Assenza per cure balneo-fanghi termali

Buongiorno, sono un invalido del lavoro con 55% di invalidità, ho fatto richiesta all' Inail per un ciclo di cure termali e loro dopo avermi fatto visitare dal loro medico hanno accettato la mia richiesta concedendomi un ciclo di 12 giorni. Lavoro però in un' azienda privata, e dopo essermi assentato per circa 1 anno per un grave infortunio, e anche perchè il settore di cui mi occupo lo seguo solo io mi vengono gli scrupoli ad assentarmi. Ma penso che ora ne parlerò pe risolvere la questione. Volevo chiedere se questi giorni di assenza vengono inquadrati come malattia, o se devo prendermi delle giornate di ferie. Le cure servono per numerose oste-oartrosi dovute a multiple fratture agli arti e all' isnerimento di protesi. Grazie mille.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
I lavoratori infortunati in regime di tutela INAIL possono usufruire di cure idrofangotermali, a carico dell’Ente, previa sottoposizione a verifica da parte del medico dell’INAIL.
Le prestazioni garantite sono di natura sanitaria ed economica. Queste ultime consistono nel rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno all’invalido e all’eventuale accompagnatore per l’effettuazione delle cure, soggiorno in albergo convenzionato, anche per l’eventuale accompagnatore, indennità per inabilità temporanea assoluta o integrazione della rendita diretta.
La prestazione è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il lavoratore dovrà essere, quindi, tenuto al pagamento del “ticket” nella misura prevista dalla legge. Hanno diritto alla prestazione: lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta; titolari di rendita per i quali non sia scaduto l’ultimo termine di revisione; malati di silicosi o di asbestosi senza limiti di tempo.
Per ottenere la prestazione bisogna presentare la richiesta alla Sede INAIL di appartenenza. Il medico dell’INAIL stabilisce, per le cure, l'opportunità, la tipologia e la durata tenendo conto dell’elenco tassativo del Ministero della Salute circa le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.
L'assenza necessaria all'effettuazione delle cure termali è considerata a tutti gli effetti assimilabile all'assenza per malattia nei limite massimo di 15 giorni all'anno.
Per ottenere ciò debbono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1.presenza della patologia nello specifico elenco
2.prescrizione dello specialista (ASL od INAIL)che riporti il parere medico favorevole sull'efficacia determinante di un tempestivo trattamento termale, anche associato ad altri mezzi di cura, ed un motivato giudizio terapeutico sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica e riabilitativa se non differita sino alle ferie o ai congedi ordinari
3.inizio della cura entro 30 giorni (di calendario) dalla prescrizione
4.distanza tra le cure termali ed eventuale periodo di ferie di almeno 15 giorni di calendario


Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]