Revisione disabilità ai 18 anni

Buon giorno.
Sono il papà di una ragazza con disabilità intellettiva che ha appena compiuto i 18 anni. La ragazza è già titolare della L.104 art.3 comma 3 e percepisce l'indennità di accompagnamento ottenuta con una sentenza giudiziaria. Ora verrà sottoposta a visita di revisione obbligatoria con il passaggio alla maggiore età.
La mia preoccupazione è che la commissione possa emettere un giudizio tale da far perdere l'accompagnamento e che quindi dovremo per la seconda volta fare ricorso.
So già che i titolari di accompagnamento devono avere come requisito l'invalidità totale, quindi per mantenere l'indennità suppongo che dovrà essere attribuita una percentuale del 100% dando luogo tra l'altro alla pensione di inabilità.

Premetto che ovviamente lo stato di disabilità non è certo cambiato con il compimento dei 18 anni ma non saprei come la commissione potrà considerare questo passaggio.

Chiedo perciò un vostro parere.

Vi chiedo inoltre se in occasione della visita di revisione potrei farla assistere da un nostro medico.

Un cordiale saluto

Donato
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Dr. Stefano Bonomo Medico del lavoro 213 1
buongiorno
al compimento della maggiore età l'inabilità diviene lavorativa ,per questo è comunque necessaria una revisione del beneficio concesso anche se lo stato di salute della ricorrente non è variato.
Si le consiglio di farsi assistere da un medico legale durante la visita consulatandolo prima in modo che possa esaminare tutta la documentazione in suo possesso e consigliarla dato che ha già fatto ricorso al giudice e sicuramente la sistuazione è complessa.
saluti

DOTT. STEFANO BONOMO MEDICO COMPETENTE AZIENDALE-Specialista in Medicina del Lavoro-

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Dr. Alessandro Vallebona Medico legale, Medico del lavoro 88 2
La possibilità che possa essere fatta una valutazione differente esiste e le commissioni di prima istanza (presso l'Asl) e di II istanza (Inps) hanno la possibilità di proporre tale differente stima. Ciò si baserà esenzialmente sulla documentazione specialistica che produrrete oltreché sull'esame diretto dei medici della commissione. Un dato sfavorevole è che in una prima occasione, allorché sua figlia era minorenne non fu riconosciuta l'indennità di accompagnamento ma solo, credo, l'indennittà di frequenza. Non è detto comunque che la valutazione giusta sia stata quella del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice, spesso incaricati senza avere le competenze e conoscenze adatte.

Dr. Alessandro vallebona

[#3]
Utente
Utente
In effetti è stata sempre riconosciuta l'indennità di frequenza. Ho appreso di recente che esiste tuttavia il diritto all'accompagnamento nei i casi previsti dalle leggi anche per i minorenni. Mia figlia ne aveva diritto fin da piccolina ma purtroppo per mia ignoranza non ho mai fatto ricorso contro il parere della commissione.
Un fatto che volevo sottolineare è che in occasione dell'ultima visita forse non abbiamo presentato una documentazione medica sufficiente ma solo un certificato del medico curante dove era specificata la "necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Ci sembrava sufficiente ma nei fatti non lo è stato. Da qui il ricorso giudiziale che alla fine ci ha dato ragione. Mia figlia fu sottoposta quindi ad una visita da parte di un consulente tecnico nominato dal giudice. Per quell'occasione però portammo con noi un consulente di parte (medico legale) ed una relazione dettagliata sulla patologia redatta da una struttura ASL. Con il senno di poi si potrebbe dire che se avessimo presentato tale relazione alla commissione esaminatrice di prima istanza forse avrebbero concesso da subito l'indennità di accompagnamento ma di questo non si può essere sicuri.
Per la nuova visita di revisione che ci apprestiamo a fare ora porteremo con noi la stessa relazione anche se vecchia ormai di quasi un anno e mezzo. La struttura ASL che ha redatto quel documento purtroppo dice che non è possibile effettuare altre valutazioni a distanza di così poco tempo (un anno e mezzo...), questo perchè, sempre a loro dire, esiste una normativa che lo impedisce. Non è possibile quindi portare un referto medico più aggiornato di quello. Spero che la commissione possa trarne tutte le informazioni utili per attribuire una giusta valutazione a meno che non si appelli al fatto che non è un documento recentissimo. Abbiamo con noi comunque tonnellate di vecchi documenti ma dubito che la commissione ne voglia prenderne visione. Tra l'altro esiste anche il certificato del medico curante che ancora una volta riporta la dicitura "necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" ma questo documento ormai sappiamo che verrà totalmente ignorato.
Alla domanda per la revisione naturalmente abbiamo allegato anche la sentenza del giudice. Non saprei dire a questo punto quale sarà la reazione della commissione di fronte ad una decisione contraria da parte di un giudice rspetto al loro giudizio. Ora, portare con noi anche un medico legale può sembrare come presentarsi già sul piede di guerra? E' questo dubbio che mi ha spinto a chiedervi un parere.
Mi scuso per la lunghezza del messaggio ma ho voluto precisare alcuni aspetti per me importanti della vicenda passata che forse avrei dovuto scrivere prima. Vi ringrazio comunque per le risposte date e per eventuali altri vostri preziosi commenti ed opinioni che ci aiuteranno a fare i passi giusti ed evitare così inutili perdite di tempo e dispendi di denaro per avvocati, consulenti, ecc...

