Accertamenti ai fini 626

Mi pare che la legge 626 prescriva il potere per il datore di lavoro di sottoporre il dipendente a accertamenti in condizioni ben particolari.Sento mormorare di vocine secondo le quali si sarebbe proposto ai capi di segnalarmi alla direzione regionale ai fini 626 sottolineando i miei problemi relazionali,come se reclamare e protestare troppo fosse sintomo di squilibrio comportamentale.Il problema relazionale in sè e per sè è motivo di accertamento sanitario o lo diventa solo se fatto rientrare in quello psichico?Se dall'alto riconoscessero fondata la pretesa dell'ufficio, in cosa potrei incorrere?Potrebbero costringermi a fare accertamenti psichiatrici o solamente invitarmi a farli con delle ammonizioni scritte?A livello sindacale mi dicono che sarebbe da denuncia di mobbing tutto ciò,ossia se non ci sono prove che ho avuto comportamenti evidentemente squilibrati,violenti,insensati il dirigente non dovrebbe insinuare simili indagini.Certo è che coi capi e colleghi finora non ho avuto bei rapporti,ho avuto diversi screzi,scritto diverse lettere di reclamo,ma mai insultato,minacciato o aggredito qualcuno.Tant'è che con le mie lettere di reclamo mi si è creata la fama di saper scrivere bene citando leggi e ragionamenti degni di una persona che ha studiato.Vivo in situazione di isolamento ormai cronico e il sindacato ha già dovuto minacciare denuncia di mobbing per l'iter burocratico della mia assunzione e relative vicissitudini.Tra l'altro mi hanno proposto per ben due volte di divenire responsabile 626 perchè è incarico che nessuno vuol fare e recentemente una mia collega è stata segnalata in direzione regionale per problemi mentali per comportamenti quali andare in giro a strappare immagini di Padre Pio,mettere le mani al collo,minacciare di buttarsi giù dal balcone, con tanto di esonero da mansioni col pubblico.Il responsabile 626 mi ha garantito che finora nessuna segnalazione è stata fatta su di me in direzione regionale ma sto sempre all'erta e mi aspetto di tutto.
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Dr. Stefano Bonomo Medico del lavoro 213 1
la normativa attuale definita testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è il D.lgs 81/08 che ha comunque ripreso ed in alcuni punti ampliato il D.lgs 626/94 .
Il datore di lavoro a l'obbligo di tutelare i propri dipendenti dai rischi lavorativi tramite la nomina di un medico competente aziendale, che è tenuto comunque al segreto professionale inviando al datore di lavoro, come prescritto di legge, una idoneità lavorativa .
Eventuali ulteriori accertamenti specialistici possono essere richiesti dal medico al fine di una corretta valutazione della idoneità lavorativa e non per discriminare un lavoratore .
Ovviamente eventuali provvedimenti del datore di lavoro a livello di rendimento professionale o scelta della mansione esulano dall'ambito sanitario.
saluti

DOTT. STEFANO BONOMO MEDICO COMPETENTE AZIENDALE-Specialista in Medicina del Lavoro-

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Medico del lavoro, Medico di base, Medico di medicina generale, Medico osteopata attivo dal 2008 al 2009
Medico del lavoro, Medico di base, Medico di medicina generale, Medico osteopata
Caro signore

La legge 81/08 è stata fatta per tutelare il lavoratore dai rischi nell'ambiente di lavoro e prevenire o almeno diminuire il più possibile tutti i rischi nel ciclo lavorativo.
Quindi questa legge è per il lavoratore e non per essere usata contro.
Quindi si affidi al Medico Competente il quale saprà aiutarla nel migliore dei modi e nel frattempo nell'eventualità di abusi ha anche l'obbligo di tutelarla.

Cordialmente