Riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa a seguito di una sostituzione della valvola m

buonasera, ho 53 anni e a seguito di una sostituzione di valvola mitrale fatta nel novembre 2022 sono sorte delle complicazione (crisi epilettica associata a ischemia celebrale ed erniazione polmare) che mi hanno portato ad ottenere (e non è un vanto) 85 punti di invalidità civile.

a seguito di questo riconoscimento ho avviato le pratiche per l' assegnazione di un assegno per ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo della cap.
lavorativa.

a giugno dell' anno scorso mi è stato riconoscito l' assegno per la motivazione di cui sopra e a luglio di quest' anno sono stato convocato per una revisione reddituale per poter continuare a percepire l' assegno.
a seguito di questa convocazione (dove mi hanno chiesto solo altezza, peso, attuale occupazione enull' altro) mi è giunta la seguente comunicazione: "non sono risultate infermità tali da determire una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.
1 della legge 12 giugno 1984, n.
222) ".

la domanda che desidero porvi è:
l' intervento di sostituzione valvola mitrale non comporta di per se una riduzione della capacità di lavoro permanente o, questa riduzione, viene assorbita con il passare del tempo?


grazie in anticipo per l' attenzione e per l' eventuale responso.

Andrea
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

nella valutazione del grado di invalidità permanente (riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini) previsto dall'art.1 della legge 12 giugno 1984 N 222, non rileva tanto l'intervento subìto o la condizione di portatore di protesi valvolare, bensì lo stato di scompenso cardiovascolare, valutato secondo la classificazione N.Y.H.A. ed il valore della frazione di eiezione, parametro non rilevabile ad una visita diretta, ma desumibile da accertamenti strumentali (Ecocardiografia ed EcoDoppler), dei cui referti i medici accertatori INPS avrebbero dovuto prendere visione.

Preciso inoltre che il criterio valutativo nella Legge 222/84 è completamente differente rispetto a quello utilizzato per l'invalidità civile, in cui esistono tabelle di riferimento (D.M. 5-2-1992) e l'invalidità viene espressa in valore percentuale, mentre nel caso in questione non esistono tabelle di riferimento (sarebbe impossibile elaborarle, date le pressoché infinite fattispecie di occupazioni lavorative) e l'invalidità espressa secondo frazioni della capacità lavorativa residua (più di 1/3, meno di 1/3).

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]