Aiuto: assegno ordinario di invalidità

Salve, sono un ragazzo 30enne con alle spalle solamente una decina d'anni di contributi.

A seguito di un Ictus ho presentato 2 domande di pensione: una per l'Invalidità Civile e una per l'Assegno ordinario di Invalidità.

A seguito di ricorso la mia invalidità è salita ad una percentuale del 78% per il quale prendo circa 290€ mensili.

Oggi mi ha chiamato il sindacato dicendomi che è stato accolto anche il ricorso per l'Assegno Ordinario di Invalidità (in un primo momento rifiutato), ma che non essendo cumulabile con l'invalidità civile (perchè la percentuale non è del 100%) ed ammontando solamente a 100€ circa conviene rinunciare (perchè è calcolato su base contributiva dopo il 1995).

La mia domanda è:
Io sapevo, ho letto sul web e anche il sindacato al momento della presentazione della domanda me lo disse che l'assegno ordinario di invalidità ha come importo minimo 500€... Dov'è il problema nel mio caso?

Vi ringrazio anticipatamente della risposta, sperando che sia la sezione giusta.
[#1]
Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.3k 118
Gentile utente,
le confermo che i due assegni non sono cumulabili in quanto la sua invalidità non raggiunge il 100%.
Il motivo per il quale l’assegno ordinario può essere inferiore al minimo (507,42 euro al mese) è che lei stia lavorando.
Se lei sta lavorando, la legge prevede una riduzione dell’assegno se supera un determinato limite di reddito. In particolare:
se il suo reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%; in pratica, se il reddito supera 26.385,84 euro annui (cioè 507,42 euro per 13 mesi moltiplicato 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼.
se il suo reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 50%; in pratica, se il reddito supera 32.982,30 euro annui l’assegno viene dimezzato.
Ancora, se l’assegno ridotto resta lo stesso sopra i 507,41 euro mensili, può subire un secondo taglio, che dipende dall’anzianità contributiva: maggiore è l’anzianita Contributiva, minore è il secondo taglio.
Cordiali saluti

Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro

[#2]
Utente
Utente
Salve Dott.
innanzitutto la ringrazio per il tempo dedicatomi , poi volevo riferirle che io non lavoro dal 31/12/2015 e la domanda l'ho presentata nel 2016. Detto questo, si capisce che non è questo il problema. Il mio sindacato mi ha detto che il motivo è che il calcolo è stato fatto su base contributiva in quanto i contributi son stati versati successivamente al 1995 (essendo io di giovane età) e che quindi non ho diritto all'integrazione al minimo...

E' possibile questa cosa?

La ringrazio anticipatamente
[#3]
Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.3k 118
Gentile utente,
se lei non sta lavorando allora la mancata integrazione al minimo dipende dal reddito personale e eventualmente coniugale.
È certamente vero che il calcolo del valore dell’assegno viene effettuato con il solo metodo contributivo se i contributi sono stati versati dopo il 1995 ma non è questa la discriminante per l’integrazione al minimo.
Diversi sono i fattori che possono influire sulla possibilità di integrazione.
Il reddito innanzitutto:
per avere diritto all'integrazione il titolare dell'assegno non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Nello specifico, nel 2018 l'integrazione dell'assegno di invalidità spetta, se non coniugati, a condizione che il reddito personale non superi gli 11.778,00 euro annui oppure, se coniugati, un reddito sommato a quello del coniuge non superiore a 17.667,00 euro.
Per calcolare il reddito rilevante ai fini dell’integrazione si devono considerare tutti i reddetti soggetti ad irpef con esclusione di quello derivante dalla casa dove si abita.
Oltre a ciò vi sono numerose altre condizioni che possono agevolare o penalizzare il calcolo finale dell’importo dell’assegno.
Come vede la legge è un vero ginepraio dove è difficile districarsi.
Le consiglio, se non è convinto di quanto le hanno detto al sindacato, di rivolgersi alla sede INPS del suo territorio per avere un calcolo preciso su quanto verrebbe a prendere. Solo in quel caso potrà valutare se optare per l’assegno ordinario di inabilità o mantenere quello per invalidità covile.
Cordiali saluti
[#4]
Utente
Utente
Grazie ancora dottore
Comunque non ho reddito da lavoro e neanche coniugale (in quanto celibe), percepisco 290€ mensili dall'invalidità, ma se non sbaglio non viene considerata, in più ho una casa di proprietà e una quota di un'altra casa che ho ereditato da mia mamma, ma anche qui non penso che influisca al superamento del reddito...

Quello che mi lascia perplesso è che il sindacato m'ha detto che il solo motivo per cui non sarà integrato al minimo di €507 è che il conteggio è stato fatto solo su base contributiva (come dicevamo), ma a sentire lei sembra che non sia possibile una cosa del genere...

Adesso io non sò che fare, in quanto penso che il sindacato mi abbia risposto su base di quanto riferito dall'INPS e per questo temo che una consultazione con con quest'ultimi non porti a nulla.

Potrei rivolgermi a qualche altro ente?

Grazie ancora
[#5]
Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.3k 118
Gentile utente,
Le confermo che la discriminante per l’integrazione non è il versamento dei contributi prima o dopo il 1995.
L’elemento determinante è il reddito personale (non necessariamente da lavoro).
Non saprei proprio dirle se le sue proprietà attuali siano o meno tali da impedire l’integrazione.
Non credo che il sindacato abbia ricevuto le notizie che le ha dato direttamente dall’INPS. Ribadisco, io una capatina la farei per avere informazioni di prima mano.
Tenga presente che la decisione di optare per una o altra “pensione” è irrevocabile per l’INPS.

Se vuole avere un altro parere rispetto al sindacato può rivolgersi ad un professionista privato (es. consulente del lavoro). Naturalmente in tal caso dovrà pagare la parcella per il consulto.
Ancora cari saluti
[#6]
Utente
Utente
Cosa vuol dire "Tenga presente che la decisione di optare per una o altra “pensione” è irrevocabile per l’INPS" ?

Il sindacato m'ha detto che dobbiamo fare "2 righe" all'INPS per rifiutare l'assegno ordinario di invalidità in quanto ammonta a soli €100 circa e di continuare a prendere l'invalidità di €290.

Io parlo con un altro sindacato ed anche con un consulente del lavoro (di certo non è la parcella il problema), in quanto mi trovo in una situazione molto difficile, data la mia patologia è sconsigliatissimo fare sforzi fisici e mentali però percepisco solo 290€. Se non dovessero integrarla al minimo mi vedo costretto a trovarmi un lavoro di qualunque natura e quando mi viene un'altra ictus mi faranno il funerale e pace a tutti...

E' una cosa inaccettabile!!! Non è proprio possibile sopportare una cosa del genere.
[#7]
Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.3k 118
Gentile utente,
La scelta sull’assegno da percepire è irrevocabile. Significa che se opta per l’assegno di invalidità civile con le “due righe” all’INPS, non potrà in futuro cambiare idea.
Concordo con lei che è utile sentire un altro parere prima di fare la scelta.
Cordiali saluti
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