Calcolo perdita capacità lavorativa

a seguito di un sinistro stradale ho riportato diversi politraumi.
Secondo me ci sono i presupposti per richiedere oltre al danno non patrimoniale il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacita lavorativa...Dico questo perché faccio il muratore e tra i traumi che ho riportato ho avuto una frattura del gomito destro, trattata chirurgicamente, e adesso ho una riduzione dei movimenti.
Ho 40 anni e percepisco un reddito annuo di 21000, quale sarebbe il calcolo per stabilire l'ammontare di suddetta perdita?
grazie per l'accoglimento del mio quesito
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,
secondo la Corte di Cassazione, il danno patrimoniale in caso di riduzione della capacita' lavorativa specifica corrisponde alla somma degli emolumenti capitalizzata e proporzionalmente ridotta a seguito della percentuale di incapacita' lavorativa specifica.

Trattandosi di un calcolo complesso, per la quantificazione precisa faccia riferimento ad un legale di Sua fiducia.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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Utente
Utente
Grazie per la risposta, un' ultima cosa. La percentuale di perdita di capacità lavorativa coincide con i punti di percentuale dd'nvalidità permanente?
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 233
Spett.le Utente,

l'invalidità permanente, in ambito responsabilità civile ed infortunistica del lavoro, viene quantificata percentualmente e definita come "danno biologico", che tradotto in termini più semplici significa "danno alla salute" (100% soggetto in coma, 0% soggetto sano, senza menomazioni).

la perdita della capacità lavorativa è invece un concetto differente, per certi versi superato, ma che viene ancora mantenuto per convenzione, e che può essere:
-teorico (capacità lavorativa generica od attitudine al lavoro = la capacità fisica e psichica di effettuare un lavoro che non richieda specifiche qualità - es. operaio generico)- si esprime in % di riduzione rispetto al 100% di un soggetto senza menomazioni

-specifico (capacità lavorativa in una particolare occupazione od attività; implica la capacità di compiere le operazioni che sono richieste da tale attività) - si esprimeva in % di riduzione rispetto al 100% di un soggetto senza menomazioni che esercita l'attività in concreto -.

La Corte di Cassazione ha tuttavia complicato la questione, affermando (Sentenza 19537/2007) che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza.
Nella stessa sentenza, è stato pure affermato che il danno patrimoniale, per l’intera vita, non può considerarsi pari alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che il danneggiato non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un’altra attività lavorativa retribuita.

Di fatto, in ambito giudiziario, al perito o CTU viene richiesto:
"se gli esiti di carattere permanente siano tali da incidere anche sulla capacità produttiva del danneggiato",
ed in tale caso:
"si valutino percentualmente; ed a tal fine si tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età del danneggiato stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali".

In conclusione, e sulla base di quanto Le ho scritto, le due percentuali NON sono coincidenti.

Ancora Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]