Visita medica dopo congedo straordinario
Buon pomeriggio, sono un operaio in congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave da legge 104.
Non ho esaurito i due anni a disposizione ma, dato che il familiare che assisto sta un po' meglio, vorrei rientrare a lavoro.
Ho fatto presente questo e l'ufficio del personale mi ha detto che deve chiedere al medico aziendale se devo fare la visita medica prima di rientrare.
Io non ho nulla in contrario, ma non credo che ciò si possa fare in regime di congedo straordinario ma che si debba fare contestualmente alla data di rientro; sia in quanto non sono in malattia e sia in quanto il congedo, all'occorrenza, potrebbe essere prorogato.
Premetto che il congedo scade il 22 agosto e la visita la dovrei fare intorno al 12 luglio e quindi in costanza di congedo.
I credo che giuridicamente ciò non sia possibile e quindi Vi prego di illuminarmi a riguardo.
Vi ringrazio per a Vostra risposta e Vi porgo i saluti più cordiali.
Non ho esaurito i due anni a disposizione ma, dato che il familiare che assisto sta un po' meglio, vorrei rientrare a lavoro.
Ho fatto presente questo e l'ufficio del personale mi ha detto che deve chiedere al medico aziendale se devo fare la visita medica prima di rientrare.
Io non ho nulla in contrario, ma non credo che ciò si possa fare in regime di congedo straordinario ma che si debba fare contestualmente alla data di rientro; sia in quanto non sono in malattia e sia in quanto il congedo, all'occorrenza, potrebbe essere prorogato.
Premetto che il congedo scade il 22 agosto e la visita la dovrei fare intorno al 12 luglio e quindi in costanza di congedo.
I credo che giuridicamente ciò non sia possibile e quindi Vi prego di illuminarmi a riguardo.
Vi ringrazio per a Vostra risposta e Vi porgo i saluti più cordiali.
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Spett.le Utente,
a mio parere poichè l'assenza non è stata determinata da malattia inabilitante del lavoratore, se il giudizio di idoneità precedente non è scaduto o non deve essere cambiata la mansione, la visita per stabilirne l'idoneità non dovrebbe essere necessaria, in quanto l'art. 41 comma 2, lettera e-ter) recita:
" visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione."
E' lampante che in questo caso i motivi che hanno determinato la concessione del congedo ex L.104 non sono "motivi di salute" del lavoratore.
Per quanto invece riguarda la fattibilità della visita durante un periodo di congedo straordinario, a meno che non sussistano esigenze particolari del lavoratore, a mio parere può essere effettuata lecitamente in maniera tale da consentire, ove possibile, il tempestivo rientro del medesimo nel ciclo lavorativo.
Il presente parere è di carattere medico-legale; per una maggiore precisione, inoltro il quesito nella specialità Medicina del Lavoro.
Distinti Saluti.
a mio parere poichè l'assenza non è stata determinata da malattia inabilitante del lavoratore, se il giudizio di idoneità precedente non è scaduto o non deve essere cambiata la mansione, la visita per stabilirne l'idoneità non dovrebbe essere necessaria, in quanto l'art. 41 comma 2, lettera e-ter) recita:
" visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione."
E' lampante che in questo caso i motivi che hanno determinato la concessione del congedo ex L.104 non sono "motivi di salute" del lavoratore.
Per quanto invece riguarda la fattibilità della visita durante un periodo di congedo straordinario, a meno che non sussistano esigenze particolari del lavoratore, a mio parere può essere effettuata lecitamente in maniera tale da consentire, ove possibile, il tempestivo rientro del medesimo nel ciclo lavorativo.
Il presente parere è di carattere medico-legale; per una maggiore precisione, inoltro il quesito nella specialità Medicina del Lavoro.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Gentile utente,
La risposta del collega è esaustiva anche relativamente alla competenza di medicina del lavoro.
Riassumendo: se la sua assenza dal lavoro ha determinato, per durata, la scadenza della visita periodica, prima della ripresa del lavoro deve essere effettuata la visita per rinnovare l’idoneità. Non vi sono impedimenti normativi a che venga effettuata in corso di congedo. In tal caso naturalmente deve essere concordata in base anche alle sue esigenze.
Se la validità dell’ultimo giudizio non è ancora superata, la visita non deve essere effettuata.
Cordiali saluti
La risposta del collega è esaustiva anche relativamente alla competenza di medicina del lavoro.
Riassumendo: se la sua assenza dal lavoro ha determinato, per durata, la scadenza della visita periodica, prima della ripresa del lavoro deve essere effettuata la visita per rinnovare l’idoneità. Non vi sono impedimenti normativi a che venga effettuata in corso di congedo. In tal caso naturalmente deve essere concordata in base anche alle sue esigenze.
Se la validità dell’ultimo giudizio non è ancora superata, la visita non deve essere effettuata.
Cordiali saluti
Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 4.9k visite dal 16/06/2023.
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