Richiesta informazioni
Salve, volevo sottoporre alla Vostra attenzione il mio caso.
Nel 2004 il centro per l'impiego rilasciò il nulla osta all'azienda che doveva assumermi secondo la legge L.68/99 riguardante il collocamento mirato dei disabili. In tale documento era scritto chiaramente: Codesta Ditta è tenuta ad assegnare al lavoratore una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche: impiegatizio o manuali con esclusione della esposizione a rumore sup. a 80 DBA, della movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti ripetitivi degli arti superiori (come parere espresso nella scheda tecnico-professionale del comitato tecnico)
Da premettere che, prima di essere assunto dall'azienda, lavorai tramite agenzia interinale in una postazione che prevedeva proprio la movimentazione manuale dei carichi con movimenti ripetitivi degli arti superiori e lo stazionamento in posizione eretta! Quindi, successivamente, mi è stata attribuita la stessa mansione! Ora io Vi chiedo: I carichi hanno una soglia di peso al di sotto della quale non vengono considerati tali? Preciso che i pezzi che movimento ripetutamente arrivano a pesare 2/3 kg. Quando l'azienda mi assunse lo fece a tempo determinato per un anno e poi mi assunse a tempo indeterminato. Ormai sono 3 anni che sono assunto a tempo indeterminato. Cosa posso fare secondo voi se sussistono le condizioni di una incompatibilità tra le mie condizioni fisiche e la mia occupazione attuale?
Grazie, saluti
Nel 2004 il centro per l'impiego rilasciò il nulla osta all'azienda che doveva assumermi secondo la legge L.68/99 riguardante il collocamento mirato dei disabili. In tale documento era scritto chiaramente: Codesta Ditta è tenuta ad assegnare al lavoratore una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche: impiegatizio o manuali con esclusione della esposizione a rumore sup. a 80 DBA, della movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti ripetitivi degli arti superiori (come parere espresso nella scheda tecnico-professionale del comitato tecnico)
Da premettere che, prima di essere assunto dall'azienda, lavorai tramite agenzia interinale in una postazione che prevedeva proprio la movimentazione manuale dei carichi con movimenti ripetitivi degli arti superiori e lo stazionamento in posizione eretta! Quindi, successivamente, mi è stata attribuita la stessa mansione! Ora io Vi chiedo: I carichi hanno una soglia di peso al di sotto della quale non vengono considerati tali? Preciso che i pezzi che movimento ripetutamente arrivano a pesare 2/3 kg. Quando l'azienda mi assunse lo fece a tempo determinato per un anno e poi mi assunse a tempo indeterminato. Ormai sono 3 anni che sono assunto a tempo indeterminato. Cosa posso fare secondo voi se sussistono le condizioni di una incompatibilità tra le mie condizioni fisiche e la mia occupazione attuale?
Grazie, saluti
[#1]
Biochimico clinico, Allergologo, Medico di laboratorio
L'idoneita' o meno del lavoratore alle specifiche mansioni a cui e' stato destinato, e' valutata dal medico competente aziendale.
Se lei fa quello che fa, e' perche' un medico competente l'ha ritenuto idoneo a quello specifico lavoro.
Se lei non e' d'accordo col giudizio di idoneita' espresso dal medico competente, puo' fare ricorso. Copioincollo:
"Il ricorso avverso il giudizio del Medico Competente è previsto dal D.Lgs 626/94 nell'art.17 comma 4: "Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso". La richiesta va ovviamente motivata e sarà la commissione dell'organo di vigilanza a confermare o meno il giudizio del Medico Competente. Una volta espresso il giudizio della commissione questo deve essere accettato dal Medico Competente, dal lavoratore e dal Datore di Lavoro."
Se lei fa quello che fa, e' perche' un medico competente l'ha ritenuto idoneo a quello specifico lavoro.
Se lei non e' d'accordo col giudizio di idoneita' espresso dal medico competente, puo' fare ricorso. Copioincollo:
"Il ricorso avverso il giudizio del Medico Competente è previsto dal D.Lgs 626/94 nell'art.17 comma 4: "Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso". La richiesta va ovviamente motivata e sarà la commissione dell'organo di vigilanza a confermare o meno il giudizio del Medico Competente. Una volta espresso il giudizio della commissione questo deve essere accettato dal Medico Competente, dal lavoratore e dal Datore di Lavoro."
[#2]
Qualora le mansioni svolte presso la ditta non siano compatibili con le prescrizioni della relazione conclusiva dell'ASL competente ai sensi della L. 68, e la ditta non può spostarla ad altre mansioni previa visita del medico competente, potrà fare ricorso al competente ufficio del collocamento mirato degli invalidi civili per essere sottoposto a visita dalla competente commissione istituita presso le ASL.
Dr. Maurizio Golia - medico legale e medico del lavoro - Brescia
Dr. Maurizio Golia - medico legale e medico del lavoro - Brescia
Dr. Maurizio Golia Specialista Medicina Legale e Medicina Preventiva Lavoratori tel. 339/7303091
Brescia - Cremona - Bergamo - Verona
[#3]
Ex utente
Ultimamente ho avuto anche una tendinite all'abduttore dell'alluce destro. Questa tendinite mi ha costretto a fare circa tre settimane di malattia e diversi cicli di mesoterapia. Prima di andare in ferie sono tornato a lavoro per una settimana e ho notato che alla fine del turno avevo molto fastidio al tendine. Cosa potrei fare in queste condizioni? A chi fare presente la cosa? Rischio il posto di lavoro? Sono sempre in tempo per oppormi alla mansione attribuita dall'azienda? Come mai è il lavoratore a dover fare ricorso? Non dovrebbe essere compito della ASL e della commissione invalidi civili accertare se il lavoratore viene destinato ad una postazione idonea al loro giudizio? Perchè la decisione spetta al medico aziendale? Credo che una commissione sia più attendibile di un singolo medico!
E' l'Italia che funziona male! Dicono che combattono il lavoro nero e su queste cose vale più il giudizio del medico dell'azienda che quello di una commissione?
Spiegatemi per cortesia!
Grazie
E' l'Italia che funziona male! Dicono che combattono il lavoro nero e su queste cose vale più il giudizio del medico dell'azienda che quello di una commissione?
Spiegatemi per cortesia!
Grazie
[#4]
Le confermo che l'azienda per il tramite del medico competente verifica l'idoneità alla mansione, la normativa prevede che avverso il giudizio del medico competente è possibile fare ricorso alla ASL competente.In ogni caso è previsto prima il giudizio del medico della ditta.
Dr. Maurizio Golia - Brescia
Dr. Maurizio Golia - Brescia
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 2.2k visite dal 06/08/2008.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.