Invalidità 100 inabile al lavoro e collocamento mirato
Soffro di disturbo bipolare tipo 1, ho 35 anni, uomo,sono in cura con litio, arpiprazolo e duloxetina.
Sono stato rosconosciuto invalido al 100% inabile al lavoro dalla commissione medica dell'asl competente con dicitura "soggetto autonomo, lucido collaborante con quadro psicopatologico prostrato".
Adesso (sto meglio) ho chiesto ai fini del collocamento mirato la diagnosi funzionale.
è possibile che la commissione nonostante sia stato dichiarato "invalido al 100% inabile al lavoro" mi dichiari collocabile al lavoro?
In prima istanza non avevo fatto richiesta di diagnosi funzionale, poiché i sindacati della mia zona non conoscevano la differenza rispetto all'invalidità e di cui io mi sono informato.
Vi ringrazio dell'attenzione prestatami. In attesa di risposta porgo cordiali saluti.
Sono stato rosconosciuto invalido al 100% inabile al lavoro dalla commissione medica dell'asl competente con dicitura "soggetto autonomo, lucido collaborante con quadro psicopatologico prostrato".
Adesso (sto meglio) ho chiesto ai fini del collocamento mirato la diagnosi funzionale.
è possibile che la commissione nonostante sia stato dichiarato "invalido al 100% inabile al lavoro" mi dichiari collocabile al lavoro?
In prima istanza non avevo fatto richiesta di diagnosi funzionale, poiché i sindacati della mia zona non conoscevano la differenza rispetto all'invalidità e di cui io mi sono informato.
Vi ringrazio dell'attenzione prestatami. In attesa di risposta porgo cordiali saluti.
[#1]
Spett.le Utente,
ebbi già occasione di rispondere a simile quesito in data 09-08-2011:
https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/233402-compatibilita-tra-lavoro-e-inabilita-lavorativa.html
< .... relativamente al quesito riguardante la compatibilità fra la condizione di "totale e permanente inabilità lavorativa al 100%" e lo svolgimento di eventuale attività lavorativa, esiste la Circolare del Ministero della Sanità dell'11 febbraio 1987 N° 3, che in merito precisa quanto segue:
"... I mutilati ed invalidi civili -totalmente inabili- di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, quindi, sono da individuare nei portatori delle più gravi minorazioni, ma non necessariamente in coloro cui è del tutto precluso lo svolgimento di una attività lavorativa.
I nuovi orientamenti espressi dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 a favore degli invalidi civili, ripresi ed ampliati in norme successive, tendono all'affermazione di una pratica di riabilitazione socio-sanitaria che agevoli l'inserimento in ogni settore senza esclusioni predeterminate.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha reso noto in una sua circolare (prot. n. 6/13966/A del 28 ottobre 1969) che: "anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili".
In effetti, nell'ambito della progressiva espansione e diversificazione delle tipologie professionali, talune attività collegate alla prevalente esplicazione di capacità intellettuali consentono lo svolgimento di un lavoro.....".>
Non risultano, per quanto è a mia conoscenza, ulteriori interventi normativi od applicativi, per cui ritengo che quanto sopra riportato sia tuttora valido.
Certamente, come Lei sa e fa presente, la possibilità di collocamento proficuo dipenderà dall'accertamento della cosiddetta "diagnosi funzionale" e dalle "abilità residue".
Distinti Saluti.
ebbi già occasione di rispondere a simile quesito in data 09-08-2011:
https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/233402-compatibilita-tra-lavoro-e-inabilita-lavorativa.html
< .... relativamente al quesito riguardante la compatibilità fra la condizione di "totale e permanente inabilità lavorativa al 100%" e lo svolgimento di eventuale attività lavorativa, esiste la Circolare del Ministero della Sanità dell'11 febbraio 1987 N° 3, che in merito precisa quanto segue:
"... I mutilati ed invalidi civili -totalmente inabili- di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, quindi, sono da individuare nei portatori delle più gravi minorazioni, ma non necessariamente in coloro cui è del tutto precluso lo svolgimento di una attività lavorativa.
I nuovi orientamenti espressi dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 a favore degli invalidi civili, ripresi ed ampliati in norme successive, tendono all'affermazione di una pratica di riabilitazione socio-sanitaria che agevoli l'inserimento in ogni settore senza esclusioni predeterminate.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha reso noto in una sua circolare (prot. n. 6/13966/A del 28 ottobre 1969) che: "anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili".
