"Assistente sessuale" per persone disabili: una legge?

carlamariabrunialti
Dr.ssa Carla Maria Brunialti Psicoterapeuta, Psicologo, Sessuologo

Assistente sessuale:

per la "sessualità assistita" delle persone con disabilità

giace in Parlamento un disegno di legge.

20000 persone hanno cliccato sulla news “Sesso nella disabilità?”, rivelando così un’attenzione, o semplicemente una curiosità, che mi motiva ad un altro passo avanti.

E' stato presentato qualche tempo fa il disegno di legge per la sessualità assistita delle persone con disabilità (ddl 1442).

Lo ritengo un fatto importante.

A chi fatica a capire il senso di ciò, chiedo di iniziare da una riflessione, se si vuole banale, su tre situazioni differenti:

  1. un giorno, andando in moto, cado e rimango paralizzato; devo anche rinunciare alla sessualità e alla affettività, oltre che a moltissime altre cose?
  2. Oppure: se ho un figlio dis/abile fisico o psichico dalla nascita, devo “provvedere” io madre alla sua area sessuale (come spesso accade), oppure è meglio se esiste una persona preparata e formata?
  3. Se mi colpisce una malattia neurodegenerativa, possibile anche in giovanissima età, che ne faccio del mio essere sessuato e sessuale?

Obiettivo della legge proposta

Il disegno di legge che giace n Parlamento da tempo intende favorire il pieno sviluppo e la piena espressione, anche sotto il profilo della sessualità, della persona con dis/abilità.
I diritti sessuali sono oggi considerati diritti umani come quelli all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute. Ogni persona dovrebbe quindi avere la possibilità, indipendentemente dalla propria condizione di salute, malattia, dis/abilità, di compiere scelte informate e responsabili riguardo al proprio ben-essere sessuale e di disporre di opportunità e di mezzi adeguati a compiere tali scelte.

Le difficoltà della persona con disabilità

Molte persone in condizione di dis/abilità non possono autonomamente intrattenere relazioni interpersonali complete sotto il profilo psico-affettivo, emotivo e sessuale poiché:

  • impedite da una condizione di ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità 
  • a causa di un aspetto fisico lontano dai modelli estetici dominanti e ritenuti attraenti.

In alcuni casi si aggiunge l’impossibilità di provvedere autonomamente a soddisfacenti pratiche di autoerotismo. 

Nella persona dis/abile la difficoltà a vivere la sfera dell’intimità e della sessualità alimenta la percezione di perdita (o di mancanza) di autonomia.

Si aggiunga a queste difficoltà la persistenza nella nostra cultura del pregiudizio per il quale le persone dis/abili sono percepite come asessuate, prive cioè di una dimensione erotica e del desiderio di intimità. Ciò avviene peraltro per ogni minoranza.

Queste situazioni possono produrre uno stato di emarginazione affettiva e relazionale, che aggrava la sofferenza e il disagio legati alla patologia fisica.

Certamente le norme legislative non possono sostituire la mancanza di una relazione interpersonale adeguata; per ottenere questo è necessario il superamento di pregiudizi e barriere culturali. Tuttavia, la dimensione della sessualità delle persone con dis/abilità può - il ddl dice "deve" - essere sostenuta attraverso un intervento di assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità. Come avviene del resto per tutte la altre aree personali e/o relazionali dove si riscontra mancanza o limitatezza di autonomia.

Caratteristiche dell’assistente sessuale

Il presente disegno di legge tende ad istituire la figura dell’ “assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili” o in breve “assistente sessuale”.

La figura dell’assistente o accompagnatore sessuale è da tempo presente in Svizzera (3), Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Austria. 

Tale operatore, in sèguito ad un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, è in grado di aiutare le persone con dis/abilità fisico-motoria e/o psichico/cognitive a:

  • vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale
  • indirizzare al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressività.

Definizione di questa figura

L’assistente sessuale non ha nulla a che fare con la prostituzione o con le escort. E’ un professionista uomo o donna che dopo un importante percorso formativo è abilitato ad aiutare le persone con disabilità, siano queste donne e uomini, eterosessuali omosessuali o altro, promuovendo un’educazione all’affettività, all’emotività, alla corporeità e alla sessualità ed una pratica corrispondente.

