Consegna cartella sanitaria alle dimissioni lavoratore - dlgs81/08 art25 comma e
Ho cambiato lavoro ad Agosto 2023 ma non ho ricevuto la cartella sanitaria.
Ho svolto visita di fine rapporto con il MC ed ho ricevuto la sua idoneità relativa a quella visita.
Ho da parte gli esiti delle visite periodiche precedenti consegnatemi al termine della visita.
Vorrei avere la cartella sanitaria completa, cioè la consegna dal DL (od il suo rappresentante MC) in un unico fascicolo unico.
Posso invocare questo articolo?
(da come leggo dovrebbe essere obbligo del MC)
Grazie
Dlgs 81/08 Art. 25 - Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
Ho svolto visita di fine rapporto con il MC ed ho ricevuto la sua idoneità relativa a quella visita.
Ho da parte gli esiti delle visite periodiche precedenti consegnatemi al termine della visita.
Vorrei avere la cartella sanitaria completa, cioè la consegna dal DL (od il suo rappresentante MC) in un unico fascicolo unico.
Posso invocare questo articolo?
(da come leggo dovrebbe essere obbligo del MC)
Grazie
Dlgs 81/08 Art. 25 - Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
[#1]
Gentile utente?
Certamente può richiedere copia integrale della cartella sanitaria e di rischio.
Ha ragione, la consegna dovrebbe essere una incombenza del medico competente, senza la richiesta del dipendente.
Cordiali saluti
Certamente può richiedere copia integrale della cartella sanitaria e di rischio.
Ha ragione, la consegna dovrebbe essere una incombenza del medico competente, senza la richiesta del dipendente.
Cordiali saluti
Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 711 visite dal 27/04/2024.
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