Una forte ipoacusia bilaterale - riscontrata dal medico -che purtroppo tende ad aumentare
E' da 30 anni che, lavorando nella stessa azienda, sono sottoposto ad un forte rumore per tutte le 8 ore di lavoro giornaliere. Questo mi ha provocato una forte ipoacusia bilaterale - riscontrata dal medico -che purtroppo tende ad aumentare con il tempo.
Pero' soltanto da pochi anni le nuove norme di sicurezza obbligano il lavoratore a indossare le cuffie antirumore nello svolgere alcune mansioni. E tutti gli anni che ho lavorato senza cuffie ? Chi mi ripaga del fatto che il mio udito e' stato sollecitato in modo anomalo ed eccessivo per cosi' tanto tempo e anche i miei familiari sono costretti a parlarmi a voce alta perche' io riesca a sentirli?? Mi aspetta una qualche invalidita'e/o risarcimento pensionistico ?
Se si, cosa devo fare esattamente e quali visite mediche sostenere?
Grazie per l'attenzione. M 51 anni.
Pero' soltanto da pochi anni le nuove norme di sicurezza obbligano il lavoratore a indossare le cuffie antirumore nello svolgere alcune mansioni. E tutti gli anni che ho lavorato senza cuffie ? Chi mi ripaga del fatto che il mio udito e' stato sollecitato in modo anomalo ed eccessivo per cosi' tanto tempo e anche i miei familiari sono costretti a parlarmi a voce alta perche' io riesca a sentirli?? Mi aspetta una qualche invalidita'e/o risarcimento pensionistico ?
Se si, cosa devo fare esattamente e quali visite mediche sostenere?
Grazie per l'attenzione. M 51 anni.
[#1]
Mi sembra molto strano, gli otoprotettori (cuffie o tappi) sono obbligatori da oltre 20 anni e da oltre 10 anni sono obbligatorie le rilevazioni del rumore nelle aziende.
Ne parli con il medico competente dell'Azienda ove lavora, poichè se l'ipoacusia è di tipo professionale, il medico è obbligato a fare la denuncia all'INail e in base alla riduzione del grado uditivo potrà avere un indennizzo o una pensioncina dall'Inail.
Se ha dei problemi si rivolga al Servizio di Medicina del Lavoro dell'ASL di residenza ed esponga il suo problema. Inoltre anche il Patronato è disponibile a seguire queste problematiche.
Dr. Maurizio Golia - medico del lavoro e medico legale - Brescia
Ne parli con il medico competente dell'Azienda ove lavora, poichè se l'ipoacusia è di tipo professionale, il medico è obbligato a fare la denuncia all'INail e in base alla riduzione del grado uditivo potrà avere un indennizzo o una pensioncina dall'Inail.
Se ha dei problemi si rivolga al Servizio di Medicina del Lavoro dell'ASL di residenza ed esponga il suo problema. Inoltre anche il Patronato è disponibile a seguire queste problematiche.
Dr. Maurizio Golia - medico del lavoro e medico legale - Brescia
Dr. Maurizio Golia Specialista Medicina Legale e Medicina Preventiva Lavoratori tel. 339/7303091
Brescia - Cremona - Bergamo - Verona
[#2]
Utente
Purtroppo il medico dell'azienda "non si sbilancia piu' di tanto" e ho l'impressione che tenda a sminuire il mio problema evitando di andare contro l'azienda.
Provero' comunque ad insistere -come da Lei suggerito - tramite ASL e/o Patronato.
Grazie mille al Dr. Golia per la sua risposta.
M 51 anni.
Provero' comunque ad insistere -come da Lei suggerito - tramite ASL e/o Patronato.
Grazie mille al Dr. Golia per la sua risposta.
M 51 anni.
[#3]
Medico del lavoro, Medico di base, Medico di medicina generale, Medico osteopata
Caro signore.
Le espongo i significati e i vari tipi di denucia da effettuare da parte del medico competente.
Primo certificato medico di sospetta malattia professionale
Nell’accezione più comune del termine, per denuncia si intende la notificazione all’INAIL, da parte del datore di lavoro, di una sospetta malattia professionale certificata da un medico (qualunque medico, ma tanto più il medico competente), a carico di un lavoratore dipendente o socio. Al medico compete l’obbligo deontologico della certificazione; al datore di lavoro invece l’obbligo di legge (ex art.53 del DPR 1124/65) di trasmettere la denuncia all’INAIL corredata dal certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha notificato al datore di lavoro stesso la manifestazione della malattia. Le malattie professionali oggetto di assicurazione obbligatoria in Italia sono elencate nelle tabelle annesse al DPR 336/94, fra esse spicca l’ipoacusia da rumore. Le sentenze n. 179/88 e 206/88 della Corte Costituzionale hanno modificato il sistema assicurativo cosi detto "a lista chiusa", sancendo il diritto-dovere del medico di certificare qualunque tipo di sospetta tecnopatia, istituendo così, in buona sostanza un sistema assicurativo "a lista mista". La valutazione e la decisione ultima in merito alla natura e al grado invalidante della malattia denunciata restano a carico dell'INAIL, che concede o meno un indennizzo secondo i criteri illustrati nel DM 12.07.2000 (DM applicativo dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000
Denuncia referto alla Magistratura
Nella terza ed ultima accezione del termine, denuncia è l’atto formale con il quale si da notizia all’autorità giudiziaria di un reato perseguibile d’ufficio: in questo caso si tratta di una denuncia/referto che dovrebbe essere inoltrata alla Procura della Repubblica in tutti i casi in cui si sospetti una "lesione personale colposa" , ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale (lesione commessa, nel caso delle malattie professionali dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente). L’obbligo della denuncia/referto fa capo a tutti i medici in quanto tali, indipendentemente dal ruolo che rivestono. Va sottolineato peraltro che l’obbligo di invio diretto all’Autorità Giudiziaria può essere evitato con una "mediazione tecnica" cioè con l’invio agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) operanti nei servizi competenti dell’ASL. Gli UPG a loro volta inviano segnalazione al magistrato solo dopo opportune indagini volte ad approfondire l’effettiva natura professionale del quadro morboso.
