente dal reddito.
Non è corrisposta se l'invalido è ricoverato in ospedale per più di un mese o in una casa di riposo.
La domanda va fatta all'ASL di residenza.
E' necessario che la certificazione medica da allegare alla domanda, contenga la seguente dicitura: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
In caso di diniego, il ricorso può essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della notifica; trascorso tale termine, è necessario inoltrare una nuova domanda.
Cordiali saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 2.1k visite dal 26/09/2009.
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