Chi è e di cosa si occupa il Consulente Tecnico di Parte (CTP)

La Consulenza a singoli individui e professionisti del settore medico-giuridico.

Le Parti che intendano assicurare la propria difesa tecnica nell’ambito dell’indagine disposta dal Magistrato possono incaricare Esperti di loro fiducia che li assistano nel corso delle operazioni peritali. 


Il Consulente Tecnico di Parte (CTP):

- concorre con l’Avvocato nella definizione dei molteplici profili che compongono la linea difensiva dell’Assistito, ciascuno relativamente al proprio bagaglio di competenze e nei rispettivi ruoli, mantenendo la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale;

- aiuta la Parte a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali, contenendo i dubbi e le preoccupazioni che naturalmente possono emergere in questi contesti; delineando sia gli elementi favorevoli che quelli contrastanti la questione tecnica sottesa al giudizio da promuovere;

- partecipa alle operazioni peritali, verificando la correttezza dell’operato del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), o Perito; suggerisce o richiede indagini specifiche, formula osservazioni e riserve circa la metodologia da esso impiegata. Le conclusioni del CTU sono seguite dal Magistrato non per obbligo giuridico, ma solo se egli le ritiene convincenti. Se al Magistrato si portano argomenti sufficienti per convincerlo dell’erroneità delle conclusioni del CTU, egli può anche disattendere le risultanze del consulente tecnico che ha nominato;

- concerta insieme ai Colleghi tempi e metodi per il lavoro comune; manifesta con lealtà il proprio dissenso; critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati dagli altri Colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale (cfr. Art 12 - Linee guida deontologiche per lo Psicologo Forense).

 

Data pubblicazione: 16 dicembre 2014

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