Infortunio inail

Ho subito un incidente durante il tragitto verso il luogo di lavoro. Tale incidente è risultato infortunio sul lavoro, il problema è che il sinistro è risultato provocato per il 100% da me perchè facevo inversione. Il danno subito è stato trauma cranico commotivo, fratture apofisi traverse L1-L4 e frattura ischio ileo pubica.
C'è la probabilità che l'INAIL mi riconosca un indenizzo per danno biologico permanente?
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spettabile Utente,
il danno biologico permanente può essere valutato solo al termine del periodo di convalescenza, quando l'infortunato consegue la guarigione o la stabilizzazione clinica, con postumi.
Lei pertanto, dopo circa sei mesi dalla chiusura del periodo di inabilità temporanea, sarà convocata presso la sede INAIL competente, e sottoposta a visita medico-legale
per l'accertamento di eventuali postumi permanenti. Solo in tale sede si potrà stabilire se è residuato danno biologico (in teoria potrebbe anche conseguire la guarigione clinica, senza postumi) e l'entità del danno biologico riferibile ai postumi, sulla base delle tabelle INAIL di riferimento.

L'indennizzo, sulla base di una sentenza della Cassazione del 2009, dovrebbe esserLe erogato dall'INAIL anche nella fattispecie di colpa nella circolazione stradale.

Può leggere in proposito anche:
http://www.impresalavoro.eu/sentenze/linail-risarcisce-anche-i-guidatori-imprudenti.html

"Per estendere il più possibile la portata di questa tutela, la legge impone il risarcimento anche a favore delle vittime dei cosiddetti “infortuni in itinere”, ossia gli incidenti subiti nel tragitto casa-lavoro e rientro.
La sentenza n. 17655/2009 della Corte di Cassazione ha destato molte perplessità. Il caso esaminato riguardava un dipendente che, andando al lavoro, aveva bruciato uno stop e avuto un grave incidente stradale che l’ha tenuto immobilizzato per mesi. L’INAIL ha scelto di risarcirlo, e, come conseguenza, di elevare sensibilmente il premio a carico della società datrice di lavoro.
Quest’ultima, però, ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale la decisione dell’INAIL, ritenendo che, essendoci grave colpa del lavoratore (che aveva violato una precisa norma del codice della strada), non spettava a quest’ultimo alcun risarcimento, e tantomeno fosse dovuto alcun aumento di premio a carico dell’azienda.
La vicenda giudiziaria si è trascinata fino in Cassazione, e qui è arrivata la doccia fredda: i giudici, infatti, hanno concluso che il lavoratore NON è risarcibile solo se l’incidente deriva da dolo (egli stesso l’ha provocato volontariamente), il quale è presunto anche in caso di gravissime violazioni del codice della strada, come imboccare una strada contromano.
Non rispettare uno stop, invece, non è stato giudicato un comportamento altrettanto sventato: l’incidente non è stato doloso bensì soltanto colposo, e come tale l’infortunio subito dal lavoratore è risarcibile."


Ed anche:
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/Le_vostre_domande/Incidenti_stradali/index.jsp

"L'Inail garantisce un indennizzo ai lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o si ammalano di una delle cd malattie professionali, ma sono tutelati anche i lavoratori che subiscono un incidente nel tragitto casa-lavoro-casa.
Naturalmente questo principio subisce alcune eccezioni: ad esempio, non può essere risarcito l'infortunio in itinere quando il comportamento del lavoratore sia causa esclusiva dell'evento. Oppure quando il lavoratore modifichi arbitrariamente il normale tragitto per finalità personali, ovvero nel caso in cui il lavoratore si sia messo al volante sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza. E' inoltre escluso il risarcimento dell'infortunio in caso di dolo, cioè nel caso in cui l'assicurato abbia provocato volontariamente il sinistro.

Nel caso proposto, invece, come ha avuto modo di stabilire la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17655/2009, non è rilevante che l'incidente sia accaduto per colpa, imprudenza e, in generale, a causa della disattenzione del guidatore. In questo caso, quindi, il lavoratore ha diritto al risarcimento da parte dell'Inail poiché l'infortunio si è verificato a causa di un comportamento imprudente del lavoratore avvenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa."

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]