Visita collegiale
SALVE, VORREI PORVI LA MIA STORIA E VORREI SAPERE COME DEVO COMPORTARMI. 6 ANNI FA DURANTE L ORARIO DI LAVORO MI SONO FATTO MALE AD UNA SPALLA CON CONSEGUENTE LUSSAZIONE. MI SONO OPERATO E DOPO 90 GIORNI SONO RITORNATO AL LAVORO. NN MI HANNO FATTO METTERE IN INFORTUNIO E MI HANNO DETTO KE AL RIENTRO AL LAVORO AVREI AVUTO UNA MANSIONE LEGGERA KOSI NN SFORZAVO MOLTO LA SPALLA. RITORNATO AL LAVORO E ANDATO TUTTO BENE FINO A GENNAIO DI QUEST ANNO QUANDO DOPO VARI TENTATIVI ANDATI A VUOTO UN GIORNO MI HANNO DETTO DI SPOSTARMI DI POSTO IO HO DETTO KE LA MIA SPALLA POTEVA RISENTIRNE XO LORO NN NE HANNO VOLUTO SAPERE E MI HANNO CAMBIATO. DOPO DUE ORE MI SONO LUSSATO DINUOVO LA SPALLA. LA MIA RABBBIA ERA TANTA E VOLEVO RIVOLGERMI AD UN AVVOCATO XO SONO STATO DINUOVO CONVINTO DA ALCUNI DIRIGENTI DELLA MIA AZIENDA A NN METTERMI IN INFORTUNIO E KE AL RIENTRO SAREI RITORNATO AL MIO VEKKIO POSTO. QUESTA VOLTA DOPO ALCUNI GIORNI IN OSPEDALE HANNO RITENUTO X IL MOMENTO NN OPERARMI. SONO RITORNATO AL LAVORO DOPO 70 GIORNI DI BENDAGGI E FISIOTERAPIA. A DISATNZA DI 3 MESI MI HANNO DETTO KE DEVO RITORNARE A FARE ALCUNI LAVORI UN PO PESANTI ALTRIMENTI DEVONO MANDARMI ALLA VISITA COLLEGIALE.E POSSIBILE SAPERE IO KOME DEVO KOMPORTARMI IN QUESTO CASO? IO SONO TRANQUILLO XKE IL PROBLEMA C E E SI VEDE. CORDIALI SALUTI. GRAZIE
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Medico del lavoro
Gentile utente,
il D.Lgs. 106/2009 (in vigore dal 20 agosto 2009), correttivo ed integrativo del D.Lgs. 81/2008 (normativa fondamentale in materia), ha introdotto l'obbligo, per il datore di lavoro, di far visitare dal Medico Competente (comunemente "medico di fabbrica") i lavoratori al rientro dopo 60 giorni continuativi di assenza dal lavoro per motivi di salute. Tale visita deve essere effettuata dopo il rientro e prima che il lavoratore possa essere readibito alle proprie mansioni. Se tu - come scrivi - sei rientrato dopo un'assenza di 70 giorni e questo è avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 dovresti essere visitato dal Medico Competente il quale, nel Giudizio di Idoneità consegnato sia a te che al datore di lavoro, dovrebbe aver specificato eventuali mansioni che, in considerazione del tuo stato di salute, non avresti potuto svolgere.
Il datore di lavoro può richiedere, sostenendone l'onere, una visita, comunemente definita "collegiale", presso enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico (come le università), ai sensi dell'Art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il fine è, testualmente, quello di "far controllare la idoneità fisica del lavoratore" da un organismo autorevole e al di sopra delle parti. Se tu dovessi essere convocato a svolgere una visita "collegiale" ti suggerisco di portare tutta la documentazione sanitaria relativa alle problematiche per le quali vieni visitato.