Un cordiale saluto.

Donato B.
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Dr. Alessandro Vallebona Medico legale, Medico del lavoro 88 2
Le rispondo, oltreché da specialista, anche come presidente di commissione asl per l'accertamento dell'invalidità civile, legge 104, legge 68 ed altre. La relazione medico legale di un anno e mezzo fa è senz'altro attuale poiché dubito che il quadro (anche se non ci ha descritto quale sia) sia variato da allora. Forse, se volete farvi accompagnare da un medico alla visita in commissione, sarebbe più opportuno lo specialista che segue vostra figlia (neurologo, neuropsichiatra, ecc) piuttosto che un medico legale. Nel caso scegliate il medico legale sarebbeopportuno colui che ha redatto la relazione suddetta. Non ho chiaro un concetto: il riconoscimento della legge 104 è in situazione gravita? Se così fosse la valutazione dell'invalidità civile non dovrebbe discostarsi dal 100% + indennità di accompagnamento.
[#5]
Utente
Utente
Il riconoscimento della L.104 è sempre stata in situazione di gravità (art. 3 - comma 1 e comma 3) in tutte le visite di revisione che ha fatto fin dall'inizio.

L'ultima risale al 2007 e sul certificato c'è scritto quanto segue:

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SI CERTIFICA CHE:

SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 ART. 3' COMMA 1: E' persona handicappata colui che presenta una minorazionefi fisica, psichica o sensonales, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazioneo o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 ART. 3' COMMA 3: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale correlataa all'età, in modo da rendere necessano un intervenrta assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità...".

NON RICORRONO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE AI FINI DELL'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NON SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI E/O HANDICAP PSICHICO O MENTALE DI CRAVITA', TALE DA AVER DETTERMINATO IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E/O CECITA' E/O SORDOMUTISMO: (L.449/97 art.8; L.342/2000 art.50; L. 388/2000 art.30; L.R. 25/2003 art.1)
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Come vede, nonostante l'evidente e dichiarata situazione di gravità l'accompagnamento non è stato riconosciuto.
Per questo motivo nutro qualche dubbio che la commissione possa dare un giudizio favorevole visti i precedenti.
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Dr. Alessandro Vallebona Medico legale, Medico del lavoro 88 2
Se è come dice lei è assolutamente un controsenso e quindi non posso che augurarle buona fortuna.
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Dr. Stefano Bonomo Medico del lavoro 213 1
facendo anch'io parte della commissioni INPS di verifica sia per le invalidità che per l'handicap ,riscontro differenze di giudizio tra diverse commissioni di diverse ASL , per questo il giudizio può mutare facendo ricorso successivamente.
Secondo me l'assistenza in fase di visita medica è una possibilità in più per far valere i propri diritti specie nei casi più complessi che le consiglio vivamente di sfruttare .
saluti
[#8]
Utente
Utente
Buongiorno.
Rigrazio innanzitutto i medici che mi hanno risposto fornendomi preziosi pareri e consigli.
Mi scuso innanzitutto se continuo a scrivere della vicenda ma mi sembra anche doveroso da parte mia raccontarvi come sta procedendo.
Durante la visita di prima istanza (ASL) ci siamo avvalsi dell'assistenza di un medico legale. A distanza di poco più di tre mesi abbiamo ricevuto però l'avviso per un'altra convocazione a visita questa volta da parte della commissione di verifica (INPS). Il procedimento infatti è stato sospeso.
Immagino che ciò signfica che la prima commissione ASL ha dato un parere favorevole mentre l'INPS, come al solito non è daccordo.
Si ricomincia quindi "incredibilmente" tutto daccapo.

In cosa consiste questa nuova visita e perchè questa sospensione? Mia figlia non era assolutamente autonoma prima dei 18 anni, non lo è adesso che è diventata maggiorenne e, putroppo, non lo sarà mai.

Come meglio povrei muovermi in questo caso?

Grazie ancora per la vostra attenzione.

Saluti.
[#9]
Dr. Alessandro Vallebona Medico legale, Medico del lavoro 88 2
Non è detto che la commissione Inps (di seconda istanza) modifichi la valutazione dell'Asl, che probabilmente sarà stata favorevole (100% + accompagnamento), si tratta solo di una possibile verifica essendo previsto un esborso economico da parte dell'ente sociale. Certamente è utile farsi accompagnare da un proprio consulente di parte che possa far presente le valutazioni positive, in particolare quella dell'handicap in situazione di gravità. Non sembra logico che vi sia questa stima e non vi sia il diritto all'accompagnamento in un soggetto di viovane età. Di nuovo auguri anche perché effettivamente spesso si vedono valutazioni di commissioni di seconda istanza troppo legate alla necessità del risparmio