Come sarebbe regolamentata questa figura e professione, secondo la proposta di legge 1442?

Le Regioni predisporranno un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio regionale la funzione di assistenti per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle suddette persone, denominati assistenti sessuali.

Esse/i dovranno imprescindibilmente avere queste caratteristiche:

  1. il raggiungimento della maggiore età;
  2. l’avere adempiuto all’obbligo scolastico;
  3. la sottoscrizione del codice etico;
  4. il possesso dell’idoneità psico-fisica all’attività di assistente sessuale certificata dalla ASL competente e il monitoraggio dell’equilibrio psico-fisico e dello stato di salute di ciascun assistente sessuale;
  5. l’espletamento della procedura di accreditamento dopo aver concluso il percorso formativo previsto.
  6. Sarà altrettanto essenziale definire il tipo e gravità della disabilità dell’utente che rende funzionale l’intervento professionale dell’assistente per l’esercizio della sessualità.

Questo è quanto leggiamo nella proposta di legge, che invitiamo a consultare nella versione integrale (2).

Conclusioni

"Diversamente dalla prostituzione, l'accompagnamento sessuale delle persone con disabilità è la conclusione di un percorso educativo complesso centrato sul rispetto dell'altro, l'etica, l'ascolto. Gli assistenti sessuali devono essere persone equilibrate, in chiaro sulla propria sessualità e a proprio agio di fronte alla disabilità";

così ci dice la Svizzera, che ne ha una esperienza pluriennale (3).

Su questa figura professionale e sulla sua esperienza è uscito un film ("The Sessions"), e anche un romanzo, "L'accarezzatrice" (G. Wurt, Mondadori), penso che lo leggerò.

***

La proposta di legge 1442 diventerà prima o poi legge? Non lo si può sapere, l'iter è imprevedibile e periglioso.

Ma intanto ha rotto un tabù, ci si litiga, fa riflettere, se ne parla.

Un primo risultato il ddl. lo ha già raggiunto.

 

Fonti

  1. Il disegno di legge - www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44296.htm
  2. Il testo completo del d.d.l. 1442 - www.maximilianoulivieri.it/presentazione-disegno-di-legge-sullassistenza-sessuale-ai-disabili/
  3. L’esperienza di un Cantone svizzero - http://www.swissinfo.ch/ita/archivio/Oltre_lhandicap,_il_diritto_alla_sessualita.html?view=print&cid=7481886
  4. Sesso ai disabili?
Data pubblicazione: 28 aprile 2014 Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2014

29 commenti

#1
Foto profilo Utente 277XXX
Utente 277XXX

Giusto dare il diritto alla sessualità a persone che non possono permettersela, la dignità e la qualità di vita dipendono anche da questo, il soddifacimento dei desideri sessuali fa parte della piramide dei bisogni di Maslow.

#2
Foto profilo Dr. Giulio Biagiotti
Dr. Giulio Biagiotti

La via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. Credo che una cosa del genere, teoricamente ineccepibile, sia sul piano pratico di difficilissima realizzazione. Un sistema socio-sanitario che fatica a fornire un numero sufficiente di pannoloni e traverse ad un disabile ne ha ancora molta di strada da fare per definirsi vicino al concetto di garanzia sociale. La piramide dei bisogni nel disabile, essendo la disabilità estremamente varia, non mi sembra concetto generalizzabile. Tuttavia, se parlarne servirà ad aumentare, anche solo di un punto percentuale, l'attenzione di chi ci governa verso il mondo della disabilità, ben venga.

#3

Gentile Collega,
Grazie del commento.
credo di aver capito che la spesa non graverebbe sul Servizio Nazionale, bensì sull'utente: Art. 5. "L’attività assistenza sessuale non può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato, né di un contratto di appalto, costituendo oggetto di una prestazione che deve rimanere caratterizzata da autonomia piena della persona che la esercita. Essa può costituire oggetto di lavoro autonomo cooperativo."
Credo di capire che la proposta di legge riguardi la definizione giuridica della professione di "assistente sessuale", l'iter formativo, l'istituzione di un registro degli addetti a ciò, i controlli preventivi e in itinere
. Già non sarebbe poco.
Dove questa figura esiste è a pagamento da parte degli utilizzatori, in Svizzera entro un range di spesa determinato.

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