Denuncia all'ASL
In una seconda accezione, denuncia è la notificazione richiesta al medico da una specifica norma di legge, ed esattamente l'art. 139 del DPR 1124/65, per scopi igenico-sanitari ed epidemiologici. La denuncia va inviata dal medico ai competenti servizi dell'ASL (denominati in Lombardia "Servizi di Prevenzione della Salute negli Ambienti di Lavoro - SPSAL"), dopo l'assorbimento, da parte delle ASL delle funzioni di vigilanza e controllo svolte fino alla fine degli anni '70 dall'Ispettorato del Lavoro. L'elenco delle malattie professionali da denunciare alle ASL sono quelle contemplate nel recente DM 14.01.2008, che ha aggiornato il contenuto di quanto sancito dal suddetto art. 139 del DPR 1124/65.
Cordialmente La saluto.
Le espongo i significati e i vari tipi di denucia da effettuare da parte del medico competente.
Primo certificato medico di sospetta malattia professionale
Nell’accezione più comune del termine, per denuncia si intende la notificazione all’INAIL, da parte del datore di lavoro, di una sospetta malattia professionale certificata da un medico (qualunque medico, ma tanto più il medico competente), a carico di un lavoratore dipendente o socio. Al medico compete l’obbligo deontologico della certificazione; al datore di lavoro invece l’obbligo di legge (ex art.53 del DPR 1124/65) di trasmettere la denuncia all’INAIL corredata dal certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha notificato al datore di lavoro stesso la manifestazione della malattia. Le malattie professionali oggetto di assicurazione obbligatoria in Italia sono elencate nelle tabelle annesse al DPR 336/94, fra esse spicca l’ipoacusia da rumore. Le sentenze n. 179/88 e 206/88 della Corte Costituzionale hanno modificato il sistema assicurativo cosi detto "a lista chiusa", sancendo il diritto-dovere del medico di certificare qualunque tipo di sospetta tecnopatia, istituendo così, in buona sostanza un sistema assicurativo "a lista mista". La valutazione e la decisione ultima in merito alla natura e al grado invalidante della malattia denunciata restano a carico dell'INAIL, che concede o meno un indennizzo secondo i criteri illustrati nel DM 12.07.2000 (DM applicativo dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000
Denuncia referto alla Magistratura
Nella terza ed ultima accezione del termine, denuncia è l’atto formale con il quale si da notizia all’autorità giudiziaria di un reato perseguibile d’ufficio: in questo caso si tratta di una denuncia/referto che dovrebbe essere inoltrata alla Procura della Repubblica in tutti i casi in cui si sospetti una "lesione personale colposa" , ai sensi dell’art. 590 del Codice Penale (lesione commessa, nel caso delle malattie professionali dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente). L’obbligo della denuncia/referto fa capo a tutti i medici in quanto tali, indipendentemente dal ruolo che rivestono. Va sottolineato peraltro che l’obbligo di invio diretto all’Autorità Giudiziaria può essere evitato con una "mediazione tecnica" cioè con l’invio agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) operanti nei servizi competenti dell’ASL. Gli UPG a loro volta inviano segnalazione al magistrato solo dopo opportune indagini volte ad approfondire l’effettiva natura professionale del quadro morboso.
Denuncia all'ASL
In una seconda accezione, denuncia è la notificazione richiesta al medico da una specifica norma di legge, ed esattamente l'art. 139 del DPR 1124/65, per scopi igenico-sanitari ed epidemiologici. La denuncia va inviata dal medico ai competenti servizi dell'ASL (denominati in Lombardia "Servizi di Prevenzione della Salute negli Ambienti di Lavoro - SPSAL"), dopo l'assorbimento, da parte delle ASL delle funzioni di vigilanza e controllo svolte fino alla fine degli anni '70 dall'Ispettorato del Lavoro. L'elenco delle malattie professionali da denunciare alle ASL sono quelle contemplate nel recente DM 14.01.2008, che ha aggiornato il contenuto di quanto sancito dal suddetto art. 139 del DPR 1124/65.
Cordialmente La saluto.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 6.9k visite dal 04/09/2008.
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