Visite mediche in fase preassuntiva
Gradirei sapere:
1 - cosa si intende a norma del nuovo TUSL all'art 43 comma 3 ..... non devono essere effettuate le visite mediche IN FASE PREASSUNTIVA.
2 - che differenzac'è con la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine divalutare la sua idoneita' alla mansione specifica (art 43 comma 2)
Grazie per la disponibilità.
1 - cosa si intende a norma del nuovo TUSL all'art 43 comma 3 ..... non devono essere effettuate le visite mediche IN FASE PREASSUNTIVA.
2 - che differenzac'è con la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine divalutare la sua idoneita' alla mansione specifica (art 43 comma 2)
Grazie per la disponibilità.
[#1]
Gentile Utente,
l'abolizione delle visite pre-assuntive da parte del medico competente aziendale è stata confermata dal Dlvo 81/08 art. 41 comma 3. Tale normativa recepisce quanto già disposto dalla legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Infatti, il medico competente non ha titolo per visitare una persona che ancora non è dipendente dell'azienda; anche perché il lavoratore, non essendo ancora dipendente, non potrebbe fare ricorso all'ASL.
Può essere fatta una visita preventiva durante il periodo di prova; in caso di inidoneità, il contratto di lavoro potrebbe non essere confermato.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, prima dell'assunzione, da parte dell'ASL o di altra struttura pubblica, ma mai presso medici privati di fiducia.
La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
La visita preventiva, invece, è effettuata dal medico competente aziendale ed è finalizzata a valutare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità ad una mansione specifica.
Contro il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'ASL territoriale.
Cordiali saluti
l'abolizione delle visite pre-assuntive da parte del medico competente aziendale è stata confermata dal Dlvo 81/08 art. 41 comma 3. Tale normativa recepisce quanto già disposto dalla legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Infatti, il medico competente non ha titolo per visitare una persona che ancora non è dipendente dell'azienda; anche perché il lavoratore, non essendo ancora dipendente, non potrebbe fare ricorso all'ASL.
Può essere fatta una visita preventiva durante il periodo di prova; in caso di inidoneità, il contratto di lavoro potrebbe non essere confermato.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, prima dell'assunzione, da parte dell'ASL o di altra struttura pubblica, ma mai presso medici privati di fiducia.
La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
La visita preventiva, invece, è effettuata dal medico competente aziendale ed è finalizzata a valutare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità ad una mansione specifica.
Contro il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'ASL territoriale.
Cordiali saluti
Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.5k visite dal 17/09/2009.
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