Bambino rottura lca. danno biologico e invalidità permanente

buongiorno
sono il papà di un bambino di 10 anni che durante un incontro di calcio FIGC (regolarmente autorizzato) in un contrasto si procurava una totale rottura lca, e due dolorose lesioni osteocondriali.
Diversi ortopedici hanno sconsigliato l'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato sino al quasi completo sviluppo osseo per cui 16/17 anni di età.
Avendo una grave lassità il bambino non può effettuare nessuno sport di suo interesse ma solo alcuni sport acquatici.
Il medico legale a cui mi sono rivolto ha stabilito un danno biologico di 11 punti e sono in attesa del responso della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile.

L'assicurazione non vuole indennizzare nè risarcire poichè nel contratto tale eventualità FIGC è prevista solo se l'infortunato viene trattato chirurgicamente nei 18 mesi successivi all'infortunio.

Dovendo adire le vie legali domando a Voi se il danno biologico e anche l'invalidità civile debbano ritenersi "temporanei o permanenti" sino all'eventuale intervento chirurgico che lascerà ulteriori strascichi fisici e morali.
Chiedo anche quali tabelle per i risarcimenti dovrebbero essere applicate.

grazie per l'attenzione
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,

l'impostazione del quesito riguarda aspetti e settori ben differenti, che a mio parere debbono essere affrontati uno alla volta.
Si parte da un evento lesivo, che secondo quanto riferisce rientra nella fattispecie degli infortuni sportivi, e per tale motivo è coperto da un'apposita assicurazione privata stipulata dalla FIGC mediante convenzione con una Compagnia, che attualmente dovrebbe essere PosteAssicura (per il periodo 2021-2023, fino al 30-06-2023; non ho notizie circa una proroga).

Dunque l'evento lesivo, le conseguenze temporanee e permanenti, la valutazioni e gli indennizzi sono previsti dalla polizza N 79667, di cui ai link seguenti può trovare le condizioni di polizza ed il manuale per l'assicurato:

http://www.eurocalcio.org/pdf/assic/SGS%20Sintesi%20Polizza%202022-2023.pdf
https://www.crlombardia.it/wp-content/uploads/2022/04/d-M01-Manuale-Assicurato.pdf

Come avrà modo di constatare, tale polizza è estremamente dettagliata, e non potrebbe essere altrimenti, considerando il numero degli assicurati, che comprende tutti i tesserati del settore giovanile della FIGC in Italia.

La polizza assicurativa è un contratto privato, e presuppone sia da parte delle parti contraenti, che da parte dell'assicurato, l'accettazione delle condizioni previste.

Entrando nel dettaglio, alla Sezione 4, art.27, lettera c), è riportato:
"Precisazioni concernenti la garanzia Lesioni: ....
- Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento stesso. Il termine che precede si intenderà prorogato di ulteriori 18 mesi con presentazione di documentazione medica attestante che l’intervento è stato posticipato per motivi connessi allo sviluppo/crescita dell’infortunato."

L'art.40 riporta poi il riepilogo delle somme assicurate per ciascun assicurato, l'art.41 le estensioni speciali, e l'art.42 l'elenco di spese mediche rimborsabili.

L'Art.47 riguarda il caso di responsabilità civile della contraente (FIGC).
L'art. 48 riguarda il caso di controversie sulla natura degli infortuni.

L'allegato A riporta la tabella delle lesioni, con la somma indennizzabile per ciascuna tipologia di lesione. Interessa la voce 167: "LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro- : 952,00=

Queste sono le condizioni previste dal contratto di polizza, e su di esse a mio parere non sono possibili deroghe, fatta salva la possibilità di ricorrere alla previsione del citato art.48, richiedendo un Collegio Arbitrale per decidere nel merito delle controversie.
Le faccio presente che tale arbitrato è una procedura onerosa per l'assicurato, che deve sostenere l'onorario del proprio arbitro più metà dell'onorario del terzo arbitro, senza possibilità di recuperare tale spesa.
Oltre ciò, l'esito della procedura, a meno di casi lampanti, è piuttosto aleatorio e dipende soprattutto dall'abilità ed autorevolezza del proprio arbitro nei confronti del terzo arbitro.

Fin qui, la parte assicurativa, che ho riassunto in termini essenziali.

Lei fa presente di aver fatto effettuare una valutazione ad un Medico Legale, ma l'11% di danno biologico che riferisce non può riguardare la parte assicurativa, in quanto la polizza non prevede tale tipo di valutazioni.

A questo punto, mi pare indispensabile suggerirLe di affidarsi ad un Avvocato di Sua fiducia, e di sottoporgli innanzi tutto l'aspetto assicurativo.

Altri aspetti che potrebbero configurarsi sono quelli della responsabilità civile (se è individuabile un responsabile di azione pericolosa o violenta che abbia trasceso il comune agonismo); un'azione legale contro la FIGC non la suggerirei, anche perché Lei, in qualità di genitore di minore, dovrebbe aver valutato i rischi dell'attività sportiva prima del tesseramento. Comunque, per questo si affidi ad un Avvocato, che Le saprà anche indicare quali sono le tabelle per il risarcimento del danno biologico, temporaneo o permanente, non patrimoniale (sono diverse, a seconda dei Tribunali; non sono quelle del risarcimento dei danni per sinistri stradali).

A tale proposito, in Medicina Legale si considera permanente la menomazione stabilizzata, ancorché suscettibile di futuro miglioramento (o peggioramento) attraverso trattamenti (fisioterapia, potenziamento muscolare, tutori) ed anche interventi chirurgici, come potrebbe essere la ricostruzione del ligamento crociato anteriore.

Infine, la valutazione in invlidità civile: la Commissione valuterà l'entità della menomazione (instabilità del ginocchio) per riconoscere, se del caso, la condizione di "MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90)" per la concessione del beneficio economico "indennità di frequenza".

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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Utente
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La ringrazio molto per l'attenzione e la scrupolosità della risposta.