Un altro quesito, può il medico
Vorrei capire una volta per tutte se con un certificato di depressione sono cmq tenuta ad osservare gli orari di presenza in casa per visita fiscale.
Ma sopratutto un altro quesito, può il medico di base, anche vedendo che c' e una diagnosi di depressione da specialista privato ; però curata con farmaci omeopatici .. revocarmi la malattia o obbligarmi ad utilizzare farmaci normali????
grazie
p.s. non è che voglio stare a casa perke non ho vogliA di lavorare ma mi rendo conto che nonostante non sia piu in grado di stare al lavoro , alloggiare sempre in casa mi riduce a un vegetale sul letto senza voglia di fare nulla di nulla sperando di scoparire....
grazie
Ma sopratutto un altro quesito, può il medico di base, anche vedendo che c' e una diagnosi di depressione da specialista privato ; però curata con farmaci omeopatici .. revocarmi la malattia o obbligarmi ad utilizzare farmaci normali????
grazie
p.s. non è che voglio stare a casa perke non ho vogliA di lavorare ma mi rendo conto che nonostante non sia piu in grado di stare al lavoro , alloggiare sempre in casa mi riduce a un vegetale sul letto senza voglia di fare nulla di nulla sperando di scoparire....
grazie
[#1]
Gentile Utente,
in risposta al Suo quesito, Le faccio presente che il
lavoratore che si assenta per malattia ha l'obbligo contrattuale di essere reperibile per le eventuali visite di controllo richieste dal datore di lavoro, o disposte dall'Ente previdenziale.
Attualmente per i lavoratori privati le fasce di reperibilità vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi la domenica ed i festivi.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è invece vigente, dopo alcune variazioni degli orari il Decreto N°15 del 20.01.2010, per cui a decorrere dal 04.02.2010, le nuove fasce di reperibilità vanno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Inoltre il medico fiscale, nell'effettuazione della visita di rito, esprime un giudizio sulla prognosi espressa dal Medico di Medicina Generale (durata dello stato di malattia che rende inabili al lavoro), e non sulla diagnosi della malattia stessa o sulla idoneità della terapia.
Nel caso di prognosi indicate da certificazioni specialistiche (meglio se specialisti di struttura pubblica, e non privati), si ha un ulteriore elemento a sostegno della necessità di periodo di astensione dal lavoro, certificato oltre che dal Medico di Medicina Generale da un clinico specialista nella cura dell'infermità specifica.
Tuttavia nell'ipotesi che la prognosi indicata del medico curante e quella valutata dal medico fiscale siano diverse e quest'ultimo riduca il periodo di malattia, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale con apposita annotazione sul referto, mentre l’Istituto di previdenza o l’Azienda Sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento.
In tal caso il lavoratore sarà sottoposto al giudizio superiore da parte del responsabile del Servizio Medicina Legale della ASL o dell’INPS, che ne darà tempestiva comunicazione al lavoratore.
Nel caso tale giudizio confermi la prognosi espressa dal medico fiscale, questi dovrà riprendere il lavoro o, se del caso, presentare ricorso giudiziario.
Distinti Saluti.
in risposta al Suo quesito, Le faccio presente che il
lavoratore che si assenta per malattia ha l'obbligo contrattuale di essere reperibile per le eventuali visite di controllo richieste dal datore di lavoro, o disposte dall'Ente previdenziale.
Attualmente per i lavoratori privati le fasce di reperibilità vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi la domenica ed i festivi.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è invece vigente, dopo alcune variazioni degli orari il Decreto N°15 del 20.01.2010, per cui a decorrere dal 04.02.2010, le nuove fasce di reperibilità vanno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Inoltre il medico fiscale, nell'effettuazione della visita di rito, esprime un giudizio sulla prognosi espressa dal Medico di Medicina Generale (durata dello stato di malattia che rende inabili al lavoro), e non sulla diagnosi della malattia stessa o sulla idoneità della terapia.
Nel caso di prognosi indicate da certificazioni specialistiche (meglio se specialisti di struttura pubblica, e non privati), si ha un ulteriore elemento a sostegno della necessità di periodo di astensione dal lavoro, certificato oltre che dal Medico di Medicina Generale da un clinico specialista nella cura dell'infermità specifica.
Tuttavia nell'ipotesi che la prognosi indicata del medico curante e quella valutata dal medico fiscale siano diverse e quest'ultimo riduca il periodo di malattia, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale con apposita annotazione sul referto, mentre l’Istituto di previdenza o l’Azienda Sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento.
In tal caso il lavoratore sarà sottoposto al giudizio superiore da parte del responsabile del Servizio Medicina Legale della ASL o dell’INPS, che ne darà tempestiva comunicazione al lavoratore.
Nel caso tale giudizio confermi la prognosi espressa dal medico fiscale, questi dovrà riprendere il lavoro o, se del caso, presentare ricorso giudiziario.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 3.2k visite dal 15/05/2011.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.