In effetti, nell'ambito della progressiva espansione e diversificazione delle tipologie professionali, talune attività collegate alla prevalente esplicazione di capacità intellettuali consentono lo svolgimento di un lavoro.....".>
Non risultano, per quanto è a mia conoscenza, ulteriori interventi normativi od applicativi, per cui ritengo che quanto sopra riportato sia tuttora valido.
Certamente, come Lei sa e fa presente, la possibilità di collocamento proficuo dipenderà dall'accertamento della cosiddetta "diagnosi funzionale" e dalle "abilità residue".
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
è possibile che in sede di diagnosi funzionale, alzino o abbasino la percentuale d'invalidità civile? Entro quanto tempo chiamano dalla domanda di sottopporsi a visita per diagnosi funzionale?in sede di visita basta portare il verbale d'invalidità o serve pure il certificato medico con cui è stata chiesta la visita ai fini dell'accertamento dell'invalidità?
La ringrazio vivamente, cordiali saluti.
La ringrazio vivamente, cordiali saluti.
[#3]
Spett.le Utente,
rispondo ai Suoi ulteriori quesiti in maniera articolata:
1.La visita effettuata per verificare la diagnosi funzionale non modifica la percentuale di invalidità già riconosciuta (fatta salva la possibilità di richiedere una revisione se si riscontrino evidenti difformità fra la condizione clinica riportata nel verbale di invalidità civile e le abilità residue dell'invalido; esempio tipico= soggetto cieco che è in grado di guidare, o casi analoghi).
2.I tempi di effettuazione delle visite variano da Regione a Regione, e da ASL ad ASL; per avere informazioni sulle tempistiche attuali, è opportuno contattare la segreteria della Commissioni competenti.
3.Le suggerisco di esibire in sede di visita, oltre al verbale di invalidità civile, una relazione clinica specialistica (possibilmente rilasciata da struttura pubblica) con l'aggiornamento delle condizioni cliniche e della terapia in atto.
Distinti Saluti.
rispondo ai Suoi ulteriori quesiti in maniera articolata:
1.La visita effettuata per verificare la diagnosi funzionale non modifica la percentuale di invalidità già riconosciuta (fatta salva la possibilità di richiedere una revisione se si riscontrino evidenti difformità fra la condizione clinica riportata nel verbale di invalidità civile e le abilità residue dell'invalido; esempio tipico= soggetto cieco che è in grado di guidare, o casi analoghi).
2.I tempi di effettuazione delle visite variano da Regione a Regione, e da ASL ad ASL; per avere informazioni sulle tempistiche attuali, è opportuno contattare la segreteria della Commissioni competenti.
3.Le suggerisco di esibire in sede di visita, oltre al verbale di invalidità civile, una relazione clinica specialistica (possibilmente rilasciata da struttura pubblica) con l'aggiornamento delle condizioni cliniche e della terapia in atto.
Distinti Saluti.
[#4]
Utente
Nell'ipotesi mi riconoscano coloccabile al lavoro, perdo il diritto alla reversibilità? Le faccio questa domanda perchè dalle mie parti, Lecce, il collocamento mirato non funziona ed, inoltre, rischierei di perdere il diritto alla reversibilità in caso morisse mio padre.
Le ricordo che ad oggi risulto:"INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71"
La ringrazio per l'attenzione,Distinti saluti.
Le ricordo che ad oggi risulto:"INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71"
La ringrazio per l'attenzione,Distinti saluti.
[#5]
Spett.le Utente,
se l'inabilità è condizione per la reversibilità di una pensione, il riconoscimento della collocabilità potrebbe essere considerato ostativo: tuttavia ciò è materia amministrativa previdenziale e non medico-legale, per cui Le suggerisco di rivolgersi, per tale quesito, ad un Ente di Patronato.
Ancora Distinti Saluti.
se l'inabilità è condizione per la reversibilità di una pensione, il riconoscimento della collocabilità potrebbe essere considerato ostativo: tuttavia ciò è materia amministrativa previdenziale e non medico-legale, per cui Le suggerisco di rivolgersi, per tale quesito, ad un Ente di Patronato.
Ancora Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 11.2k visite dal 03/09/2015.
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