Dato che per risponderti ho ritardato di 20 minuti la mia uscita del sabato sera, consentimi un piccolo "rimprovero"/consiglio: non è buona norma scrivere nei forum in maiuscolo (è come "gridare") e, scrivendo di argomenti importanti quali la propria salute, per occasioni future (come l'eventuale "collegiale") sarebbe meglio evitare le k e le x.
il D.Lgs. 106/2009 (in vigore dal 20 agosto 2009), correttivo ed integrativo del D.Lgs. 81/2008 (normativa fondamentale in materia), ha introdotto l'obbligo, per il datore di lavoro, di far visitare dal Medico Competente (comunemente "medico di fabbrica") i lavoratori al rientro dopo 60 giorni continuativi di assenza dal lavoro per motivi di salute. Tale visita deve essere effettuata dopo il rientro e prima che il lavoratore possa essere readibito alle proprie mansioni. Se tu - come scrivi - sei rientrato dopo un'assenza di 70 giorni e questo è avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 dovresti essere visitato dal Medico Competente il quale, nel Giudizio di Idoneità consegnato sia a te che al datore di lavoro, dovrebbe aver specificato eventuali mansioni che, in considerazione del tuo stato di salute, non avresti potuto svolgere.
Il datore di lavoro può richiedere, sostenendone l'onere, una visita, comunemente definita "collegiale", presso enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico (come le università), ai sensi dell'Art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il fine è, testualmente, quello di "far controllare la idoneità fisica del lavoratore" da un organismo autorevole e al di sopra delle parti. Se tu dovessi essere convocato a svolgere una visita "collegiale" ti suggerisco di portare tutta la documentazione sanitaria relativa alle problematiche per le quali vieni visitato.
Dato che per risponderti ho ritardato di 20 minuti la mia uscita del sabato sera, consentimi un piccolo "rimprovero"/consiglio: non è buona norma scrivere nei forum in maiuscolo (è come "gridare") e, scrivendo di argomenti importanti quali la propria salute, per occasioni future (come l'eventuale "collegiale") sarebbe meglio evitare le k e le x.
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Utente
certo che l ho fatta la visita dal medico della mia ditta e mi e stato segnato sul mio libretto tutto il mio problema. i miei superiori mi hanno fatto capire che non gli interessa. siccome ho deciso che la mia salute e molto piu importante del lavoro credo che mi rivolgero ad un avvocato per tutelarmi. dottore se ho solo una piccola possibilita di avere ragione ho tantissima voglia di fargliela pagare a qualcuno. cordiali saluti
[#3]
Medico del lavoro
Non conosco il tuo caso personale né gli ambienti di lavoro tuttavia, da ciò che hai descritto, mi sembra che il Medico Competente abbia svolto i suoi compiti; resta un problema che riguarda i rapporti intercorrenti tra te e il tuo datore di lavoro. Non sono in grado e, ovviamente, non posso esprimermi in proposito; ti consiglio, prima di prendere qualsiasi decisione, di attendere il parere espresso in visita "collegiale", la quale - ti ricordo - è svolta presso un organismo super partes.
[#5]
Medico del lavoro
Considerato il quadro clinico che tu descrivi ritengo improbabile che, in sede di visita "collegiale", venga formulato un parere che ti precluda la possibilità di svolgere qualsiasi mansione! Verosimilmente - in base alla descrizione delle mansioni fornita dal datore di lavoro e a ciò che dichiarerai tu in merito - sarà fornito un orientamento su quali compiti tu potrai svolegere e non. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia in grado di affidarti una mansione tra quelle indicate il tuo contratto, a seconda della tipologia dello stesso, potrebbe essere risolto.
In ogni caso la visita "collegiale" - che, ti ricordo ancora, essere super partes - non si conclude con un "giudizio di idoneità" propriamente detto, il quale resta di pertinenza del Medico Competente nella cui formulazione terrà presente anche (ma non solo) quanto emerso in tale visita.
In ogni caso la visita "collegiale" - che, ti ricordo ancora, essere super partes - non si conclude con un "giudizio di idoneità" propriamente detto, il quale resta di pertinenza del Medico Competente nella cui formulazione terrà presente anche (ma non solo) quanto emerso in tale visita.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 17.6k visite dal 04/09/2010.
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