Medico sieropositivo
Salve, sono una studentessa di medicina al secondo anno.
Spero sia la sezione giusta per postare la mia domanda.
So che nel caso di positività ad hiv, hcv o hbv il lavoratore non può essere discriminato e quindi ciò non è un motivo valido per un licenziamento o la non assunzione.
Questo vale anche per la professione medica?
Nel caso di hiv, ad esempio, la terapia permette di arrivare ad una carica virale non rilevabile quindi dovrebbe essere rara la trasmissione in situazioni potenzialmente a rischio.
Faccio questa domanda forse perché presa dall’ansia dopo un rapporto a rischio e non vorrei precludermi per colpa di un momento di poca lucidità una specializzazione chirurgica che da sempre è il mio sogno.
Spero di poter avere da parte vostra qualche chiarimento in merito.
Vi ringrazio.
Spero sia la sezione giusta per postare la mia domanda.
So che nel caso di positività ad hiv, hcv o hbv il lavoratore non può essere discriminato e quindi ciò non è un motivo valido per un licenziamento o la non assunzione.
Questo vale anche per la professione medica?
Nel caso di hiv, ad esempio, la terapia permette di arrivare ad una carica virale non rilevabile quindi dovrebbe essere rara la trasmissione in situazioni potenzialmente a rischio.
Faccio questa domanda forse perché presa dall’ansia dopo un rapporto a rischio e non vorrei precludermi per colpa di un momento di poca lucidità una specializzazione chirurgica che da sempre è il mio sogno.
Spero di poter avere da parte vostra qualche chiarimento in merito.
Vi ringrazio.
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Gentile utente,
La circolare congiunta dei Ministeri della salute e del lavoro del 2012 denominata HIV e accertamento della sieronegatività in ambito lavorativo’ specifica che:
in accordo con la Corte Costituzionale (sentenza 218 del 2 giugno 1994) l’accertamento preliminare della condizione di sieronegatività, come condizione necessaria perché il lavoratore risulti idoneo ad uno specifico servizio, ha una sua legittimazione esclusivamente nella sussistenza di una effettiva condizione di rischio che dall’esercizio dell’attività lavorativa vi sia per i terzi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in ragione dell’esercizio dell’attività stessa’
Ed ancora: a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test o di rivelare il proprio stato sierologico
Ed infine: in ogni caso, la sieropositività non può costituire motivo di discriminazione per l'assunzione o la conservazione dell'impiego, né rappresentare una giusta causa per la cessazione del rapporto di lavoro’
Sulla base di quanto sopra, cara collega, appare evidente come non vi sia una preclusione per il medico sieropositivo, a svolgere attività anche di sala operatoria fermo restando lo scrupoloso rispetto, per lui come per ogni altro operatore sanitario, delle precauzioni universali in merito alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive e diffusive.
Una limitazione ad una particolare attività potrebbe avere un senso solo nel caso in cui vi sia una previsione non remota che vi possano essere incidenti a rischio elevato di contagio (es. personale delle forze di polizia).
Ancora, una limitazione può configurarsi nel caso in cui le condizioni di salute del soggetto sieropositivo impongano limitazioni necessarie per la SUA salute.
A questo link il testo completo della circolare:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=46048&parte=1%20&serie=
Cordiali saluti e in bocca al lupo per il suo futuro.
La circolare congiunta dei Ministeri della salute e del lavoro del 2012 denominata HIV e accertamento della sieronegatività in ambito lavorativo’ specifica che:
in accordo con la Corte Costituzionale (sentenza 218 del 2 giugno 1994) l’accertamento preliminare della condizione di sieronegatività, come condizione necessaria perché il lavoratore risulti idoneo ad uno specifico servizio, ha una sua legittimazione esclusivamente nella sussistenza di una effettiva condizione di rischio che dall’esercizio dell’attività lavorativa vi sia per i terzi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in ragione dell’esercizio dell’attività stessa’
Ed ancora: a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test o di rivelare il proprio stato sierologico
Ed infine: in ogni caso, la sieropositività non può costituire motivo di discriminazione per l'assunzione o la conservazione dell'impiego, né rappresentare una giusta causa per la cessazione del rapporto di lavoro’
Sulla base di quanto sopra, cara collega, appare evidente come non vi sia una preclusione per il medico sieropositivo, a svolgere attività anche di sala operatoria fermo restando lo scrupoloso rispetto, per lui come per ogni altro operatore sanitario, delle precauzioni universali in merito alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive e diffusive.
Una limitazione ad una particolare attività potrebbe avere un senso solo nel caso in cui vi sia una previsione non remota che vi possano essere incidenti a rischio elevato di contagio (es. personale delle forze di polizia).
Ancora, una limitazione può configurarsi nel caso in cui le condizioni di salute del soggetto sieropositivo impongano limitazioni necessarie per la SUA salute.
A questo link il testo completo della circolare:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=46048&parte=1%20&serie=
Cordiali saluti e in bocca al lupo per il suo futuro.
Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 10k visite dal 07/08/2022.
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